Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2020
bis 31.05.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 31.05.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 31.05.2020
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 17.60 | |
Personale qualificato (AFC o titolo equivalente superiore) | CHF 20.-- | |
Impiegati di commercio | generico | CHF 20.06 |
operativo | CHF 21.67 | |
responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese o al rincaro.
Articolo 3
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese o al rincaro.
Articolo 3
Ferien
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Al salario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2