Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2018
bis 31.12.2018
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2018 bis 31.12.2018
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2018 bis 31.12.2018
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.
Articolo 1
Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
Salario orario minimo di base: CHF 18.00
Articolo 2
Articolo 2
Lohnerhöhung
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
Articoli 3
Articoli 3
Ferien
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3,6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
3,6% per 9 giorni festivi
Articolo 2