Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2011
bis 31.12.2011
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2011 bis 31.03.2012
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2011 bis 31.03.2012
Örtlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati agli art. 13 e 3.3.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli).
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 36.
Articolo 3.2
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 36.
Articolo 3.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile - Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati agli art. 13. e 3.3.
Articolo 3.2
Articolo 3.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale ai nuovi articoli contrattuali e alle appendici 1 e 2 al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino è accolta.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il CCLA disciplina i contratti di lavoro conchiusi tra i datori di lavoro di tutto il Cantone Ticino che eseguono lavori di riparazione di motori d'automobili, di autocarri e di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione di gomme, da una parte e di loro lavoratori qualificati e non qualificati, dall'altra.
Articolo 3: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 3: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il CCLA disciplina i contratti di lavoro conchiusi tra i datori di lavoro di tutto il Cantone Ticino che eseguono lavori di riparazione di motori d'automobili, di autocarri e di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione di gomme, da una parte ed i loro lavoratori qualificati e non qualificati, dall'altra.
Esclusi sono:
- il personale amministrativo;
- i direttori d'azienda ed i collaboratori con procura commerciale ai sensi degli art. 458 e 462 del Codice delle obbligazioni;
- gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Articolo 3: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Esclusi sono:
- il personale amministrativo;
- i direttori d'azienda ed i collaboratori con procura commerciale ai sensi degli art. 458 e 462 del Codice delle obbligazioni;
- gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Articolo 3: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto con almeno sei mesi di anticipo (31.12.2012), si riterrà rinnovato per un altro anno e così di seguito. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto.
Articolo 39.2
Articolo 39.2
Kontakt paritätische Organe
Unia Ticino:
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Ticino:
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Unia Ticino:
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi validi dal 1.1.2011 - categoria di collaboratori | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
Maestro meccanico, capo meccanico, ricezionista e meccanico diagnostico | Accordo individuale | |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'453.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'026.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'292.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'331.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'925.-- | |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili (con un tirocinio di 3 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'211.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'834.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'044.-- | |
Assistente di manutenzione per automobili (con tirocinio di 2 anni); «fino al 19.mo anno di età si applica art. 16 stipendio per giovani lavoratori» | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 2’530.-- |
Aiuto meccanico | 1° anno | CHF 3'567.-- |
2° anno | CHF 3'598.-- | |
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | CHF 3'563.-- | |
Commesso di vendita pezzi di ricambio | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'293.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'573.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'732.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'059.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'299.— | |
Magazziniere | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'044.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'573.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'899.-- | |
Addetto alla vendita di carburanti | 1° anno | CHF 3'639.-- |
2° anno | CHF 3'826.-- |
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria
Retribuzioni minime degli apprendisti | Anno di tirocinio | Salario mensile | |
---|---|---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 522.-- | ||
nel 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- | ||
nel 3° anno di tirocinio | CHF 847.-- | ||
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1’108.-- | ||
Apprendisti "meccatronico": | nel 1° anno di tironicio | CHF 522.-- per i 3 mesi in officina; CHF 250.-- al mese per i 9 mesi di scuola (+ 13.ma mensilità sulla media) | |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- | ||
nel 3° anno di tirocinio | CHF 847.-- | ||
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1’108.-- |
Articoli 14 e 16; appendice 1 Salari minimi
Lohnkategorien
I lavoratori si suddividono nelle seguenti categorie:
a) maestro meccanico: meccanico con l'attestato federale di maestria;
b) capo meccanico: meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro;
c) ricezionista: chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio;
d) meccanico diagnostico: specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale di capacità;
e) meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni);
f) meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio (con un tirocinio di 3 anni);
g) assistente di manutenzione per automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni);
h) commesso di vendita pezzi di ricambio: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d’impiegato di commercio e pratica nel ramo;
i) magazziniere comune: addetto al magazzino senza certificato;
j) aiuto meccanico d’auto: lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo;
k) serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme;
l) addetto alla vendita di carburanti: personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio;
m) giovani lavoratori: aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16);
Articolo 13
a) maestro meccanico: meccanico con l'attestato federale di maestria;
b) capo meccanico: meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro;
c) ricezionista: chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio;
d) meccanico diagnostico: specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale di capacità;
e) meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni);
f) meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio (con un tirocinio di 3 anni);
g) assistente di manutenzione per automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni);
h) commesso di vendita pezzi di ricambio: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d’impiegato di commercio e pratica nel ramo;
i) magazziniere comune: addetto al magazzino senza certificato;
j) aiuto meccanico d’auto: lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo;
k) serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme;
l) addetto alla vendita di carburanti: personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio;
m) giovani lavoratori: aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16);
Articolo 13
Lohnerhöhung
2011:
Adeguamenti salariali minimi: CHF 30.-- il mese.
Articoli 14 e 16; appendice 1 Salari minimi
Adeguamenti salariali minimi: CHF 30.-- il mese.
Articoli 14 e 16; appendice 1 Salari minimi
13. Monatslohn
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. La 13.ma corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l’anno.
Articolo 19
Articolo 19
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. La 13.ma corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l’anno.
Articolo 19
Articolo 19
Dienstaltersgeschenke
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. La 13.ma corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l’anno.
Articolo 19
Articolo 19
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Supplementi di 50% per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per il personale d'officina e tra le 22.00 risp le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori)
Supplementi di 100% per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio)
Articolo 11
Supplementi di 100% per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio)
Articolo 11
Schichtarbeit
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Articolo 12
Articolo 12
Pikettdienst
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Articolo 12
Articolo 12
Spesenentschädigung
Indennità di trasferta:
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 15.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 30.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavora. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavora.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.40 per km.
Articolo 21
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 15.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 30.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavora. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavora.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.40 per km.
