Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.05.2019
bis 30.11.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2019 bis 30.11.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2019 bis 30.11.2020
Örtlicher Geltungsbereich
Vale per tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1
Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
Vale per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2
Persönlicher Geltungsbereich
Vale per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
– lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
– lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
– vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all’estero
– aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
– ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
– giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
– apprendisti durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL:
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti
Articolo 3
– lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
– lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
– vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all’estero
– aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
– ausiliario: lavoratore estraneo al ramo
– giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
– apprendisti durante i tre anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL:
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti
Articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 3
Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano:
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego;
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici.
In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi;
– nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
– nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.
Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 4
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego;
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici.
In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi;
– nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
– nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.
Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se il contratto non viene disdetto, per iscritto, tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.
Articolo 32
Articolo 32
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Ticino:
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Igor Cima
091 961 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2019)
*L’aiuto vetraio assunto prima del 1° gennaio 2018 ha diritto alla categoria salariale di vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.
(dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2019)
Giovani lavoratori
Apprendisti
Articolo 14 e 15; Accordo salariale 2019: articolo 2
Categoria | Salario orario |
---|---|
capo vetraio | CHF 30.10 |
vetraio qualificato | CHF 27.60 |
vetraio | CHF 25.65 |
*aiuto vetraio | CHF 23.85 |
(dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2019)
Giovani lavoratori
Anni di servizio | Salario orario |
---|---|
1° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato | CHF 22.90 |
2° anno successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 24.95 |
3° anno successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 25.45 |
Apprendisti
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1'250.-- |
4° anno di tirocinio | CHF 1'450.-- |
Articolo 14 e 15; Accordo salariale 2019: articolo 2
Lohnkategorien
Categoria | Qualificazione |
---|---|
Capo vetraio | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Vetraio qualificato | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro |
Vetraio | Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l’attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all’estero. Questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria |
Aiuto vetraio | Lavoratore con limitate conoscenze professionali |
Articolo 14; Accordo protocollare 2018: articolo 14
Lohnerhöhung
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2019)
I salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) al capo vetraio e al vetraio qualificato saranno aumentati dello 0.5%, dello 0.7% al vetraio e del 0.9% all’aiuto vetraio; esclusi i salari dei giovani lavoratori e apprendisti.
Articolo 30; Accordo salariale 2019: articolo 14
I salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) al capo vetraio e al vetraio qualificato saranno aumentati dello 0.5%, dello 0.7% al vetraio e del 0.9% all’aiuto vetraio; esclusi i salari dei giovani lavoratori e apprendisti.
Articolo 30; Accordo salariale 2019: articolo 14
13. Monatslohn
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. Se un rapporto di lavoro inizia o si conclude nell'arco di un anno civile, il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità pro rata temporis.
Articolo 24
Articolo 24
Dienstaltersgeschenke
Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. Se un rapporto di lavoro inizia o si conclude nell'arco di un anno civile, il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità pro rata temporis.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il salario deve essere versato, al più tardi, entro il giorno 5 del mese successivo
Il lavoratore ha diritto a ricevere mensilmente un conteggio salariale.
Articolo 26
Il lavoratore ha diritto a ricevere mensilmente un conteggio salariale.
Articolo 26
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Tipo del lavoro | Supplemento salariale |
---|---|
Lavoro sabato | 25% |
Lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00) | 25% |
Lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) e domenicale* | 100% |
Articolo 20.3
Schichtarbeit
Articolo 21
Spesenentschädigung
Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a CHF 18.-- al giorno per il rimborso del pranzo.
Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di:
Articolo 23
Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di:
Mezzo di trasporto | |
---|---|
Autovetture | CHF 0.60 |
Motociclette | CHF 0.30 |
Ciclomotori | CHF 0.20 |
Articolo 23
Normalarbeitszeit
41.5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì (un massimo di 43 ore)
In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 20.3 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità
(cantonali o federali) e della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l’apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l’attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00.
Articolo 16
In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 20.3 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità
(cantonali o federali) e della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l’apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l’attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00.
Articolo 16
Überstunden / Überzeit
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la soglia delle 43 ore settimanali. Il datore di lavoro deve corrispondere il supplemento salariale del 25% per ogni ora straordinaria prestata o concordare una compensazione in pari tempo libero. Tutte le ore prestate oltre le 43 ore sono da compensare entro il 31 dicembre.
