Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza per il Cantone Ticino (CNLE)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2018 bis 31.12.2018
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2018 bis 31.12.2018
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Kurzinfo Geltungsbereich
8620
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
8620
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
8620
Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
8620
Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
8620
Salario orario minimo di base: CHF 18.00

Articolo 2
Lohnerhöhung
8620
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articoli 3
Ferien
8620
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Bezahlte Feiertage
8620
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3,6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
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Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
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