Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 27.11.2018
bis 31.12.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 27.11.2018 bis 31.12.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 27.11.2018 bis 31.12.2019
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile a tutti i call center (compresi i call center “inhouse”), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegati.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile a tutti i call center (compresi i call center “inhouse”), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegati.
Articolo 1
Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base per operatore “outbound” e “inbound":
Dopo 12 mesi dalla data di assunzione l’inquadramento avviene almeno nel livello 2. Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela AFC l’inquadramento avviene almeno nel livello 2 a partire dall’assunzione.
Articolo 2
Categoria | Salario orario minimo |
---|---|
Livello 1 (Inbound/Outbound 1° livello) | CHF 19.25 |
Livello 2 (Multiskill) | CHF 20.90 |
Livello 3 (Tecnici specialisti e 2° livello) | CHF 23.90 |
Articolo 2
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del CCL nazionale del settore dei contact center e call center o al rincaro, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
Articolo 3
Articolo 3
Normalarbeitszeit
Articolo 2.1
Überstunden / Überzeit
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza o
10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
8.33% per 4 settimane di vacanza o
10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3,6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
3,6% per 9 giorni festivi
Articolo 2