Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2016
bis 31.12.2017
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2016 bis 30.06.2018
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2016 bis 30.06.2018
Örtlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile al cantone Ticino.
Articolo 1
Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di:
a) produzione di piante in vaso e fiori recisi;
b) vivai e cespi perenni, piante ornamentali;
c) compostaggio;
d) costruzione e manutenzione giardini;
le attività che rientrano nel settore costruzione e manutenzione sono:
– Impianti di cantieri e lavori preliminari: misure di protezione, sbarramenti e segnaletica, lavori preliminari relativi alle piante, demolizione, rimozione controllata, trasporti, messa a deposito e smaltimento dei rifiuti;
– Movimento di terra e modellatura del terreno: lavori di sterro, modellatura e spianamento grezzo del terreno;
– Condotte, canalette, pozzetti e drenaggi: scavo di trincee e di fosse, condotte, canalette, pozzi, pozzetti, allacciamenti, coperture e accessori per pozzetti, avvolgimenti, riempimenti, strati drenanti e drenaggi;
– Delimitazioni e pavimentazioni: Strati di fondazione, delimitazioni, pavimentazione in pietra naturale, pavimentazione in blocchetti e lastricati di calcestruzzo, pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni inverdite, pavimentazioni per aree da gioco drenanti e non, pavimentazioni di legno, demarcazioni e rivestimenti colorati;
– Muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): Scavo per fondazioni di muri e di scale, fondazioni, muri, pareti, scale e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
– Assicurazione di scarpate e argini: Scavo per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, consolidamento di scarpate con elementi di calcestruzzo, protezione contro l’erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati;
– Superfici verdi e specchi d’acqua: Strati vegetali, miglioramento e lavorazione del terreno, giardini rocciosi e superfici per piante ruderali, superfici per piante acidofile, specchi d’acqua. Biotopi naturali per fauna, piscine, fontane e vasche d’acqua, impianti balneari e stagni balneabili. Lavoroi di rinnovo e riparazione;
– Piantagione, semina e manutenzione: Fornitura di piante, lavori di piantagione, semina e posa di tappeto erboso in rotoli, manutenzione e misure di protezione, prati estensivi magri e prati fioriti, idrosemina;
– Arredo urbano: Fondazioni, fornitura e posa di elementi di arredo urbano, fornitura e posa di attrezzature da gioco e attrezzature sportive, recinzioni e cancelli, contenitori per rifiuti, impianti di irrigazione automatica per giardini e zone verdi a partire dall’alimentazione dell’acqua all’esterno del giardino;
– Tappeti erbosi, prati, superfici palustri e canneti, superfici ruderali, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
– Manutenzione di piantagioni: Alberi, arbusti, piante tappezzanti e acidofile. Piante sarmentose e rampicanti. Siepi e cespugli modellati. Rose, piante perenni, graminacee ornamentali, felci, arbusti da bacche, piante da frutto, piantagioni con piante annuali, piante da mastello, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
– Piante per inverdimento interno: Trasporto di piante, piante in fioriere mobili e vasche;
– Inverdimento edifici: Giardini pensili, pareti verticali, vasche, rampicanti, tecniche di fissaggio;
– Campi sportivi e da gioco: costruzione, drenaggi, semine per i campi naturali. Costruzione posa di campi sintetici con drenaggi. Sottofondi;
– Pavimentazioni, scale e impianti per lo smaltimento di acque: Selciati e lastricati, pavimentazioni di calcestruzzo, pavimentazioni legate con acqua e pavimentazioni inverdite. Pavimentazioni speciali, scale e gradoni. Lavori di rinnovo e di ripartizione.
