CCL per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2017 bis 31.12.2017
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.06.2017 bis 31.03.2018
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Örtlicher Geltungsbereich
7719
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.

Articolo 3.1
Betrieblicher Geltungsbereich
7719
Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli).
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 36.

Articolo 3.2
Persönlicher Geltungsbereich
7719
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile - Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.

Articolo 3.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
7719
L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 3: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
7719
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
A) a tutte le ditte che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino e a tutti i lavoratori e apprendisti del ramo menzionati all’art. 13 del CCL;
B) alle ditte del ramo, cioè: officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
C) alle ditte che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni, officine di elettrauto e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.

Articolo 4: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
7719
Le disposizioni dichiarate di obbligatorieta generale di cui al presente decreto sono applicabili:
A) a tutte le ditte che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino e a tutti i lavoratori e apprendisti del ramo menzionati all’art. 13 del CCL;
B) alle ditte del ramo, cioè: officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
C) alle ditte che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni, officine di elettrauto e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.

Articolo 4: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
7719
Se non verrà disdetto con almeno sei mesi di anticipo, si riterrà rinnovato per un altro anno e così di seguito. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto.

Articolo 39.2
Kontakt paritätische Organe
7719
Unia Ticino:
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
7719
Unia Ticino:
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
7719
Unia Ticino:
Rolando Lepori
091 910 50 70
rolando.lepori@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
7719
Salari minimi validi dal 1.1.2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017) - categoria di collaboratoriCondizioneSalario mensile minimo
Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnosticoaccordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 4'950.--
Ricezionistaaccordo individuale, lo stipendio non può essere inferiore a CHF 3'616.--
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli 1° anno dopo il tirocinio CHF 3'470.--
2° anno dopo il tirocinio CHF 4'046.--
3° anno dopo il tirocinio CHF 4'313.--
4° anno dopo il tirocinio CHF 4'353.--
5° anno dopo il tirocinio CHF 4'950.--
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili 1° anno dopo il tirocinio CHF 3'227.--
2° anno dopo il tirocinio CHF 3'853.--
3° anno dopo il tirocinio CHF 4'064.--
Assistente di manutenzione per automobili «fino al 19.mo anno di età si applica art. 16 stipendio per giovani lavoratori»1° anno dopo il tirocinio CHF 2’543.--
Aiuto meccanico1° anno CHF 3'585.--
2° anno CHF 3'616.--
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme CHF 3'581.--
Commesso di vendita pezzi di ricambio1° anno dopo il tirocinio CHF 3'309.--
2° anno dopo il tirocinio CHF 3'591.--
3° anno dopo il tirocinio CHF 3'751.--
4° anno dopo il tirocinio CHF 4'079.--
5° anno dopo il tirocinio CHF 4'320.--
Magazziniere1° anno dopo il tirocinio CHF 3'059.--
2° anno dopo il tirocinio CHF 3'591.--
3° anno dopo il tirocinio CHF 3'918.--
Addetto alla vendita di carburanti1° anno CHF 3'657.--
2° anno CHF 3'845.--

Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria

Retribuzioni minime degli apprendisti Anno di tirocinioSalario mensile
nel 1° anno di tirocinioCHF 525.--*
nel 2° anno di tirocinioCHF 653.--
nel 3° anno di tirocinioCHF 851.--
nel 4° anno di tirocinioCHF 1’114.--*

*Nel 1° anno di tirocinio, quale meccatronico, frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente:
- CHF 100.-- al mese per i primi 5 mesi di scuola,
- CHF 525.-- al mese per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi).
Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in CHF 1'340.-- al mese per 13 mensilità.



Anno di tirocinio quale meccatronicoCondizioneSalario mensile minimo
Completare la maturità professionaleCHF 900.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’050.--
Completare la maturità professionaleCHF 1’180.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’400.--
Completare la maturità professionaleCHF 1’400.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’700.--

Articoli 14 e 16; appendice 1 Salari minimi; appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Lohnkategorien
7719
I lavoratori si suddividono nelle seguenti categorie, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:

a) maestro meccanico: meccanico con l'attestato federale di maestria;

b) capo meccanico: meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro;

c) ricezionista: chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio;

d) meccanico diagnostico: specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale di capacità;

e) meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni);

f) meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio (con un tirocinio di 3 anni);

g) assistente di manutenzione per automobili: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni);

h) commesso di vendita pezzi di ricambio: lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d’impiegato di commercio e pratica nel ramo;

i) magazziniere comune: addetto al magazzino senza certificato;

j) aiuto meccanico d’auto: lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo;

k) serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme;

l) addetto alla vendita di carburanti: personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio;

m) giovani lavoratori: aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16);



Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione.

Articolo 13
Lohnerhöhung
7719




Articolo 14; appendice 1 Salari minimi
13. Monatslohn
7719
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis.

Articolo 19
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
7719
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis.

Articolo 19
Dienstaltersgeschenke
7719
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis.

Articolo 19
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
7719
Supplementi di 50% per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per il personale d'officina e tra le 22.00 risp le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori)

Supplementi di 100% per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio)

Articolo 11
Schichtarbeit
7719
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.

Articolo 12
Pikettdienst
7719
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.

Articolo 12
Spesenentschädigung
7719
Indennità di trasferta:
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavora.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km.

Abiti da lavoro:
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.