Articolo 20
Articolo 20
Ferien
Chi | Vacanze |
---|---|
Dal 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | 23 giorni (9.7% del salario minimo) |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il 50° | 28 giorni (12.07% del salario minimo) |
Articolo 17.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio del lavoratore | 1 giorno |
Nascita di un figlio del lavoratore | 2 giorni |
Decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore | 3 giorni |
Altrimenti | 2 giorni |
Decesso dei nonni | 1 giorno |
Partecipazione ad ispezione militare | |
Reclutamento militare | 1 giorno |
Ricerca di impiego (unicamente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro, media settimanale) | ½ giornata |
Trasloco (una volta all'anno) | 1 giorno |
Articolo 22
Bezahlte Feiertage
Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.
Articolo 17.5
Articolo 17.5
Bildungsurlaub
Articolo 22.2
Krankheit
Malattia:
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articolo 18
Indennità giornaliera dell'80% del salario per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Premi: sopportati dall'impresa e dal lavoratore in ragione della metà.
Articolo 18
Unfall
Articolo 19
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 2 giorni
Articolo 22.1
Articolo 22.1
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 10.1
Chi | Montante |
---|---|
Datori di lavoro | 2‰ dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese |
Lavoratori (apprendisti compresi): | |
Lavoratori attivi in ditta associate all’AVCT e firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS |
Articolo 10.1
Lernende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Articoli 17.1; Conferimento dell’obbligatorietà generale: articolo 5; Accordo salariale 2019: articolo 14; 329e CO
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1250.-- |
4° anno di tirocinio | CHF 1'450.-- |
Articoli 17.1; Conferimento dell’obbligatorietà generale: articolo 5; Accordo salariale 2019: articolo 14; 329e CO
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Articoli 17.1; Conferimento dell’obbligatorietà generale: articolo 5; Accordo salariale 2019: articolo 14; 329e CO
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 27 giorni
Salari minimi apprendisti:
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1250.-- |
4° anno di tirocinio | CHF 1'450.-- |
Articoli 17.1; Conferimento dell’obbligatorietà generale: articolo 5; Accordo salariale 2019: articolo 14; 329e CO
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni |
nel 1. anno di servizio | 1 mese |
nel 2. anno sino al 9. anno di servizio | 2 mesi |
Dal 10. anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 27
Kündigungsschutz
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione malattia o infortunio.
Articolo 27.3+4
Articolo 27.3+4
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
Associazione Vetrerie del Cantone Ticino
Kaution
Cauzione
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori la cui somma durante l’anno civile è di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori la cui somma durante l’anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Liberazione della cauzione:
I datori di lavoro che hanno versato una cauzione ne possono chiedere la liberazione presso la CPC nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:
a) il datore di lavoro attivo nel campo d’applicazione del CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo delle vetrerie;
b) le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d’applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto sei mesi dopo il compimento del contratto d’appalto.
Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:
a) le pretese legate al CCL, cioè i contributi paritetici per l’applicazione del CCL, le multe convenzionali, i costi di controllo e di procedura sono pagati regolarmente e
b) la CPC non ha costatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.
Articolo 10bis
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori la cui somma durante l’anno civile è di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori la cui somma durante l’anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile
L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Liberazione della cauzione:
I datori di lavoro che hanno versato una cauzione ne possono chiedere la liberazione presso la CPC nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:
a) il datore di lavoro attivo nel campo d’applicazione del CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo delle vetrerie;
b) le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d’applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto sei mesi dopo il compimento del contratto d’appalto.
Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:
a) le pretese legate al CCL, cioè i contributi paritetici per l’applicazione del CCL, le multe convenzionali, i costi di controllo e di procedura sono pagati regolarmente e
b) la CPC non ha costatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.
Articolo 10bis
Aufgaben paritätische Organe
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una «Commissione Paritetica Cantonale delle vetrerie» (CPC) composta da 2 membri e due supplenti, rappresentanti l’Associazione Vetrerie del cantone Ticino e da 2 membri e due supplenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL; il funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.
Articolo 6
La CPC svolge i seguenti compiti:
– adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
– eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
– amministrare i proventi del contributo paritetico;
– pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
– promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
– stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.
Le ditte firmatarie del CCL sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.
Articolo 6
Folge bei Vertragsverletzung
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
– in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
– in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
– in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 20’000.--; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta.
Articolo 6.7
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
– in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
– in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
– in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 20’000.--; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta.
Articolo 6.7
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Commissione Paritetica Cantonale |
2° livello | Collegio Arbitrale |
Articoli 6 e 7
Friedenspflicht
Preambolo