Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2010
bis 31.12.2010
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2010 bis 28.02.2011
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2010 bis 28.02.2011
Örtlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all’art. 13.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli).
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 36.
Articolo 3.2
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 36.
Articolo 3.2
Persönlicher Geltungsbereich
Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli).
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 36.
Articolo 3.2
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 36.
Articolo 3.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale ai nuovi articoli contrattuali e alle appendici 1 e 2 al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino è accolta.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il CCLA disciplina i contratti di lavoro conchiusi tra i datori di lavoro di tutto il Cantone Ticino che eseguono lavori di riparazione di motori d'automobili, di autocarri e di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione di gomme, da una parte ed i loro lavoratori qualificati e non qualificati, dall'altra.
Articolo 3: Decisione per il conferimento del carattere obbligatorio generale del Consiglio di Stato
Articolo 3: Decisione per il conferimento del carattere obbligatorio generale del Consiglio di Stato
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il CCLA disciplina i contratti di lavoro conchiusi tra i datori di lavoro di tutto il Cantone Ticino che eseguono lavori di riparazione di motori d'automobili, di autocarri e di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione di gomme, da una parte ed i loro lavoratori qualificati e non qualificati, dall'altra.
Esclusi sono:
- il personale amministrativo:
- i direttori d'azienda ed i collaboratori con procura commerciale ai sensi degli art. 458 e 462 del Codice delle obbligazioni:
- gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Articolo 3: Decisione per il conferimento del carattere obbligatorio generale del Consiglio di Stato
Esclusi sono:
- il personale amministrativo:
- i direttori d'azienda ed i collaboratori con procura commerciale ai sensi degli art. 458 e 462 del Codice delle obbligazioni:
- gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Articolo 3: Decisione per il conferimento del carattere obbligatorio generale del Consiglio di Stato
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