Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 15.02.2019
bis 31.12.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 15.02.2019 bis 31.12.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 15.02.2019 bis 31.12.2019
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.
Articolo 1
Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo a partire dal 15 febbraio 2019 | Salario orario minimo a partire dal 1° luglio 2019 |
---|---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 20.85 | CHF 21.10 | |
Personale qualificato | CHF 22.75 | CHF 22.95 | |
Impiegati di commercio | generico | CHF 19.85 | CHF 19.85 |
operativo | CHF 21.45 | CHF 21.45 | |
responsabile | CHF 24.40 | CHF 24.40 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Lohnerhöhung
Per informazione
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Ferien
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3