Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2013
bis 31.12.2014
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2014 bis 31.03.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2014 bis 31.03.2016
Örtlicher Geltungsbereich
Il CCL-TI vale per tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1
Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2
Persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
– vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all’estero
– aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
– ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
– giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
– apprendisti durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti
Articolo 3
– vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all’estero
– aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
– ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
– giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
– apprendisti durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti
Articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 3: conferimento dell’obbligatorietà generale
Articolo 3: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio che operano nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego e nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici, ad esclusione delle aziende e dei reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono in particolare applicabili alle aziende, ai reparti aziendali e ai gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature,costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi; nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
– nei rivestimenti speciali di facciata “camicie in vetro”, facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.
Articolo 4: conferimento dell’obbligatorietà generale
A) a tutte le aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio che operano nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego e nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici, ad esclusione delle aziende e dei reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono in particolare applicabili alle aziende, ai reparti aziendali e ai gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature,costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi; nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
– nei rivestimenti speciali di facciata “camicie in vetro”, facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.
Articolo 4: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
ai lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali menzionati alla lettera A), ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono la funzione di:
- capo vetraio: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in Svizzera e/o all’estero
- aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
- giovane lavoratore: lavoratore qualificato durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
ad esclusione dei direttori d’azienda, dei tecnici con funzioni direttive o di altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali e del personale di vendita e dei rappresentanti.
Articolo 4: conferimento dell’obbligatorietà generale
ai lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali menzionati alla lettera A), ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono la funzione di:
- capo vetraio: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in Svizzera e/o all’estero
- aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
- giovane lavoratore: lavoratore qualificato durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
ad esclusione dei direttori d’azienda, dei tecnici con funzioni direttive o di altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali e del personale di vendita e dei rappresentanti.
Articolo 4: conferimento dell’obbligatorietà generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se il contratto non viene disdetto, per iscritto, tre mesi prima della scadenza (31.12.2015), si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.
Articolo 32
Articolo 32
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari a partire dal 1° gennaio 2013 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2014):
Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale di aiuto vetraio dopo 2 anni di attività presso la medesima azienda. Rispettivamente l’aiuto vetraio ha diritto alla categoria salariale di vetraio dopo 2 anni di attività presso la stessa ditta.
Giovani lavoratori (lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione):
Apprendisti:
Articolo 14
Categoria | Qualificazione | Salario |
---|---|---|
capo vetrario | lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | CHF 29.75 l'ora |
vetraio qualificato | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro | CHF 27.25 l'ora |
vetraio | lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale o che ha svolto l’attività di aiuto vetrario per 2 anni nella medesima azienda | CHF 25.25 l'ora |
aiuto vetraio | lavoratore con limitate conoscenze professionali o che ha svolto l’attività di aiuto vetrario per 2 anni nella medesima azienda | CHF 23.50 l'ora |
ausiliario | lavoratore estraneo al ramo | CHF 22.20 l'ora |
Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale di aiuto vetraio dopo 2 anni di attività presso la medesima azienda. Rispettivamente l’aiuto vetraio ha diritto alla categoria salariale di vetraio dopo 2 anni di attività presso la stessa ditta.
Giovani lavoratori (lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione):
Anno di servizio | Salario |
---|---|
1. anno dal conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 l'ora |
2. anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 24.75 l’ora |
3. anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 25.25 l’ora |
Apprendisti:
Anno di tirocinio | Salario |
---|---|
I anno di tirocinio | CHF 630.-- al mese |
II anno di tirocinio | CHF 810.-- al mese |
III anno di tirocinio | CHF 1190.-- al mese |
IV anno di tirocinio | CHF 1'400.-- al mese |
Articolo 14
13. Monatslohn
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera (pro rata temporis).
Articolo 24
Articolo 24
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera (pro rata temporis).
Articolo 24
Articolo 24
Dienstaltersgeschenke
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera (pro rata temporis).
Articolo 24
Articolo 24
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Tipo del lavoro | Supplemento salariale |
---|---|
Lavoro sabato | 25% |
Lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00) | 25% |
Lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) e domenicale | 100% |
Articolo 20.3
Schichtarbeit
Articolo 21
Pikettdienst
Articolo 21
Spesenentschädigung
Spese | Indennità |
---|---|
Pranzo | CHF 18.-- al giorno |
Indennità chilometrica per le autovetture | CHF -. 60 |
Indennità chilometrica per le motociclette | CHF -.30 |
Indennità chilometrica per i ciclomotori | CHF -.20 |
Articolo 23
Normalarbeitszeit
41.5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì (un massimo di 43 ore)
Articolo 16
Articolo 16
Überstunden / Überzeit
Ore straordinarie: supplemento del 25%
Articolo 20
Articolo 20
Ferien
Chi | Vacanze |
---|---|
Dal 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | 23 giorni (9.7% del salario minimo) |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il 50° | 28 giorni (12.07% del salario minimo) |
Articolo 17.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio del lavoratore | 1 giorno |
Nascita di un figlio del lavoratore | 2 giorni |
Decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore | 3 giorni |
Altrimenti | 2 giorni |
Decesso dei nonni | 1 giorno |
Partecipazione ad ispezione militare | |
Reclutamento militare | 1 giorno |
Ricerca di impiego (unicamente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro, media settimanale) | ½ giornata |
Trasloco (una volta all'anno) | 1 giorno |
Articolo 22.1
Bezahlte Feiertage
Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.
Articolo 17.5
Articolo 17.5
Bildungsurlaub
Articolo 22.2
Krankheit
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Unfall
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articoli 18 e 19
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 2 giorni
Articolo 22.1
Articolo 22.1
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 10.1
Chi | Montante |
---|---|
Datori di lavoro | 2‰ dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese |
Lavoratori (apprendisti compresi): | |
Lavoratori attivi in ditta associate all’AVCT e firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS |
Articolo 10.1
Lernende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Articoli 3, 13 e 17.1; 329e CO
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Anno di tirocinio | Salario |
---|---|
I anno di tirocinio | CHF 630.-- al mese |
II anno di tirocinio | CHF 810.-- al mese |
III anno di tirocinio | CHF 1190.-- al mese |
IV anno di tirocinio | CHF 1'400.-- al mese |
Articoli 3, 13 e 17.1; 329e CO
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Articoli 3, 13 e 17.1; 329e CO
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Anno di tirocinio | Salario |
---|---|
I anno di tirocinio | CHF 630.-- al mese |
II anno di tirocinio | CHF 810.-- al mese |
III anno di tirocinio | CHF 1190.-- al mese |
IV anno di tirocinio | CHF 1'400.-- al mese |
Articoli 3, 13 e 17.1; 329e CO
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni |
Primo anno di servizio | 1 mese |
Nel secondo e fino al nono anne di servizio | 2 mesi |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 27
Kündigungsschutz
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione malattia o infortunio.
Articolo 27.3+4
Articolo 27.3+4
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
Associazione Vetrerie del Cantone Ticino
Aufgaben paritätische Organe
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una «Commissione Paritetica Cantonale delle vetrerie» (CPC) composta da 2 membri e due supplenti, rappresentanti l’Associazione Vetrerie del cantone Ticino e da 2 membri e due supplenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL; il funzionamento sa- rà stabilito da apposito regolamento.
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.
Articolo 6
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.
Articolo 6
Folge bei Vertragsverletzung
Articolo 6.7
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Commissione Paritetica Cantonale |
2° livello | Collegio Arbitrale |
Articoli 6 e 7
Friedenspflicht
Preambolo