CCL dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2013 bis 31.12.2013
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2013 bis 30.06.2015
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Örtlicher Geltungsbereich
4419
Il contratto è applicabile al cantone Ticino.

Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
4419
Il presente contratto si applica alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini e ai lavoratori in esse occupati. Per i Centri di giardinaggio il CCL ha validità unicamente se questi non sottostanno a nessun altro CCL.

Articolo 1
Persönlicher Geltungsbereich
4419
Il presente CCL fa stato per tutti il lavoratori (apprendisti esclusi) delle imprese menzionate all’art: 1 cpv 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti
b) il personale amministrativo
c) personale di pulizia
d) il personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
4419
Il campo d'applicazione di questo contratto collettivo di lavoro si estende al Cantone Ticino.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
4419
Il presente contratto si applica alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini e ai lavoratori in esse occupati.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
4419
Il presente CCL fa stato per tutti il lavoratori delle imprese menzionate all’art: 1 cpv 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Articolo 1
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
4419
Il presente contratto si riterrà rinnovato per un altro anno, se non sarà disdetto per scritto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 50
Kontakt paritätische Organe
4419
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Segretariato del Luganese
via Sirana
6814 Lamone TI
091 966 00 63
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
4419
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Segretariato del Luganese
via Sirana
6814 Lamone TI
091 966 00 63
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
4419
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Segretariato del Luganese
via Sirana
6814 Lamone TI
091 966 00 63
www.cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
4419
Salari minimi valida dal 1° gennaio 2012 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2012):
Paga minimaCostruzione e manutenzione giardiniVivaistaProduzione
1. Capo giardiniere CHF 4'955.--/mensili CHF 4'955.--/mensili CHF 4'834.--/mensili
2. Giardiniere qualificato con esperienza CHF 4'050.--/mensili, resp. CHF 22.90/orari CHF 4'000.--/mensili, resp. CHF 22.40/orari CHF 3'829.--/mensili, resp. CHF 21.15/orari
3. Giardiniere con AFC senza esperienza (nei primi due anni di pratica): CHF 3'849.--/mensili, resp. CHF 21.80/orari CHF 3'799.--/mensili, resp. CHF 21.25/orari CHF 3'548.--/mensili, resp. CHF 19.90/orari
4. Aiuto giardiniere con esperienza (almeno 5 anni di attività): CHF 3'618.--/mensili, resp. CHF 20.45/orari CHF 3'618.--/mensili, resp. CHF 20.--/orari CHF 3'618.--/mensili, resp. CHF 20.--/orari
5. Aiuto giardiniere: CHF 3'387.--/mensili, resp. CHF 19.20/orari CHF 3'387.--/mensili, resp. CHF 18.70/orari CHF 3'387.--/mensili, resp. CHF 18.70/orari

Dipendenti con certificato di formazione empirica o con attestato cantonale di capacità professionale
- nel 1° anno dopo l’apprendistato (40% del salario previsto nella categoria giardiniere AFC): CHF 1'540.--
- nel 2° anno dopo l’apprendistato (60% del salario previsto nella categoria giardiniere AFC): CHF 2'309.--
- nel 3° anno dopo l’apprendistato (80% del salario previsto nella categoria giardiniere AFC): CHF 3'079.--
- nel 4° anno dopo l’apprendistato (90% del salario previsto nella categoria giardiniere AFC): CHF 3'464.--

Articolo 13; regolamentazione salari minimi
Lohnkategorien
4419
1. Con diploma federale di capo giardiniere.
2. Sono considerati giardinieri qualificati quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera, con esperienza, o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti.
3. Sono considerati giardinieri AFC quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi due anni di pratica effettiva nel settore professionale.
4. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 5 anni di attività nella professione in Svizzera.
5. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.

Regolamentazione salari minimi
Lohnerhöhung
4419


Articolo 14
13. Monatslohn
4419
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.

Articolo 13.2
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
4419
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.

Articolo 13.2
Dienstaltersgeschenke
4419
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.

Articolo 13.2
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
4419
Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 18.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.

In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 50%.

Articolo 11.1
Spesenentschädigung
4419
Il datore di lavoro deve rifondere al lavoratore tutte le spese comprovate risultanti dallo svolgimento del lavoro.
Pranzo: CHF 15.--
Indennità chilometrica:
- Automobile: CHF -.60
- Motocicletta: CHF -.40
- Motorino: CHF -.30

Articolo 24
Normalarbeitszeit
4419
Orario di lavoroOre/annoOre flessibili
Costruzione/Manutenzione
2011213549
2012212559
2013211569
Produzione/Vivaio
2011218710
2012217720
2013216730

Articolo 9
Überstunden / Überzeit
4419
Le ore straordinarie (derivanti dalla differenza tra le ore effettivamente lavorate e l’orario previsto, secondo l’Art. 9.1) vengono per principio compensate, entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo, con tempo libero della stessa durata (rapporto 1:1).
Qualora le ore straordinarie non possono essere compensate, sono da indennizzare con un supplemento del 25 % del salario base normale entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

In caso di entrata o uscita durante l’anno, le ore supplementari o perse sono da calcolare proporzionalmente all’orario annuale previsto. Le ore non lavorate ed imputabili al datore di lavoro che non possono essere compensate a seguito di un licenziamento notificato dal datore di lavoro o in seguito a disdetta del lavoratore, non vengono dedotte.