Articoli 21 e 22
Normalarbeitszeit
7719
41.5 ore per il personale d'officina
47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro

Articolo 9
Überstunden / Überzeit
7719
Supplementi di 25% per le ore straordinarie diurne

Articolo 11
Ferien
7719

Dopo 50 anni di età: 5 settimane all'anno


Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
7719
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio 1 settimana
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a 1 giorno
Nascita di un figlio/a 1 giorno
Ispezione militare 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata)

Articolo 26
Bezahlte Feiertage
7719
Il lavoratore ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili.
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.

Articolo 25
Bildungsurlaub
7719
2 giornate all’anno di formazione per i maestri meccanici, capi meccanici, meccanici diagnostici e ricezionisti;
1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli.

Articolo 32
Krankheit
7719
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno di malattia. Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale, caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza.

Il datore di lavoro è tenuto a coprire 4/5 del salario anche durante il periodo di carenza.

Il datore di lavoro può stipulare un'assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.

Articoli 28 e 29
Unfall
7719
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno di malattia. Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale, caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza.

Il datore di lavoro è tenuto a coprire 4/5 del salario anche durante il periodo di carenza.

Il datore di lavoro può stipulare un'assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.

Articoli 28 e 29
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
7719
La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno in caso di maternità per 16 settimane.

Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a.

Articoli 26 e 29
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
7719
Ogni lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di 3 mesi, ha diritto alle seguenti indennità per i corsi di ripetizione o corsi di complemento o di protezione civile, al massimo per una dura ta di quattro settimane sempre che il lavoro venga ripreso regolarmente dopo il servizio:
– 100% del salario e degli assegni per i figli per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza;
– 80% del salario per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza.
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al:
– 80% del salario per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza
– 70% del salario per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza

Le indennità IPG rimangono acquisite alla ditta, nella Misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero.

Articolo 27
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
7719
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese.
Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL, versano una quota mensile di CHF 12.50. Per le aziende che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la quota sarà pro rata.
Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di CHF 2.-- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL.

Articolo 36
Lernende
7719
Stipendi:

Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria

Retribuzioni minime degli apprendisti Anno di tirocinioSalario mensile
nel 1° anno di tirocinioCHF 525.--*
nel 2° anno di tirocinioCHF 653.--
nel 3° anno di tirocinioCHF 851.--
nel 4° anno di tirocinioCHF 1’114.--*

*Nel 1° anno di tirocinio, quale meccatronico, frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente:
- CHF 100.-- al mese per i primi 5 mesi di scuola,
- CHF 525.-- al mese per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi).
Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in CHF 1'340.-- al mese per 13 mensilità.



Anno di tirocinio quale meccatronicoCondizioneSalario mensile minimo
Completare la maturità professionaleCHF 900.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’050.--
Completare la maturità professionaleCHF 1’180.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’400.--
Completare la maturità professionaleCHF 1’400.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’700.--





Articoli 14 e 16; appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Junge Arbeitnehmende
7719
Stipendi:

Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
- 16.enni 60% del salario minimo della rispettiva categoria
- 17.enni 70% del salario minimo della rispettiva categoria
- 18.enni 80% del salario minimo della rispettiva categoria
- 19.enni 90% del salario minimo della rispettiva categoria

Retribuzioni minime degli apprendisti Anno di tirocinioSalario mensile
nel 1° anno di tirocinioCHF 525.--*
nel 2° anno di tirocinioCHF 653.--
nel 3° anno di tirocinioCHF 851.--
nel 4° anno di tirocinioCHF 1’114.--*

*Nel 1° anno di tirocinio, quale meccatronico, frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente:
- CHF 100.-- al mese per i primi 5 mesi di scuola,
- CHF 525.-- al mese per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi).
Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in CHF 1'340.-- al mese per 13 mensilità.



Anno di tirocinio quale meccatronicoCondizioneSalario mensile minimo
Completare la maturità professionaleCHF 900.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’050.--
Completare la maturità professionaleCHF 1’180.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’400.--
Completare la maturità professionaleCHF 1’400.--
Esonerare dalla cultura generaleCHF 1’700.--





Articoli 14 e 16; appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Kündigungsfrist
7719
Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 mese: può essere prolungato fino a 3 mesi)1 settimana
nel 1° anno di servizio1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
a partire dal 10° anno di servizio3 mesi

Articoli 5 e 6
Kündigungsschutz
7719
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso ;
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;


Articolo 6.2
Arbeitnehmervertretung
7719
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitgebervertretung
7719
Unione Professionale Svizzera dell’Automobile Sezione Ticino (UPSA)
Aufgaben paritätische Organe
7719
La Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione del CCL e procedere agli appositi controlli presso le singole aziende;
b) interpretare le clausole contrattuali;

e) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;

Articolo 35.6
Folge bei Vertragsverletzung
7719
Articolo 35.7
Schlichtungsverfahren
7719

Le persone sottoposte al CCL possono ricorrere contro le decisioni della CPC, con lettera raccomandata,

La lettera di ricorso deve contenere una relazione die fatti e motivi del ricorso,

Articolo 35.8; Appendice 4 (Regolamento Collegio Arbitrale)
Friedenspflicht
7719
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme del contratto. Essi si impegnano, nella leale applicazione del presente contratto, a collaborare per il miglioramento delle condizioni del mestiere, segnatamente a combattere la concorrenza.

Articolo 34
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