Articolo 21
Normalarbeitszeit
41.5 ore per il personale d'officina
47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro
Articolo 9
47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro
Articolo 9
Überstunden / Überzeit
Supplementi di 25% per le ore straordinarie diurne
Articolo 11
Articolo 11
Ferien
Dopo 50 anni di età: 5 settimane all'anno
Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 settimana |
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a | 1 giorno |
Nascita di un figlio/a | 1 giorno |
Ispezione militare | 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata) |
Articolo 26
Bezahlte Feiertage
Il lavoratore, che non gode di una soluzione più favorevole, ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili.
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.
Articolo 25
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.
Articolo 25
Bildungsurlaub
2 giornate all’anno di formazione per i maestri meccanici, capi meccanici, meccanici diagnostici e ricezionisti;
1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli.
Articolo 32
1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli.
Articolo 32
Krankheit
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno di malattia. Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale, caso contrario necessita versare la differenza.
Articoli 28 e 29
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno di malattia. Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale, caso contrario necessita versare la differenza.
Articoli 28 e 29
Unfall
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno di malattia. Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale, caso contrario necessita versare la differenza.
Articoli 28 e 29
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno di malattia. Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale, caso contrario necessita versare la differenza.
Articoli 28 e 29
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a.
Articoli 26 e 29
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a.
Articoli 26 e 29
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Ogni lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di 3 mesi, ha diritto alle seguenti indennità per i corsi di ripetizione o corsi di complemento o di protezione civile, al massimo per una dura ta di quattro settimane sempre che il lavoro venga ripreso regolarmente dopo il servizio:
– 100% del salario e degli assegni per i figli per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza;
– 80% del salario per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza.
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al:
– 40% dello stipendio nel 1° anno di servizio quale lavoratore;
– 50% dello stipendio dal 2° anno di servizio.
Le indennità IPG rimangono acquisite alla ditta.
Articolo 27
– 100% del salario e degli assegni per i figli per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza;
– 80% del salario per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza.
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al:
– 40% dello stipendio nel 1° anno di servizio quale lavoratore;
– 50% dello stipendio dal 2° anno di servizio.
Le indennità IPG rimangono acquisite alla ditta.
Articolo 27
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Tutti i datori di lavoro versano all’inizio di ogni anno una quota fissa di CHF 150.--. Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di CHF 2.-- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL.
Tutti i lavoratori versano un contributo professionale e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese.
Articolo 36
Tutti i lavoratori versano un contributo professionale e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese.
Articolo 36
Lernende
Stipendi:
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria
Retribuzione apprendisti
- nel 1° anno di tirocinio: CHF 522.--
- nel 2° anno di tirocinio: CHF 650.--
- nel 3° anno di tirocinio: CHF 847.--
- nel 4° anno di tirocinio: CHF 1’108.--
Articoli 14 e 16; appendice 2
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria
Retribuzione apprendisti
- nel 1° anno di tirocinio: CHF 522.--
- nel 2° anno di tirocinio: CHF 650.--
- nel 3° anno di tirocinio: CHF 847.--
- nel 4° anno di tirocinio: CHF 1’108.--
Articoli 14 e 16; appendice 2
Junge Arbeitnehmende
Stipendi:
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria
Retribuzione apprendisti
- nel 1° anno di tirocinio: CHF 522.--
- nel 2° anno di tirocinio: CHF 650.--
- nel 3° anno di tirocinio: CHF 847.--
- nel 4° anno di tirocinio: CHF 1’108.--
Articoli 14 e 16; appendice 2
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria
Retribuzione apprendisti
- nel 1° anno di tirocinio: CHF 522.--
- nel 2° anno di tirocinio: CHF 650.--
- nel 3° anno di tirocinio: CHF 847.--
- nel 4° anno di tirocinio: CHF 1’108.--
Articoli 14 e 16; appendice 2
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 mese: può essere prolungato fino a 3 mesi) | 1 settimana |
nel 1° anno di servizio | 1 mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
Articoli 5 e 6
Kündigungsschutz
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso ;
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Articolo 6.2
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso ;
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Articolo 6.2
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitgebervertretung
Unione Professionale Svizzera dell’Automobile Sezione Ticino (UPSA)
Aufgaben paritätische Organe
La Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione del CCL e procedere agli appositi controlli presso le singole aziende;
b) interpretare le clausole contrattuali;
c) emanare disposizioni vincolanti per quanto attiene all'esecuzione del CCL:
d) fungere da organo consuntivo per tutte le questioni riguardanti i rapporti di lavoro;
e) preavvisare le domande per l'ammissione di manodopera estera;
f) delegare compiti particolari;
g) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
h) definire le modalità per l'adesione individuale al CCL.
Articolo 35.6
a) vigilare sull'applicazione del CCL e procedere agli appositi controlli presso le singole aziende;
b) interpretare le clausole contrattuali;
c) emanare disposizioni vincolanti per quanto attiene all'esecuzione del CCL:
d) fungere da organo consuntivo per tutte le questioni riguardanti i rapporti di lavoro;
e) preavvisare le domande per l'ammissione di manodopera estera;
f) delegare compiti particolari;
g) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
h) definire le modalità per l'adesione individuale al CCL.
Articolo 35.6
Folge bei Vertragsverletzung
Cfr. articolo 35.7
Schlichtungsverfahren
1° livello: Commissione paritetica cantonale
2° livello: Commissione paritetica nazionale
Articolo 35
2° livello: Commissione paritetica nazionale
Articolo 35
Friedenspflicht
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme del contratto. Essi si impegnano, nella leale applicazione del presente contratto, a collaborare per il miglioramento delle condizioni del mestiere, segnatamente a combattere la concorrenza.
Articolo 34
Articolo 34
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