Articolo 1
a) produzione di piante in vaso e fiori recisi;
b) vivai e cespi perenni, piante ornamentali;
c) compostaggio;
d) costruzione e manutenzione giardini;
le attività che rientrano nel settore costruzione e manutenzione sono:
– Impianti di cantieri e lavori preliminari: misure di protezione, sbarramenti e segnaletica, lavori preliminari relativi alle piante, demolizione, rimozione controllata, trasporti, messa a deposito e smaltimento dei rifiuti;
– Movimento di terra e modellatura del terreno: lavori di sterro, modellatura e spianamento grezzo del terreno;
– Condotte, canalette, pozzetti e drenaggi: scavo di trincee e di fosse, condotte, canalette, pozzi, pozzetti, allacciamenti, coperture e accessori per pozzetti, avvolgimenti, riempimenti, strati drenanti e drenaggi;
– Delimitazioni e pavimentazioni: Strati di fondazione, delimitazioni, pavimentazione in pietra naturale, pavimentazione in blocchetti e lastricati di calcestruzzo, pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni inverdite, pavimentazioni per aree da gioco drenanti e non, pavimentazioni di legno, demarcazioni e rivestimenti colorati;
– Muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): Scavo per fondazioni di muri e di scale, fondazioni, muri, pareti, scale e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
– Assicurazione di scarpate e argini: Scavo per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, consolidamento di scarpate con elementi di calcestruzzo, protezione contro l’erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati;
– Superfici verdi e specchi d’acqua: Strati vegetali, miglioramento e lavorazione del terreno, giardini rocciosi e superfici per piante ruderali, superfici per piante acidofile, specchi d’acqua. Biotopi naturali per fauna, piscine, fontane e vasche d’acqua, impianti balneari e stagni balneabili. Lavoroi di rinnovo e riparazione;
– Piantagione, semina e manutenzione: Fornitura di piante, lavori di piantagione, semina e posa di tappeto erboso in rotoli, manutenzione e misure di protezione, prati estensivi magri e prati fioriti, idrosemina;
– Arredo urbano: Fondazioni, fornitura e posa di elementi di arredo urbano, fornitura e posa di attrezzature da gioco e attrezzature sportive, recinzioni e cancelli, contenitori per rifiuti, impianti di irrigazione automatica per giardini e zone verdi a partire dall’alimentazione dell’acqua all’esterno del giardino;
– Tappeti erbosi, prati, superfici palustri e canneti, superfici ruderali, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
– Manutenzione di piantagioni: Alberi, arbusti, piante tappezzanti e acidofile. Piante sarmentose e rampicanti. Siepi e cespugli modellati. Rose, piante perenni, graminacee ornamentali, felci, arbusti da bacche, piante da frutto, piantagioni con piante annuali, piante da mastello, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
– Piante per inverdimento interno: Trasporto di piante, piante in fioriere mobili e vasche;
– Inverdimento edifici: Giardini pensili, pareti verticali, vasche, rampicanti, tecniche di fissaggio;
– Campi sportivi e da gioco: costruzione, drenaggi, semine per i campi naturali. Costruzione posa di campi sintetici con drenaggi. Sottofondi;
– Pavimentazioni, scale e impianti per lo smaltimento di acque: Selciati e lastricati, pavimentazioni di calcestruzzo, pavimentazioni legate con acqua e pavimentazioni inverdite. Pavimentazioni speciali, scale e gradoni. Lavori di rinnovo e di ripartizione.
Articolo 1
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per tutti il lavoratori (apprendisti esclusi) delle imprese menzionate all’art: 1 cpv 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti
b) il personale amministrativo
c) personale di pulizia
d) il personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri
Articolo 1
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti
b) il personale amministrativo
c) personale di pulizia
d) il personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 3
Articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
A) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, aziende di compostaggio, di costruzione e manutenzione giardini;
B) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Le disposizioni del CCL relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell’art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all’esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale dei giardinieri è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
Articoli 4 e 6
A) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, aziende di compostaggio, di costruzione e manutenzione giardini;
B) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Le disposizioni del CCL relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell’art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all’esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale dei giardinieri è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
Articoli 4 e 6
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
A) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, aziende di compostaggio, di costruzione e manutenzione giardini;
B) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Articolo 4
A) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, aziende di compostaggio, di costruzione e manutenzione giardini;
B) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente contratto si riterrà rinnovato per un altro anno, se non sarà disdetto per scritto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
Articolo 50
Articolo 50
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Via Cantonale 19
6918 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
www.cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6918 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Via Cantonale 19
6918 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
www.cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6918 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Via Cantonale 19
6918 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
www.cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6918 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
www.cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1.10.2016):
* in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.
