CCL nel ramo della vetrerie del Cantone Ticino

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2013 bis 31.12.2014
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2014 bis 31.03.2016
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Örtlicher Geltungsbereich
5474
Il CCL-TI vale per tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
5474
Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.

Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.

Articolo 2
Persönlicher Geltungsbereich
5474
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
– vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all’estero
– aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
– ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
– giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
– apprendisti durante i tre anni di formazione

Non sono assoggettati al presente CCL,
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti

Articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
5474
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 3: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
5474
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio che operano nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego e nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici, ad esclusione delle aziende e dei reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono in particolare applicabili alle aziende, ai reparti aziendali e ai gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature,costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi; nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
– nei rivestimenti speciali di facciata “camicie in vetro”, facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.

Articolo 4: conferimento dell’obbligatorietà generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
5474
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
ai lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali menzionati alla lettera A), ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono la funzione di:
- capo vetraio: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
- vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
- vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in Svizzera e/o all’estero
- aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
- ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
- giovane lavoratore: lavoratore qualificato durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
ad esclusione dei direttori d’azienda, dei tecnici con funzioni direttive o di altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali e del personale di vendita e dei rappresentanti.

Articolo 4: conferimento dell’obbligatorietà generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
5474
Se il contratto non viene disdetto, per iscritto, tre mesi prima della scadenza (31.12.2015), si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.

Articolo 32
Kontakt paritätische Organe
5474
Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
5474
Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
5474
Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
5474
Salari a partire dal 1° gennaio 2013 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2014):
CategoriaQualificazioneSalario
capo vetrariolavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federaleCHF 29.75 l'ora
vetraio qualificatolavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoroCHF 27.25 l'ora
vetraiolavoratore con conoscenza ed esperienza professionale o che ha svolto l’attività di aiuto vetrario per 2 anni nella medesima aziendaCHF 25.25 l'ora
aiuto vetraiolavoratore con limitate conoscenze professionali o che ha svolto l’attività di aiuto vetrario per 2 anni nella medesima aziendaCHF 23.50 l'ora
ausiliariolavoratore estraneo al ramoCHF 22.20 l'ora

Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale di aiuto vetraio dopo 2 anni di attività presso la medesima azienda. Rispettivamente l’aiuto vetraio ha diritto alla categoria salariale di vetraio dopo 2 anni di attività presso la stessa ditta.

Giovani lavoratori (lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione):
Anno di servizioSalario
1. anno dal conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile successivoCHF 22.75 l'ora
2. anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestatoCHF 24.75 l’ora
3. anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestatoCHF 25.25 l’ora

Apprendisti:
Anno di tirocinioSalario
I anno di tirocinio CHF 630.-- al mese
II anno di tirocinio CHF 810.-- al mese
III anno di tirocinioCHF 1190.-- al mese
IV anno di tirocinioCHF 1'400.-- al mese



Articolo 14
13. Monatslohn
5474
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera (pro rata temporis).

Articolo 24
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
5474
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera (pro rata temporis).

Articolo 24
Dienstaltersgeschenke
5474
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera (pro rata temporis).

Articolo 24
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
5474
Tipo del lavoroSupplemento salariale
Lavoro sabato25%
Lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00)25%
Lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) e domenicale100%

Articolo 20.3
Schichtarbeit
5474


Articolo 21
Pikettdienst
5474


Articolo 21
Spesenentschädigung
5474
SpeseIndennità
Pranzo CHF 18.-- al giorno
Indennità chilometrica per le autovetture CHF -. 60
Indennità chilometrica per le motociclette CHF -.30
Indennità chilometrica per i ciclomotori CHF -.20



Articolo 23
Normalarbeitszeit
5474
41.5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì (un massimo di 43 ore)

Articolo 16
Überstunden / Überzeit
5474
Ore straordinarie: supplemento del 25%

Articolo 20
Ferien
5474
ChiVacanze
Dal 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età 23 giorni (9.7% del salario minimo)
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il 50° 28 giorni (12.07% del salario minimo)

Articolo 17.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
5474
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore 1 giorno
Nascita di un figlio del lavoratore 2 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore 3 giorni
Altrimenti 2 giorni
Decesso dei nonni 1 giorno
Partecipazione ad ispezione militare
Reclutamento militare 1 giorno
Ricerca di impiego (unicamente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro, media settimanale) ½ giornata
Trasloco (una volta all'anno) 1 giorno

Articolo 22.1
Bezahlte Feiertage
5474
Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.

Articolo 17.5
Bildungsurlaub
5474


Articolo 22.2
Krankheit
5474
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.



Articoli 18 e 19
Unfall
5474
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.



Articoli 18 e 19
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
5474
Congedo paternità: 2 giorni

Articolo 22.1
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
5474
Contributo professionale:
ChiMontante
Datori di lavoro 2‰ dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
Lavoratori attivi in ditta associate all’AVCT e firmatarie del CCL0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS

Articolo 10.1
Lernende
5474
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni


Salari minimi apprendisti:
Anno di tirocinioSalario
I anno di tirocinio CHF 630.-- al mese
II anno di tirocinio CHF 810.-- al mese
III anno di tirocinioCHF 1190.-- al mese
IV anno di tirocinioCHF 1'400.-- al mese

Articoli 3, 13 e 17.1; 329e CO
Junge Arbeitnehmende
5474
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni


Salari minimi apprendisti:
Anno di tirocinioSalario
I anno di tirocinio CHF 630.-- al mese
II anno di tirocinio CHF 810.-- al mese
III anno di tirocinioCHF 1190.-- al mese
IV anno di tirocinioCHF 1'400.-- al mese

Articoli 3, 13 e 17.1; 329e CO
Kündigungsfrist
5474
Anni di servizio Periodo di preavviso
Periodo di prova (3 mesi) 7 giorni
Primo anno di servizio 1 mese
Nel secondo e fino al nono anne di servizio 2 mesi
Dal decimo anno di servizio 3 mesi

Articolo 27
Kündigungsschutz
5474
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione malattia o infortunio.



Articolo 27.3+4
Arbeitnehmervertretung
5474
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
5474
Associazione Vetrerie del Cantone Ticino
Aufgaben paritätische Organe
5474
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una «Commissione Paritetica Cantonale delle vetrerie» (CPC) composta da 2 membri e due supplenti, rappresentanti l’Associazione Vetrerie del cantone Ticino e da 2 membri e due supplenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL; il funzionamento sa- rà stabilito da apposito regolamento.
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;

– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;

– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.


La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.


Articolo 6
Folge bei Vertragsverletzung
5474
Articolo 6.7
Schlichtungsverfahren
5474
LivelloInstituzione responsabile
1° livelloCommissione Paritetica Cantonale
2° livello Collegio Arbitrale

Articoli 6 e 7
Friedenspflicht
5474


Preambolo
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Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.12281 21.04.2023 21.04.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.11888 24.11.2022 01.12.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11028 26.11.2020 01.12.2020