CCL nel ramo della vetrerie del Cantone Ticino

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2011 bis 31.12.2012
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2011 bis 30.06.2013
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Örtlicher Geltungsbereich
2925
Il CCL-TI vale per tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
2925
Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.

Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.

Articolo 2
Persönlicher Geltungsbereich
2925
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
- capo vetrario: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetrario: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze professionali
- giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità
- apprendisti durante i tre anni di formazione

Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti

Articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
2925
Il CCL-TI vale per tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
2925
Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’im- piego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.

In particolare sono assoggettati al presente CCL le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, luci- datura, intagli, fori, tacche
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e tem- perati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, ele- menti in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termolaccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi
– nella costruzione nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento
– nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo e legno che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione

Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.

Articolo 2: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
2925
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavorato- ri occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
- capo vetrario: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di la- voro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o atte- stato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetrario: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze profes- sionali
- giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secon- do anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità
- apprendisti: durante i tre anni di formazione

Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti.

Articolo 3: conferimento dell’obbligatorietà generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
2925
Se il contratto non viene disdetto, per iscritto, tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.

Articolo 32
Kontakt paritätische Organe
2925
Unia Sezione Sottoceneri
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
2925
Unia Sezione Sottoceneri
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
2925
Unia Sezione Sottoceneri
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
2925
Dal 2011 i salari minimi a partire dal 1° gennaio 2011 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2011):

CategoriaQualificazioneSalario
capo vetrariolavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federaleCHF 29.75 l'ora
vetraio qualificatolavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoroCHF 27.25 l'ora
vetraio lavoratore con conoscenza ed esperienza professionaleCHF 25.25 l'ora
ausiliariolavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze professionaliCHF 22.20 l'ora

Giovani lavoratori

Anno di servizioSalario
1. anno dal conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile successivoCHF 22.75 l'ora
2. anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestatoCHF 24.75 l’ora

Apprendisti:

Anno di tirocinioSalario
I anno di tirocinio CHF 630.-- al mese
II anno di tirocinio CHF 810.-- al mese
III anno di tirocinioCHF 1190.-- al mese

Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.



Articolo 14
Lohnerhöhung
2925


Adeguamenti salariali 2011
13. Monatslohn
2925
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. (pro rata temporis).

Articolo 24
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
2925
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. (pro rata temporis).

Articolo 24
Dienstaltersgeschenke
2925
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. (pro rata temporis).

Articolo 24
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
2925
Tipo del lavoroSupplemento
Lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00) supplemento salariale del 25%
Lavoro sabato supplemento salariale del 25%
Lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) e domenicale supplemento salariale del 100%

Articolo 20.3
Schichtarbeit
2925


Articolo 21
Pikettdienst
2925


Articolo 21
Spesenentschädigung
2925
SpeseIndennità
Pranzo CHF 15 al giorno
Indennità chilometrica per le autovetture CHF -. 60
Indennità chilometrica per le motociclette CHF -.30
Indennità chilometrica per i ciclomotori CHF -.20



Articolo 23
Normalarbeitszeit
2925
41.5 ore da ripertire dal lunedì al venerdì (un massimo di 43 ore)

Articolo 16
Überstunden / Überzeit
2925
Ore straordinarie: supplemento del 25%

Articolo 20.1
Ferien
2925
ChiVacanze
Dal 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età 22 giorni (9.2% del salario minimo)
Fino al compimento del 20° anno di età, gli apprendisti e dopo il compimento del 50° anno di età 27 giorni (11.5% del salario minimo)

Articolo 17.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
2925
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore 1 giorno
Nascita di un figlio del lavoratore 2 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore 3 giorni
Altrimenti 2 giorni
Decesso dei nonni 1 giorno
Partecipazione ad ispezione militare
Reclutamento militare 1 giorno
Ricerca di impiego (in caso di disdetta, media settimanale) ½ giornata
Trasloco (una volta all'anno) 1 giorno

Articolo 22.1
Bezahlte Feiertage
2925
Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.

Articolo 17.5
Bildungsurlaub
2925


Articolo 22.2
Krankheit
2925
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.



Articoli 18 e 19
Unfall
2925
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.



Articoli 18 e 19
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
2925
Contributo professionale:
ChiMontante
Datori di lavoro 2 ‰ dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 30.--
Lavoratori (apprendisti compresi):
Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS

Articolo 10.1
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
2925
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.



Articoli 18 e 19
Lernende
2925
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Salari minimi apprendisti:
Anno di TirocinioSalario
I anno di tirocinio CHF 630.-- al mese
II anno di tirocinio CHF 810.-- al mese
III anno di tirocinio CHF 1'190.-- al mese

Articoli 3, 13, 17.1 e 329e CO
Junge Arbeitnehmende
2925
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Salari minimi apprendisti:
Anno di TirocinioSalario
I anno di tirocinio CHF 630.-- al mese
II anno di tirocinio CHF 810.-- al mese
III anno di tirocinio CHF 1'190.-- al mese

Articoli 3, 13, 17.1 e 329e CO
Kündigungsfrist
2925
Anni di servizio Periodo di preavviso
Periodo di prova (2 mesi) 7 giorni
Primo anno di servizio un mese
Nel secondo e fino al nono anne di servizio 2 mesi
Dal decimo anno di servizio 3 mesi

Articolo 27
Kündigungsschutz
2925
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione malattia o infortunio.



Articolo 27.3+4
Arbeitnehmervertretung
2925
Sindacato UNIA
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino – OCST
Arbeitgebervertretung
2925
Associazione Vetrerie del Cantone Ticino
Paritätische Fonds
2925
?
Aufgaben paritätische Organe
2925
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una «Commissione Paritetica Cantonale delle vetrerie» (CPC) composta da 2 membri e due supplenti, rappresentanti l’Associazione Vetrerie del cantone Ticino e da 2 membri e due supplenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL; il funzionamento sa- rà stabilito da apposito regolamento.
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
– assolvere quei compiti particolari che le sono assegnate di volta in volta dai contraenti;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
– notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.

Le decisioni della CPC sono prese a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 7 del presente CCL quale istanza di ricorso.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.
I membri ed i supplenti della CPC o delle Sottocommissioni Regionali sono tenu- ti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti.
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.

Articolo 6
Folge bei Vertragsverletzung
2925
Articolo 6.7
Schlichtungsverfahren
2925
LivelloInstituzione responsabile
1° livelloCommissione Paritetica Cantonale
2° livello Collegio Arbitrale

Articoli 6 e 7
Friedenspflicht
2925

Preambolo
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Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.12281 21.04.2023 21.04.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.11888 24.11.2022 01.12.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11028 26.11.2020 01.12.2020