Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2011 bis 28.08.2011
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2011 bis 28.08.2011
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Kurzinfo Geltungsbereich
2767
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
2767
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
2767
Il contratto è applicabile ai call center la cui attività preponderante comprende i servizi di intermediazione tecnica per la relazione con il cliente o di servizio al cliente per conto terzi (NOGA), che si occupano di attività die vendita e commercializzazione indirizzate ai clienti: ricerche di mercato, commercializzazione diretta e verifica di indirizzi, e a quelli che rispondnono alle chiamate dei clienti utilizzando sistemi di distribuzione automatica delle chiamate, sistemi di integrazione di computer e telefono o sistemi di risposta automatica: piazzamento di ordinazioni, fornitura di informazioni sui prodotti e gestione dei reclami.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
2767
Il contratto è applicabile ai call center la cui attività preponderante comprende i servizi di intermediazione tecnica per la relazione con il cliente o di servizio al cliente per conto terzi (NOGA), che si occupano di attività die vendita e commercializzazione indirizzate ai clienti: ricerche di mercato, commercializzazione diretta e verifica di indirizzi, e a quelli che rispondnono alle chiamate dei clienti utilizzando sistemi di distribuzione automatica delle chiamate, sistemi di integrazione di computer e telefono o sistemi di risposta automatica: piazzamento di ordinazioni, fornitura di informazioni sui prodotti e gestione dei reclami.

Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
2767
2011:
Durante il preriodo di prova (3 mesi): CHF 2'684.--/mese, risp. CHF 15.48/ora
Dopo il periodo di prova: CHF 3'096.--/mese*, risp. CHF 17.85/ora

*Sistema a provvigione: possibile soltanto se attuato a partire dall'importo minimo fisso di CHF 3'096.--/mese.
retribuzione oraria: aggiunte le indennità per le vacanze, per i giorni festivi e per la tredicesima mesilità

Articolo 4
Lohnerhöhung
2767
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Articolo 4 e 5
13. Monatslohn
2767
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (8.33% della rendita annuale).

Articolo 4
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
2767
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (8.33% della rendita annuale).

Articolo 4
Dienstaltersgeschenke
2767
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (8.33% della rendita annuale).

Articolo 4
Normalarbeitszeit
2767


Articolo 2.1
Überstunden / Überzeit
2767
Lavoro supplementare: lavoro che eccede 40 ore settimanali, dà diritto a un supplemento del 25%.

Articolo 3
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