Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2013
bis 30.09.2014
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.06.2013 bis 30.06.2014
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.06.2013 bis 30.06.2014
Örtlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati);
b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a);
c) straniere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a);
d) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a) del presente articolo.
Articolo 1.2
a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati);
b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a);
c) straniere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a);
d) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a) del presente articolo.
Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati);
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino.
Articoli 4.A e 6
a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati);
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino.
Articoli 4.A e 6
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 4.B
Articolo 4.B
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.
Articolo 36.4
Articolo 36.4
Kontakt paritätische Organe
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
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Unia Ticino:
Igor Cima
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
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Unia Ticino:
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Kontakt Arbeitgebervertretung
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Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 2010:
Articolo 29bis; convenzione salariale 2010
Classe salariale | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
1. Capo | CHF 31.10 | CHF 5'483.-- |
2. Gessatore con qualifica | CHF 29.60 | CHF 5'166.-- |
3. Gessatore senza qualifica | CHF 28.60 | CHF 4'992.-- |
4. Intonacatore o plafonatore | CHF 27.10 | CHF 4'779.-- |
5. Manovale | CHF 24.60 | CHF 4'296.-- |
6a. Giovani lavoratori dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 25.60 | CHF 4'470.-- |
6b. Giovani lavoratori il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 26.95 | CHF 4'705.-- |
7a. Apprendisti 1. anno di tirocinio | CHF 975.-- | |
7b. Apprendisti 2. anno di tirocinio | CHF 1'355.-- | |
7c. Apprendisti 3. anno di tirocinio | CHF 1'940.-- |
Articolo 29bis; convenzione salariale 2010
Lohnkategorien
1. Capo:
Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.
2. Gessatore con qualifica:
Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC.
3. Gessatore senza qualifica:
Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale.
4. Intonacatore o plafonatore:
Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale
5. Manovale:
Lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH
Convenzione salariale 2010
Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.
2. Gessatore con qualifica:
Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC.
3. Gessatore senza qualifica:
Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale.
4. Intonacatore o plafonatore:
Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale
5. Manovale:
Lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH
Convenzione salariale 2010
13. Monatslohn
I lavoratori ricevono une tredicesima mensilità (8.3%).
Articolo 29
Articolo 29
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori ricevono une tredicesima mensilità (8.3%).
Articolo 29
Articolo 29
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori ricevono une tredicesima mensilità (8.3%).
Articolo 29
Articolo 29
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro festivo (17.00 del sabato alle 05.00) | supplemento salariale del 100% |
Giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00) | supplemento salariale del 100% |
Articolo 19
Spesenentschädigung
Pranzo: CHF 1.40 all’ora limitatamente alle ore prestate
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Articolo 20
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Articolo 20
weitere Zuschläge
Indennità di intemperie: 80% del salario base
Articolo 21
Articolo 21
Normalarbeitszeit
2'088 ore annuali: minimo 37.5 ore settimanali, massimo 42.5 ore settimanali; durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì)
Articolo 18
Articolo 18
Überstunden / Überzeit
Ore straordinarie: supplemento del 25%
Articolo 19
Articolo 19
Ferien
Categoria d'età | Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | 25 giorni | 10.63% del salario minimo |
Fino al compimento del 20° anno di età, gli apprendisti e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni | 13.3% del salario minimo |
Articolo 22.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Visita di reclutamento | 1 giornata |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | ½ giornata |
Riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giornata |
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio | 1 giornata |
Articolo 24
Bezahlte Feiertage
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.
Giorni festivi indennizzati:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto e Ognissanti
Articolo 23
Giorni festivi indennizzati:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto e Ognissanti
Articolo 23
Krankheit
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Indennità giornaliera dell'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Unfall
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Indennità giornaliera dell'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giornata
Articolo 24
Articolo 24
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Scuola reclute:
Altri servizi militari o servizio di protezione civile obbligatori:
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori dalla 5a settimana in avanti:
Articolo 25
Chi | Indennità |
---|---|
Per celibi | 50% |
Per sposati o celibi con persone a carico | 80% |
Che | Indennità |
---|---|
Durante 4 settimane per tutti i militi | 100% |
Chi | Indennità |
---|---|
Per celibi | 50% |
Per sposati o celibi con persone a carico | 80% |
Articolo 25
Pensionsregelungen
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 11.1
Chi | Montante |
---|---|
Datori di lavoro | 5 ‰ dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- |
Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL (apprendisti compresi) | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL (apprendisti compresi) | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS |
Articolo 11.1
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 14
Sexuelle Belästigung
Articolo 14
Lernende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni (13.3% del salario minimo)
Salari minimi:
Articolo 1.3, 22.1 e 29bis; convenzione salariale 2010
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni (13.3% del salario minimo)
Salari minimi:
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
7a. Apprendisti 1. anno di tirocinio | CHF 975.-- |
7b. Apprendisti 2. anno di tirocinio | CHF 1'355.-- |
7c. Apprendisti 3. anno di tirocinio | CHF 1'940.-- |
Articolo 1.3, 22.1 e 29bis; convenzione salariale 2010
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni (13.3% del salario minimo)
Salari minimi:
Articolo 1.3, 22.1 e 29bis; convenzione salariale 2010
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni (13.3% del salario minimo)
Salari minimi:
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
7a. Apprendisti 1. anno di tirocinio | CHF 975.-- |
7b. Apprendisti 2. anno di tirocinio | CHF 1'355.-- |
7c. Apprendisti 3. anno di tirocinio | CHF 1'940.-- |
Articolo 1.3, 22.1 e 29bis; convenzione salariale 2010
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo: 3 mesi) | 5 giorni |
Primo anno di servizio | un mese |
Nel secondo e fino al nono anne di servizio | 2 mesi |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 34
Kündigungsschutz
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 34.3.2. e 34.3.3. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a restazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 del CO. Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta», la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 34.3
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 del CO. Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta», la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 34.3
Arbeitnehmervertretung
Sezioni UNIA del Ticino
Organizzazione Cristiano-Sociale del Cantone Ticino
Organizzazione Cristiano-Sociale del Cantone Ticino
Arbeitgebervertretung
Associazione Ticinese dei Mastri Gessatori (ATMG)
Kaution
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).
Articolo 11bis; appendice 1 (cauzione)
- CHF 10’000.-- per lavori di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).
Articolo 11bis; appendice 1 (cauzione)
Aufgaben paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale (CPC):
- Costituzione: 4 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Ticinese Mastri Gessatori e da 4 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal CCL, interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL; esecuzione dei controlli
Articoli 4, 5 e 7
- Costituzione: 4 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Ticinese Mastri Gessatori e da 4 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal CCL, interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL; esecuzione dei controlli
Articoli 4, 5 e 7
Folge bei Vertragsverletzung
Articolo 8
Friedenspflicht
Articolo 3
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