CCL nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati per il Cantone Ticino

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.07.2012 bis 31.12.2012
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2012 bis 30.06.2013
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Örtlicher Geltungsbereich
3781
Valido per tutto il territorio del cantone Ticino.

Artciolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
3781
Valido per tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di posa di pavimenti, parchetto e pavimenti tecnici rialzati;
b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a);
c) straniere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a);
d) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a) del presente articolo.

Artciolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
3781
Valido per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
3781
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
3781
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati;
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
3781
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
3781
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 34.4
Kontakt paritätische Organe
3781
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
3781
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
3781
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
3781
Dal 2012 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2012):
Classe salarialeSalario minimo orarioSalario minimo mensile
CapoCHF 32.95CHF 5'803.--
Posatore pavimenti qualificatoCHF 30.45CHF 5'362.--
Posatore pavimenti non qualificatoCHF 28.70CHF 5'050.--
AusiliarioCHF 24.95CHF 4'389.--
Giovani lavoratori: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivoCHF 26.10CHF 4’595.--
Giovani lavoratori: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinioCHF 27.85CHF 4'895.--
Apprendisti:
1° anno di tirocinioCHF 855.--
2° anno di tirocinioCHF 1’180.--
3° anno di tirocinioCHF 1’715.--

Articolo 28bis; convenzione salariale 2011 e 2012
Lohnerhöhung
3781


Convenzione salariale 2011 e 2012
13. Monatslohn
3781
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 28
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
3781
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 28
Dienstaltersgeschenke
3781
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 28
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
3781
LavoroSupplementi salariali
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.0050%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedi) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00)100%

Articolo 19
Spesenentschädigung
3781
Lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km: CHF 20.-- al giorno)


Articolo 20; Convenzioni salariali 2011 e 2012
Normalarbeitszeit
3781
2'112 ore annuali (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi); durata settimanale minima di 37.5 ore e massima di 45 ore

Articolo 18
Überstunden / Überzeit
3781
Supplemento del 25%

Articolo 19
Ferien
3781
Vacanze e indennità per le vacanzeA partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di etàFino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario settimanale o mensile25 giorni lavorativi30 giorni lavorativi
per il lavoratori a salario orario10.63% del salario base 13.30% del salario base

Articolo 21.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
3781
OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio 1 giornata
Decesso della famiglia del lavoratore (moglie e figli) 3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giornate
Matrimonio 1 giornata
Trasloco della propria economia domestica (limitatamente una volta l’anno) 1 giornata
Visita di reclutamento 1 giornata
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento 0.5 giornata
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare 1 giornata

Articolo 23
Bezahlte Feiertage
3781
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione e Ognissanti.

Articolo 22.3
Bildungsurlaub
3781
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.

Articolo 34.2
Krankheit
3781
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.



Articoli 25 e 26
Unfall
3781
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.



Articoli 25 e 26
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
3781
Congedo paternità: 1 giornata

Articolo 23.1.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
3781
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civilePer celibiPer sposati o celibi con persone a carico
Scuola reclute50%80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi100%100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti:50%80%

Articolo 24
Pensionsregelungen
3781
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
3781
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
3781
Datori di lavoro:
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-– al mese

Lavoratori (apprendisti compresi):
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Articolo 11
Lernende
3781
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)



Articolo 1.3.1, 11, 21.1 e 28bis; convenzione salariale 2011
Junge Arbeitnehmende
3781
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)



Articolo 1.3.1, 11, 21.1 e 28bis; convenzione salariale 2011
Kündigungsfrist
3781
Anno di servizioDisdetta
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio1 mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio2 mesi
Dal decimo anno di servizio3 mesi

Articolo 32
Kündigungsschutz
3781
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 33.3.2. e 33.3.3. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Articolo 33
Arbeitnehmervertretung
3781
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitgebervertretung
3781
Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP; Sezione Ticino)
Kaution
3781
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore della posabdi pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).

Articolo 11bis; appendice 1 (cauzione)
Aufgaben paritätische Organe
3781
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una “Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della posa di pavimenti” (CPC) composta da 2 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Ticinese Pavimenti e da 2 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sin-dacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla pre-venzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affida-re l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- notificare alle Autorità competenti i casi di violazione contrattuale con la conseguente richiesta di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che ri-spondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.

Articolo 5
Folge bei Vertragsverletzung
3781
Articoli 8, 15.8 e 15.9
Schlichtungsverfahren
3781


Articolo 6
Friedenspflicht
3781


Articolo 3
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