Articolo 13; Adeguamenti salariali 2016 e Regolamentazione salari minimi 2016 (allegato A)
Stipendio minimo | Anno dopo l’apprendistato | Costruzione e manutenzione giardini | Vivaista | Produzione |
---|---|---|---|---|
A. Capo giardiniere | CHF 5'150.--/mensili | CHF 5'150.--/mensili | CHF 5'150.--/mensili | |
B. Giardiniere qualificato con esperienza | CHF 4'200.--/mensili, resp. CHF 23.80/orari | CHF 4'200.--/mensili, resp. CHF 23.25/orari | CHF 4'050.--/mensili, resp. CHF 22.42/orari | |
C. Giardiniere AFC | 1° anno | CHF 3'570.--/mensili, resp. CHF 20.20/orari | CHF 3'570.--/mensili, resp. CHF 19.77/orari | CHF 3'570.--/mensili, resp. CHF 19.77/orari |
2° anno | CHF 3'780.--/mensili, resp. CHF 21.40/orari | CHF 3'780.--/mensili, resp. CHF 20.93/orari | CHF 3'780.--/mensili, resp. CHF 20.93/orari | |
3° anno | CHF 3'990.--/mensili, resp. CHF 22.60/orari | CHF 3'990.--/mensili, resp. CHF 22.10/orari | CHF 3'990.--/mensili, resp. CHF 22.10/orari | |
D. Giardiniere con CFP* | 1° anno | CHF 1'943.--/mensili | CHF 1'943.--/mensili | CHF 1'943.--/mensili |
2° anno | CHF 2'375.--/mensili | CHF 2'375.--/mensili | CHF 2'375.--/mensili | |
3° anno | CHF 2'807.--/mensili | CHF 2'807.--/mensili | CHF 2'807.--/mensili | |
4° anno | CHF 3'239.--/mensili | CHF 3'239.--/mensili | CHF 3'239.--/mensili | |
5° anno | CHF 3'670.--/mensili | CHF 3'670.--/mensili | CHF 3'670.--/mensili | |
E. Aiuto giardiniere con esperienza | CHF 3'750.--/mensili, resp. CHF 21.30/orari | CHF 3'725.--/mensili, resp. CHF 20.62/orari | CHF 3'725.--/mensili, resp. CHF 20.62/orari | |
F. Aiuto giardiniere | CHF 3'500.--/mensili, resp. CHF 19.85/orari | CHF 3'500.--/mensili, resp. CHF 19.38/orari | CHF 3'500.--/mensili, resp. CHF 19.38/orari | |
G. Aiuto temporaneo | CHF 18.50/orari | CHF 18.50/orari |
Articolo 13; Adeguamenti salariali 2016 e Regolamentazione salari minimi 2016 (allegato A)
Lohnkategorien
A. Con diploma federale di capo giardiniere. Applicabile unicamente il salario mensile.
B. Sono considerati giardinieri qualificati quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera, con esperienza, o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti.
C. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine del tirocinio.
D. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi cinque anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine del tirocinio. Applicabile unicamente il salario mensile.
E. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione in Svizzera.
F. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell’esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
G. Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. Il numero di aiuti temporanei non può superare il 50 % del totale dipendenti occupati in azienda e sottoposti al CCL.
Regolamentazione salari minimi 2016 (allegato A)
B. Sono considerati giardinieri qualificati quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera, con esperienza, o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti.
C. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine del tirocinio.
D. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi cinque anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine del tirocinio. Applicabile unicamente il salario mensile.
E. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione in Svizzera.
F. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell’esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
G. Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. Il numero di aiuti temporanei non può superare il 50 % del totale dipendenti occupati in azienda e sottoposti al CCL.
Regolamentazione salari minimi 2016 (allegato A)
Lohnerhöhung
Articolo 14; adeguamenti salariali 2015
13. Monatslohn
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.
Articolo 13.2
Articolo 13.2
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.
