Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.06.2023
Letzte Änderungen
Nuovo CCL a partire dal 1° gennaio 2020
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Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12936
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12936
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12936
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Informazioni organo paritetico
12936
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Salari / salari minimi
12936
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Tredicesima mensilità
12936
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
12936
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Orario di lavoro
12936
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Lavoro straordinario / ore supplementari
12936
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Vacanze
12936
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12936
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Malattia
12936
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12936
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Termini di disdetta
12936
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Rappresentanza dei lavoratori
12936
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Rappresentanza dei datori di lavoro
12936
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Compiti organi paritetici
12936
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12936
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.12936 01.01.2020 21.03.2024
1.12723 01.01.2020 12.12.2023
1.12511 01.01.2020 27.09.2023
1.12395 01.01.2020 27.06.2023
1.11143 01.01.2020 29.12.2020