Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.07.2012
bis 31.12.2012
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2012 bis 30.06.2013
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2012 bis 30.06.2013
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del cantone Ticino.
Artciolo 1.1
Artciolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di posa di pavimenti, parchetto e pavimenti tecnici rialzati;
b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a);
c) straniere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a);
d) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a) del presente articolo.
Artciolo 1.2
a) che eseguono lavori di posa di pavimenti, parchetto e pavimenti tecnici rialzati;
b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a);
c) straniere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a);
d) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a) del presente articolo.
Artciolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
Valido per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati;
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati;
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
B) ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.
Articolo 34.4
Articolo 34.4
Kontakt paritätische Organe
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELL'EDILIZIA E DEI RAMI AFFINI
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
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Unia Ticino:
Igor Cima
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
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Unia Ticino:
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Unia Ticino:
Igor Cima
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Kontakt Arbeitgebervertretung
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Unia Ticino:
Igor Cima
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Unia Ticino:
Igor Cima
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Löhne / Mindestlöhne
Dal 2012 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2012):
Articolo 28bis; convenzione salariale 2011 e 2012
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Capo | CHF 32.95 | CHF 5'803.-- |
Posatore pavimenti qualificato | CHF 30.45 | CHF 5'362.-- |
Posatore pavimenti non qualificato | CHF 28.70 | CHF 5'050.-- |
Ausiliario | CHF 24.95 | CHF 4'389.-- |
Giovani lavoratori: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 26.10 | CHF 4’595.-- |
Giovani lavoratori: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'895.-- |
Apprendisti: | ||
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’180.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’715.-- |
Articolo 28bis; convenzione salariale 2011 e 2012
Lohnerhöhung
Convenzione salariale 2011 e 2012
13. Monatslohn
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità.
Articolo 28
Articolo 28
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità.
Articolo 28
Articolo 28
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità.
Articolo 28
Articolo 28
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedi) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | 100% |
Articolo 19
Spesenentschädigung
Lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km: CHF 20.-- al giorno)
Articolo 20; Convenzioni salariali 2011 e 2012
Articolo 20; Convenzioni salariali 2011 e 2012
Normalarbeitszeit
2'112 ore annuali (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi); durata settimanale minima di 37.5 ore e massima di 45 ore
Articolo 18
Articolo 18
Überstunden / Überzeit
Supplemento del 25%
Articolo 19
Articolo 19
Ferien
Vacanze e indennità per le vacanze | A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età |
---|---|---|
per lavoratori a salario settimanale o mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per il lavoratori a salario orario | 10.63% del salario base | 13.30% del salario base |
Articolo 21.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso della famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio | 1 giornata |
Trasloco della propria economia domestica (limitatamente una volta l’anno) | 1 giornata |
Visita di reclutamento | 1 giornata |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 giornata |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | 1 giornata |
Articolo 23
Bezahlte Feiertage
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione e Ognissanti.
Articolo 22.3
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione e Ognissanti.
Articolo 22.3
Bildungsurlaub
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.
Articolo 34.2
Articolo 34.2
Krankheit
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articoli 25 e 26
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articoli 25 e 26
Unfall
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articoli 25 e 26
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articoli 25 e 26
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giornata
Articolo 23.1.4
Articolo 23.1.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti: | 50% | 80% |
Articolo 24
Pensionsregelungen
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Datori di lavoro:
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-– al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Articolo 11
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-– al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Articolo 11
Lernende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Articolo 1.3.1, 11, 21.1 e 28bis; convenzione salariale 2011
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Articolo 1.3.1, 11, 21.1 e 28bis; convenzione salariale 2011
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Articolo 1.3.1, 11, 21.1 e 28bis; convenzione salariale 2011
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Articolo 1.3.1, 11, 21.1 e 28bis; convenzione salariale 2011
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | 1 mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 32
Kündigungsschutz
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 33.3.2. e 33.3.3. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Articolo 33
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Articolo 33
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitgebervertretung
Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP; Sezione Ticino)
Kaution
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore della posabdi pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).
Articolo 11bis; appendice 1 (cauzione)
- CHF 10’000.-- per lavori di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore della posabdi pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).
Articolo 11bis; appendice 1 (cauzione)
Aufgaben paritätische Organe
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una “Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della posa di pavimenti” (CPC) composta da 2 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Ticinese Pavimenti e da 2 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sin-dacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla pre-venzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affida-re l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- notificare alle Autorità competenti i casi di violazione contrattuale con la conseguente richiesta di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che ri-spondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.
Articolo 5
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla pre-venzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affida-re l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- notificare alle Autorità competenti i casi di violazione contrattuale con la conseguente richiesta di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che ri-spondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.
Articolo 5
Folge bei Vertragsverletzung
Articoli 8, 15.8 e 15.9
Schlichtungsverfahren
Articolo 6
Friedenspflicht
Articolo 3