Articolo 13.2
Articolo 13.2
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.
Articolo 13.2
Articolo 13.2
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 18.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.
In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 50%.
Articolo 11.1
In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 50%.
Articolo 11.1
Spesenentschädigung
Il datore di lavoro deve rifondere al lavoratore tutte le spese comprovate risultanti dallo svolgimento del lavoro.
Pranzo: CHF 15.--
Indennità chilometrica:
- Automobile: CHF -.60
- Motocicletta: CHF -.40
- Motorino: CHF -.30
Articolo 24; adeguamenti salariali 2015
Pranzo: CHF 15.--
Indennità chilometrica:
- Automobile: CHF -.60
- Motocicletta: CHF -.40
- Motorino: CHF -.30
Articolo 24; adeguamenti salariali 2015
Normalarbeitszeit
Articolo 9; adeguamenti salariali 2016
Überstunden / Überzeit
Le ore straordinarie (derivanti dalla differenza tra le ore effettivamente lavorate e l’orario previsto, secondo l’Art. 9.1) vengono per principio compensate, entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo, con tempo libero della stessa durata (rapporto 1:1).
Qualora le ore straordinarie non possono essere compensate, sono da indennizzare con un supplemento del 25 % del salario base normale entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno successivo.
In caso di entrata o uscita durante l’anno, le ore supplementari o perse sono da calcolare proporzionalmente all’orario annuale previsto. Le ore non lavorate ed imputabili al datore di lavoro che non possono essere compensate a seguito di un licenziamento notificato dal datore di lavoro o in seguito a disdetta del lavoratore, non vengono dedotte.
Articolo 12
Qualora le ore straordinarie non possono essere compensate, sono da indennizzare con un supplemento del 25 % del salario base normale entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno successivo.
In caso di entrata o uscita durante l’anno, le ore supplementari o perse sono da calcolare proporzionalmente all’orario annuale previsto. Le ore non lavorate ed imputabili al datore di lavoro che non possono essere compensate a seguito di un licenziamento notificato dal datore di lavoro o in seguito a disdetta del lavoratore, non vengono dedotte.
Articolo 12
Ferien
Con 50 e più anni di età con 10 e più anni di servizio e lavoratori con almeno 20 anni di servizio: 5 settimane
Tutti gli altri lavoratori: 4 settimane
Articolo 26
Tutti gli altri lavoratori: 4 settimane
Articolo 26
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 2 giorni |
Nascita di figli propri | 1 giorno |
Decesso del coniuge e dei figli | 3 giorni |
Decesso dei genitori | 2 giorni |
Decesso di suoceri e fratelli | 1 giorno |
Ispezione militare | 1 giorno |
Trasloco (all'anno) | 1 giorno |
Reclutamento | fino a 3 giorni |
Articolo 28
Bezahlte Feiertage
Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100 %, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali (Capodanno, Epifania, Lunedì dell’Angelo, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano).
Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale.
Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all’inizio dell’anno, i giorni festivi che vengono indennizzati.
Il diritto al pagamento di nove giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.
Articolo 27
Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale.
Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all’inizio dell’anno, i giorni festivi che vengono indennizzati.
Il diritto al pagamento di nove giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.
Articolo 27
Bildungsurlaub
Congedo per la formazione professionale (annualemente): 2 giorni
Articolo 28
Articolo 28
Krankheit
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro per la perdita di salario in caso di malattia.
Le condizioni d'assicurazione prevedono quanto segue:
- Indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'80% del salario normale in caso di malattia, a partire dal terzo giorno;
- Indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi
I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane.
Assicurazione infortuni:
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni; 80 % del salario, a partire dal terzo giorno più le relative spese di cura.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
La perdita di salario per i primi 2 giorni d’infortunio, non coperti dall’assicurazione infortuni, sono a carico del datore di lavoro.
Articoli 19, 22 e 38
Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro per la perdita di salario in caso di malattia.
Le condizioni d'assicurazione prevedono quanto segue:
- Indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'80% del salario normale in caso di malattia, a partire dal terzo giorno;
- Indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi
I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane.
