Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2011
bis 31.12.2012
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2011 bis 30.06.2013
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2011 bis 30.06.2013
Örtlicher Geltungsbereich
Il CCL-TI vale per tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1
Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2
Persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
- capo vetrario: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetrario: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze professionali
- giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità
- apprendisti durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti
Articolo 3
- capo vetrario: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetrario: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze professionali
- giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità
- apprendisti durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti
Articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Il CCL-TI vale per tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1: conferimento dell’obbligatorietà generale
Articolo 1: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’im- piego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
In particolare sono assoggettati al presente CCL le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, luci- datura, intagli, fori, tacche
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e tem- perati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, ele- menti in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termolaccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi
– nella costruzione nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento
– nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo e legno che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2: conferimento dell’obbligatorietà generale
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’im- piego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
In particolare sono assoggettati al presente CCL le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, luci- datura, intagli, fori, tacche
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e tem- perati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, ele- menti in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termolaccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi
– nella costruzione nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento
– nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo e legno che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavorato- ri occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
- capo vetrario: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di la- voro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o atte- stato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetrario: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze profes- sionali
- giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secon- do anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità
- apprendisti: durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti.
Articolo 3: conferimento dell’obbligatorietà generale
- capo vetrario: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di la- voro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o atte- stato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetrario: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze profes- sionali
- giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secon- do anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità
- apprendisti: durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti.
Articolo 3: conferimento dell’obbligatorietà generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se il contratto non viene disdetto, per iscritto, tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.
Articolo 32
Articolo 32
Kontakt paritätische Organe
Unia Sezione Sottoceneri
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Sezione Sottoceneri
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Unia Sezione Sottoceneri
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Gabriele Milani
091 961 83 81
gabriele.milani@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Dal 2011 i salari minimi a partire dal 1° gennaio 2011 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2011):
Giovani lavoratori
Apprendisti:
Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.
Articolo 14
Categoria | Qualificazione | Salario |
---|---|---|
capo vetrario | lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | CHF 29.75 l'ora |
vetraio qualificato | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro | CHF 27.25 l'ora |
vetraio | lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale | CHF 25.25 l'ora |
ausiliario | lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze professionali | CHF 22.20 l'ora |
Giovani lavoratori
Anno di servizio | Salario |
---|---|
1. anno dal conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 l'ora |
2. anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 24.75 l’ora |
Apprendisti:
Anno di tirocinio | Salario |
---|---|
I anno di tirocinio | CHF 630.-- al mese |
II anno di tirocinio | CHF 810.-- al mese |
III anno di tirocinio | CHF 1190.-- al mese |
Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.
Articolo 14
Lohnerhöhung
Adeguamenti salariali 2011
13. Monatslohn
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. (pro rata temporis).
Articolo 24
Articolo 24
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. (pro rata temporis).
Articolo 24
Articolo 24
Dienstaltersgeschenke
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. (pro rata temporis).
Articolo 24
Articolo 24
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Tipo del lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00) | supplemento salariale del 25% |
Lavoro sabato | supplemento salariale del 25% |
Lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) e domenicale | supplemento salariale del 100% |
Articolo 20.3
Schichtarbeit
Articolo 21
Pikettdienst
Articolo 21
Spesenentschädigung
Spese | Indennità |
---|---|
Pranzo | CHF 15 al giorno |
Indennità chilometrica per le autovetture | CHF -. 60 |
Indennità chilometrica per le motociclette | CHF -.30 |
Indennità chilometrica per i ciclomotori | CHF -.20 |
Articolo 23
Normalarbeitszeit
41.5 ore da ripertire dal lunedì al venerdì (un massimo di 43 ore)
Articolo 16
Articolo 16
Überstunden / Überzeit
Ore straordinarie: supplemento del 25%
Articolo 20.1
Articolo 20.1
Ferien
Chi | Vacanze |
---|---|
Dal 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | 22 giorni (9.2% del salario minimo) |
Fino al compimento del 20° anno di età, gli apprendisti e dopo il compimento del 50° anno di età | 27 giorni (11.5% del salario minimo) |
Articolo 17.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio del lavoratore | 1 giorno |
Nascita di un figlio del lavoratore | 2 giorni |
Decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore | 3 giorni |
Altrimenti | 2 giorni |
Decesso dei nonni | 1 giorno |
Partecipazione ad ispezione militare | |
Reclutamento militare | 1 giorno |
Ricerca di impiego (in caso di disdetta, media settimanale) | ½ giornata |
Trasloco (una volta all'anno) | 1 giorno |
Articolo 22.1
Bezahlte Feiertage
Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.
Articolo 17.5
Articolo 17.5
Bildungsurlaub
Articolo 22.2
Krankheit
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Unfall
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 10.1
Chi | Montante |
---|---|
Datori di lavoro | 2 ‰ dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 30.-- |
Lavoratori (apprendisti compresi): | |
Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS |
Articolo 10.1
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Lernende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Salari minimi apprendisti:
Articoli 3, 13, 17.1 e 329e CO
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Salari minimi apprendisti:
Anno di Tirocinio | Salario |
---|---|
I anno di tirocinio | CHF 630.-- al mese |
II anno di tirocinio | CHF 810.-- al mese |
III anno di tirocinio | CHF 1'190.-- al mese |
Articoli 3, 13, 17.1 e 329e CO
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Salari minimi apprendisti:
Articoli 3, 13, 17.1 e 329e CO
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Salari minimi apprendisti:
Anno di Tirocinio | Salario |
---|---|
I anno di tirocinio | CHF 630.-- al mese |
II anno di tirocinio | CHF 810.-- al mese |
III anno di tirocinio | CHF 1'190.-- al mese |
Articoli 3, 13, 17.1 e 329e CO
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi) | 7 giorni |
Primo anno di servizio | un mese |
Nel secondo e fino al nono anne di servizio | 2 mesi |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 27
Kündigungsschutz
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione malattia o infortunio.
Articolo 27.3+4
Articolo 27.3+4
Arbeitnehmervertretung
Sindacato UNIA
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino – OCST
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino – OCST
Arbeitgebervertretung
Associazione Vetrerie del Cantone Ticino
Paritätische Fonds
?
Aufgaben paritätische Organe
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una «Commissione Paritetica Cantonale delle vetrerie» (CPC) composta da 2 membri e due supplenti, rappresentanti l’Associazione Vetrerie del cantone Ticino e da 2 membri e due supplenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL; il funzionamento sa- rà stabilito da apposito regolamento.
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
– assolvere quei compiti particolari che le sono assegnate di volta in volta dai contraenti;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
– notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.
Le decisioni della CPC sono prese a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 7 del presente CCL quale istanza di ricorso.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.
I membri ed i supplenti della CPC o delle Sottocommissioni Regionali sono tenu- ti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti.
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
Articolo 6
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
– assolvere quei compiti particolari che le sono assegnate di volta in volta dai contraenti;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
– notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.
Le decisioni della CPC sono prese a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 7 del presente CCL quale istanza di ricorso.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.
I membri ed i supplenti della CPC o delle Sottocommissioni Regionali sono tenu- ti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti.
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
Articolo 6
Folge bei Vertragsverletzung
Articolo 6.7
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Commissione Paritetica Cantonale |
2° livello | Collegio Arbitrale |
Articoli 6 e 7
Friedenspflicht
Preambolo