CCL per Gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.08.2015 bis 31.07.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2015 bis 30.06.2016
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Örtlicher Geltungsbereich
6912
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
6912
Il presente CCL fa stato per tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati);
b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a);
c) straniere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a);
d) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a) del presente articolo.

Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
6912
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
6912
L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
6912
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati);
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4 e 6
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
6912
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
6912
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 36.4
Kontakt paritätische Organe
6912
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
6912
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
6912
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
6912
Salari minimi dal 2013 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2013):
Classe salarialeSalario orarioSalario mensile
1. CapoCHF 31.10CHF 5'483.--
2. Gessatore con qualificaCHF 29.60CHF 5'166.--
3. Gessatore senza qualificaCHF 28.60CHF 4'992.--
4. Intonacatore o plafonatoreCHF 27.10CHF 4'779.--
5. ManovaleCHF 24.60CHF 4'296.--
6a. Giovani lavoratori dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivoCHF 25.60CHF 4'470.--
6b. Giovani lavoratori il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestatoCHF 26.95CHF 4'705.--
7a. Apprendisti 1. anno di tirocinio CHF 975.--
7b. Apprendisti 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
7c. Apprendisti 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--

Articolo 29bis; convenzione salariale 2013
Lohnkategorien
6912
1. Capo:
Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.
2. Gessatore con qualifica:
Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC.
3. Gessatore senza qualifica:
Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale.
4. Intonacatore o plafonatore:
Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale
5. Manovale:
Lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH

Convenzione salariale 2010
Lohnerhöhung
6912
2013 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° guigno 2013):
I salari di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere aumentati di CHF 80.-- al mese (CHF 0.45 l’ora).

Adeguamenti 2013
13. Monatslohn
6912
I lavoratori ricevono une tredicesima mensilità (8.3%).

Articolo 29
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
6912
I lavoratori ricevono une tredicesima mensilità (8.3%).

Articolo 29
Dienstaltersgeschenke
6912
I lavoratori ricevono une tredicesima mensilità (8.3%).

Articolo 29
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
6912
Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro festivo (17.00 del sabato alle 05.00)supplemento salariale del 100%
Giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00)supplemento salariale del 100%

Articolo 19
Spesenentschädigung
6912
Pranzo: CHF 1.40 all’ora limitatamente alle ore prestate

A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

Articolo 20
weitere Zuschläge
6912
Indennità di intemperie: 80% del salario base

Articolo 21
Normalarbeitszeit
6912
2'088 ore annuali: minimo 37.5 ore settimanali, massimo 42.5 ore settimanali; durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì)

Articolo 18
Überstunden / Überzeit
6912
Ore straordinarie: supplemento del 25%

Articolo 19
Ferien
6912
Categoria d'etàLavoratore a salario mensile Lavoratore a salario orario
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età25 giorni10.63% del salario minimo
Fino al compimento del 20° anno di età, gli apprendisti e dopo il compimento del 50° anno di età30 giorni13.3% del salario minimo

Articolo 22.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
6912
OccasioneGiorni compensati
Visita di reclutamento1 giornata
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento½ giornata
Riconsegna dell’equipaggiamento militare1 giornata
Nascita di un figlio1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli)3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
Matrimonio1 giornata
Trasloco della propria economia domestica (una volta l’anno; se il rapporto di lavoro non è disdetto)|1 giornata|

Articolo 24
Bezahlte Feiertage
6912
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.

Giorni festivi indennizzati:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto e Ognissanti

Articolo 23
Krankheit
6912
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.



Articoli 26 e 27
Unfall
6912
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.



Articoli 26 e 27
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
6912
Congedo paternità: 1 giornata

Articolo 24
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
6912
Scuola reclute:
ChiIndennità
Per celibi 50%
Per sposati o celibi con persone a carico 80%
Altri servizi militari o servizio di protezione civile obbligatori:
CheIndennità
Durante 4 settimane per tutti i militi 100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori dalla 5a settimana in avanti:
ChiIndennità
Per celibi 50%
Per sposati o celibi con persone a carico 80%

Articolo 25
Pensionsregelungen
6912
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
6912
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
6912
Contributo professionale:
ChiMontante
Datori di lavoro5 ‰ dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.--
Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7% del salario sottoposto ai premi AVS

Articolo 11.1
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
6912


Articolo 14
Sexuelle Belästigung
6912


Articolo 14
Lernende
6912
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni (13.3% del salario minimo)

Salari minimi:
Anno di tirocinioSalario mensile
7a. Apprendisti 1. anno di tirocinioCHF 975.--
7b. Apprendisti 2. anno di tirocinioCHF 1'355.--
7c. Apprendisti 3. anno di tirocinioCHF 1'940.--

Articolo 1.3, 22.1 e 29bis; convenzione salariale 2013
Junge Arbeitnehmende
6912
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni (13.3% del salario minimo)

Salari minimi:
Anno di tirocinioSalario mensile
7a. Apprendisti 1. anno di tirocinioCHF 975.--
7b. Apprendisti 2. anno di tirocinioCHF 1'355.--
7c. Apprendisti 3. anno di tirocinioCHF 1'940.--

Articolo 1.3, 22.1 e 29bis; convenzione salariale 2013
Kündigungsfrist
6912
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Periodo di prova (2 mesi, massimo: 3 mesi)5 giorni
Primo anno di servizioun mese
Nel secondo e fino al nono anne di servizio2 mesi
Dal decimo anno di servizio3 mesi

Articolo 34
Kündigungsschutz
6912
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 34.3.2. e 34.3.3. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a restazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 del CO. Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta», la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.

Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.

Articolo 34.3
Arbeitnehmervertretung
6912
Sezioni UNIA del Ticino
Organizzazione Cristiano-Sociale del Cantone Ticino
Arbeitgebervertretung
6912
Associazione Ticinese dei Mastri Gessatori (ATMG)
Kaution
6912
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).

Articolo 11bis; appendice 1 (cauzione)
Aufgaben paritätische Organe
6912
Commissione Paritetica Cantonale (CPC):
- Costituzione: 4 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Ticinese Mastri Gessatori e da 4 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal CCL, interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL; esecuzione dei controlli

Articoli 4, 5 e 7
Folge bei Vertragsverletzung
6912
Articolo 8
Friedenspflicht
6912


Articolo 3
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Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
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