Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza per il Cantone Ticino (CNLE)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 13.03.2015 bis 31.12.2017
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 13.03.2015 bis 31.12.2017
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Kurzinfo Geltungsbereich
6252
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
6252
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
6252
Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
6252
Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
6252
Salario orario minimo di base: CHF 17.23

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Lohnerhöhung
6252
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

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Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
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