Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2011
bis 31.12.2011
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2011 bis 31.03.2012
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2011 bis 31.03.2012
Örtlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile al cantone Ticino.
Betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile agli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economica forestale , impianti elettrici e sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini) nel Cantone Ticino.
Articolo 1
Articolo 1
Persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile al cantone Ticino.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il presente contratto disciplina nel Cantone Ticino i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i disegnatori d’ambo i sessi (apprendisti compresi) negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1: conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 1.1: conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
Articolo 1.2: conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 1.2: conferimento del carattere obbligatorio generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi della scadenza, e cosi di seguito.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi 2011: | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | CHF 46'203.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'029.-- |
Nel 3° anno | CHF 53'461.-- |
Nel 4° anno | CHF 58'917.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'318.-- |
Apprendisti: | |
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Convenzione salariale 1.1.11
Lohnerhöhung
2011:
Ai disegnatori è riconosciuto un aumento sul salario minimo di CHF 650.-– annui (CHF 50.-- mensili).
Articolo 31; Convenzione salariale 1.1.11
Ai disegnatori è riconosciuto un aumento sul salario minimo di CHF 650.-– annui (CHF 50.-- mensili).
Articolo 31; Convenzione salariale 1.1.11
Kinderzulagen
Ai sensi dalla legge
Articolo 23
Articolo 23
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Per le ore straordinarie è dovuta una mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte (20:00-06:00), nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino.
Articolo 13.1
Articolo 13.1
Spesenentschädigung
Il disegnatore che deve prestare la sua opera lontano dal normale posto di lavoro ha diritto al rimborso delle spese.
Per la determinazione del rimborso spese valgono le disposizione particolari emanate ogni anno dal Consiglio di Stato per gli uffici tecnici privati.
Articoli 14.1, 14.2
Per la determinazione del rimborso spese valgono le disposizione particolari emanate ogni anno dal Consiglio di Stato per gli uffici tecnici privati.
Articoli 14.1, 14.2
Normalarbeitszeit
40 ore settimanali
Articolo 12.1
Articolo 12.1
Überstunden / Überzeit
E' ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanele del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro; la quantità di ore per difetto o per eccesso viene definita 'ore flessibili'.
Le ore flessibili complesive non possono superare le 15 ore mensili.
La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile.
In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Articolo 12.3-4
Le ore flessibili complesive non possono superare le 15 ore mensili.
La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile.
In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Articolo 12.3-4
Ferien
Categoria di collaboratori | Giorni di vacanza |
---|---|
Disegnatore/trice | 20 giorni/anno |
Apprendisti | 25 giorni/anno |
Articolo 15.1 e 27.2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di coniuge, di figlio, di genitore o chi ne ha fatto le veci | tempo adeguato - 3 giorni |
Matrimonio dei propri figli | 1 giorno |
Trasloco | 2 giorni |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale | tempo necessario |
Visita inspezione militare | tempo necessario |
Obblighi legali | tempo necessario |
Cariche pubbliche | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte Feiertage
Sono considerato giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino. Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16
Articolo 16
Krankheit
Assicurazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno (datore di lavoro e obligato a pagare il salario complete per i primi trenta giorni) di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
(idem in caso d'infortunio)
Apprendisti: Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
Articolo 19 e 27.3
(idem in caso d'infortunio)
Apprendisti: Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
Articolo 19 e 27.3
Unfall
Assicurazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno (datore di lavoro e obligato a pagare il salario complete per i primi trenta giorni) di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
(idem in caso d'infortunio)
Apprendisti: Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
Articolo 19 e 27.3
(idem in caso d'infortunio)
Apprendisti: Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
Articolo 19 e 27.3
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Versamento da parte del datore di lavoro del salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 17 e 19.4
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 17 e 19.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare: | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Articolo 18
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Datori di lavoro: CHF 150.--/anno
Disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS
Articolo 7.1
Datori di lavoro: CHF 150.--/anno
Disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS
Articolo 7.1
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Vacanze (confrome alle legge):
- apprendisti: 25 giorni/anno
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari
Infortunio:
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
CO 329a+e; Articolo 27; convenzione salariale 1.1.10
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Vacanze (confrome alle legge):
- apprendisti: 25 giorni/anno
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari
Infortunio:
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
CO 329a+e; Articolo 27; convenzione salariale 1.1.10
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Vacanze (confrome alle legge):
- apprendisti: 25 giorni/anno
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari
Infortunio:
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
CO 329a+e; Articolo 27; convenzione salariale 1.1.10
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Vacanze (confrome alle legge):
- apprendisti: 25 giorni/anno
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari
Infortunio:
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
CO 329a+e; Articolo 27; convenzione salariale 1.1.10
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | sette giorni |
Dopo: | |
- on durata di meno di un anno | 1 mese |
- on durata di più di un anno | 2 mesi |
Articolo 25
Arbeitnehmervertretung
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitgebervertretung
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Aufgaben paritätische Organe
All'uopo è designata una commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno. La commissione è composta da otto membri e da quattro supplenti. Quattro membri e due supplente sono designati dai contraenti che rappresentano i datori di lavoro. Gli altri quattro membri e gli altri due supplente sono invece designati dai contraenti che rappresentano i disegnatori.
La commissione ha per compito:
- di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l'applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione, previa l'elaborazione di piani annuali di attività;
- di elaborare dei preventivi annuali di finanziamento dei piani di attività;
- di ripartire tra datori di lavoro e disegnatori/trici le spese relative al finanziamento della commissione e dell'attività svolta;
- di assolvere compiti particolari ad essa assegnati dai contraenti;
- di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
- di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
- di amministrare i proventi dei contributi di solidarietà;
- di promuovere periodicamente corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale;
- di creare un fondo di aiuto a favore dei disegnatori in caso di bisogno o di decesso;
- di infliggere ai violatori del contratto multe da CHF 50.-- (cinquanta) a CHF 2'000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
- di risolvere eventuali vertenze relative al presente contratto;
- di intervenire in collaborazione con le autorità competenti in caso di denunce di inadempienze delle norme relative agli apprendisti.
Articolo 4.4
La commissione ha per compito:
- di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l'applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione, previa l'elaborazione di piani annuali di attività;
- di elaborare dei preventivi annuali di finanziamento dei piani di attività;
- di ripartire tra datori di lavoro e disegnatori/trici le spese relative al finanziamento della commissione e dell'attività svolta;
- di assolvere compiti particolari ad essa assegnati dai contraenti;
- di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
- di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
- di amministrare i proventi dei contributi di solidarietà;
- di promuovere periodicamente corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale;
- di creare un fondo di aiuto a favore dei disegnatori in caso di bisogno o di decesso;
- di infliggere ai violatori del contratto multe da CHF 50.-- (cinquanta) a CHF 2'000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
- di risolvere eventuali vertenze relative al presente contratto;
- di intervenire in collaborazione con le autorità competenti in caso di denunce di inadempienze delle norme relative agli apprendisti.
Articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | |
2° livello | Commissione paritetica professionale, |
Articolo 2.3