Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale per il Cantone Ticino

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.06.2017 bis 31.12.2017
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.06.2017 bis 31.12.2017
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Kurzinfo Geltungsbereich
7873
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
7873
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
7873
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
7873
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
7873
Salario orario minimo di base: CHF 19.65.
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Lohnerhöhung
7873
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese o al rincaro, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3
Ferien
7873
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Bezahlte Feiertage
7873
Al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
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