Articolo 12
Ferien
4419
Con 50 e più anni di età con 10 e più anni di servizio e lavoratori con almeno 20 anni di servizio: 5 settimane
Tutti gli altri lavoratori: 4 settimane

Articolo 26
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
4419
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio 2 giorni
Nascita di figli propri 1 giorno
Decesso del coniuge e dei figli 3 giorni
Decesso dei genitori 2 giorni
Decesso di suoceri e fratelli 1 giorno
Ispezione militare 1 giorno
Trasloco (all'anno) 1 giorno
Reclutamento fino a 3 giorni

Articolo 28
Bezahlte Feiertage
4419
Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100 %, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali (Capodanno, Epifania, Lunedì dell’Angelo, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano).
Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale.
Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all’inizio dell’anno, i giorni festivi che vengono indennizzati.
Il diritto al pagamento di nove giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.

Articolo 27
Bildungsurlaub
4419
Congedo per la formazione professionale (annualemente): 2 giorni

Articolo 28
Krankheit
4419
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro per la perdita di salario in caso di malattia.
Le condizioni d'assicurazione prevedono quanto segue:
- Indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'80% del salario normale in caso di malattia, a partire dal terzo giorno;
- Indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi

I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane.

Assicurazione infortuni:
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni; 80 % del salario, a partire dal terzo giorno più le relative spese di cura.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
La perdita di salario per i primi 2 giorni d’infortunio, non coperti dall’assicurazione infortuni, sono a carico del datore di lavoro.

Articoli 19, 22 e 38
Unfall
4419
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro per la perdita di salario in caso di malattia.
Le condizioni d'assicurazione prevedono quanto segue:
- Indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'80% del salario normale in caso di malattia, a partire dal terzo giorno;
- Indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi

I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane.

Assicurazione infortuni:
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni; 80 % del salario, a partire dal terzo giorno più le relative spese di cura.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
La perdita di salario per i primi 2 giorni d’infortunio, non coperti dall’assicurazione infortuni, sono a carico del datore di lavoro.

Articoli 19, 22 e 38
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
4419
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
4419
Salario durante il servizio militare, il servizio civile e di protezione civileCelibi senza obbligo di assistenzaCelibi con obbligo di assistenza e coniugati
Durante la scuola reclute e in caso di servizio militare continuato 60% di salario 80% di salario
Durante il pagamento di gradi o corsi quadri 60% di salario 100% di salario
Durante CR, CI, sevizio protezione civile e servizio femminile: 80% di salario 100% di salario

Articolo 18.1
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
4419
Contributo professionale:
Lavoratori: 0.5% del salario AVS percepito
Datori di lavoro: 0.5% dei salari AVS versati

Articolo 45
Lernende
4419


Articolo 1.4 e 26.1
Junge Arbeitnehmende
4419


Articolo 1.4 e 26.1
Kündigungsfrist
4419
Anno di servizioDisdetta
Durante il tempo di prova (3 mesi)7 giorni
Durante il primo anno di servizio1 mese
Dal 2° anno sino al 9° incluso2 mesi
Dal 10° anno di servizio3 mesi

Articoli 3 e 30
Arbeitnehmervertretung
4419
Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Arbeitgebervertretung
4419
JardinSuisse Ticino
Aufgaben paritätische Organe
4419
La presidenza della Commissione paritetica è assunta da un rappresentante padronale, mentre la segreteria, viene gestita dalla parte sindacale.

Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
c) fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra i datori di lavoro firmatari e il rispettivo personale;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
f) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10'000.--;
g) costituire il Collegio arbitrale.

Articolo 42
Schlichtungsverfahren
4419
Prima istanza: Commissione Paritetica
Seconda istanza: Collegio arbitrale

Articolo 44
Friedenspflicht
4419
I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti all’assoluto rispetto della pace sul lavoro.
In special modo, ogni associazione contraente é tenuta a non promuovere o sostenere perturbazioni, bensì a prendere tutte le misure atte ad evitarle. Qualora, ciò nonostante, esse dovessero avere luogo, i contraenti dovranno ordinarne la cessazione.
Sono considerate perturbazioni alla pace sul lavoro segnatamente scioperi collettivi, disdette collettive, serrate, liste nere, boicotti e altre misure simili.

Articolo 48
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