CCL per disegnatori del Cantone Ticino

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2012 bis 31.12.2014
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2012 bis 30.06.2015
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Betrieblicher Geltungsbereich
5095
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Persönlicher Geltungsbereich
5095
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
5095
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 3: conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
5095
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Articolo 4: conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
5095
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Articolo 4: conferimento del carattere obbligatorio generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
5095
Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi della scadenza, e cosi di seguito.

La validità del contratto collectivo di lavoro è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 32.2; convenzione salariale 2013
Löhne / Mindestlöhne
5095
Salari minimi dal 2012 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2012): Salario annuale
Nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica CHF 46'528.--
Nel 2° anno CHF 48'354.--
Nel 3° anno CHF 53'786.--
Nel 4° anno CHF 59'242.--
Nel 5° anno CHF 64'643.--
Apprendisti:
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--

Convenzione salariale 1.1.12
Lohnkategorien
5095
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

Articolo 1.2
Lohnerhöhung
5095


2012 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2012) :
Ai disegnatori è riconosciuto un aumento sul salario minimo di CHF 325.-– annui (CHF 25.-- mensili).



Articolo 31; Convenzione salariale 2012 e 2014
Kinderzulagen
5095


Articolo 23
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
5095
Per le ore straordinarie è dovuta una mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte (20:00-06:00), nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino.

Articolo 13.1
Spesenentschädigung
5095


Articolo 14
Normalarbeitszeit
5095
40 ore settimanali ripartite su cinque giorni.

Articolo 12.1
Überstunden / Überzeit
5095
E' ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanele del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro; la quantità di ore per difetto o per eccesso viene definita 'ore flessibili'.
Le ore flessibili complesive non possono superare le 15 ore mensili.
La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile.
In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Articolo 12.3-4
Ferien
5095
Categoria di collaboratori Giorni di vacanza
Disegnatore/trice 20 giorni/anno
Apprendisti 25 giorni/anno

Articolo 15.1 e 27.2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
5095
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di coniuge, di figlio, di genitore o chi ne ha fatto le veci tempo adeguato - 3 giorni
Matrimonio dei propri figli 1 giorno
Trasloco 2 giorni
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte Feiertage
5095
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16
Krankheit
5095
Assicurazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno (datore di lavoro e obligato a pagare il salario complete per i primi trenta giorni) di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
(idem in caso d'infortunio)



Articolo 19 e 27.3
Unfall
5095
Assicurazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno (datore di lavoro e obligato a pagare il salario complete per i primi trenta giorni) di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
(idem in caso d'infortunio)



Articolo 19 e 27.3
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
5095
Versamento da parte del datore di lavoro del salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Congedo paternità: 2 giorni

Articoli 17 e 19.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
5095
Tipo di servizio % del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare: 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio e che lui si impegni a mantenere il rapporto di lavoro dopo il servizio militare per allmeno ancora nove mesi.

Articolo 18
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
5095
Contributi professionali:
Datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS

Articolo 7.1
Lernende
5095
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--

Vacanze (confrome alle legge):
- apprendisti: 25 giorni/anno
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari

Infortunio:
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.

CO 329a+e; Articolo 27; convenzione salariale 1.1.12
Junge Arbeitnehmende
5095
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--

Vacanze (confrome alle legge):
- apprendisti: 25 giorni/anno
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari

Infortunio:
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.

CO 329a+e; Articolo 27; convenzione salariale 1.1.12
Kündigungsfrist
5095
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) sette giorni
Dopo:
- on durata di meno di un anno 1 mese
- on durata di più di un anno 2 mesi
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Arbeitnehmervertretung
5095
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitgebervertretung
5095
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Aufgaben paritätische Organe
5095
All'uopo è designata una commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno.

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


Articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
5095
vedi articolo 4.4
Schlichtungsverfahren
5095
Livello Instituzione responsabile
1° livello
2° livello Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3
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