Assicurazione infortuni:
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni; 80 % del salario, a partire dal terzo giorno più le relative spese di cura.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
La perdita di salario per i primi 2 giorni d’infortunio, non coperti dall’assicurazione infortuni, sono a carico del datore di lavoro.
Articoli 19, 22 e 38
Unfall
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro per la perdita di salario in caso di malattia.
Le condizioni d'assicurazione prevedono quanto segue:
- Indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'80% del salario normale in caso di malattia, a partire dal terzo giorno;
- Indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi
I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane.
Assicurazione infortuni:
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni; 80 % del salario, a partire dal terzo giorno più le relative spese di cura.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
La perdita di salario per i primi 2 giorni d’infortunio, non coperti dall’assicurazione infortuni, sono a carico del datore di lavoro.
Articoli 19, 22 e 38
Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro per la perdita di salario in caso di malattia.
Le condizioni d'assicurazione prevedono quanto segue:
- Indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'80% del salario normale in caso di malattia, a partire dal terzo giorno;
- Indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi
I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane.
Assicurazione infortuni:
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni; 80 % del salario, a partire dal terzo giorno più le relative spese di cura.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
La perdita di salario per i primi 2 giorni d’infortunio, non coperti dall’assicurazione infortuni, sono a carico del datore di lavoro.
Articoli 19, 22 e 38
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articolo 28
Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Salario durante il servizio militare, il servizio civile e di protezione civile | Celibi senza obbligo di assistenza | Celibi con obbligo di assistenza e coniugati |
---|---|---|
Durante la scuola reclute e in caso di servizio militare continuato | 60% di salario | 80% di salario |
Durante il pagamento di gradi o corsi quadri | 60% di salario | 100% di salario |
Durante CR, CI, sevizio protezione civile e servizio femminile: | 80% di salario | 100% di salario |
Articolo 18.1
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Lavoratori: 0.5% del salario AVS percepito
Datori di lavoro: 0.5% dei salari AVS versati
Articolo 45
Lavoratori: 0.5% del salario AVS percepito
Datori di lavoro: 0.5% dei salari AVS versati
Articolo 45
Lernende
Articolo 1.4 e 26.1
Junge Arbeitnehmende
Articolo 1.4 e 26.1
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il tempo di prova (3 mesi) | 7 giorni |
Durante il primo anno di servizio | 1 mese |
Dal 2° anno sino al 9° incluso | 2 mesi |
Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 3 e 30
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Arbeitgebervertretung
JardinSuisse Ticino
Kaution
Ammontare della cauzione (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2015):
– CHF 10’000.– per lavori di entità inferiore o uguale a CHF 15’000.–
– CHF 20’000.– per lavori di entità superiore a CHF 15’000.–
– nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.– per l’anno civile.
Utilizio della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
a) siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
b) la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.
Articolo 46bis, Appendice 1- cauzione
– CHF 10’000.– per lavori di entità inferiore o uguale a CHF 15’000.–
– CHF 20’000.– per lavori di entità superiore a CHF 15’000.–
– nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.– per l’anno civile.
Utilizio della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
a) siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
b) la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.
Articolo 46bis, Appendice 1- cauzione
Aufgaben paritätische Organe
La presidenza della Commissione paritetica è assunta da un rappresentante padronale, mentre la segreteria, viene gestita dalla parte sindacale.
Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
c) fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra i datori di lavoro firmatari e il rispettivo personale;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
f) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10'000.--;
g) costituire il Collegio arbitrale.
Articolo 42
Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
c) fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra i datori di lavoro firmatari e il rispettivo personale;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
f) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10'000.--;
g) costituire il Collegio arbitrale.
Articolo 42
Schlichtungsverfahren
Prima istanza: Commissione Paritetica
Seconda istanza: Collegio arbitrale
Articolo 44
Seconda istanza: Collegio arbitrale
Articolo 44
Friedenspflicht
I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti all’assoluto rispetto della pace sul lavoro.
In special modo, ogni associazione contraente é tenuta a non promuovere o sostenere perturbazioni, bensì a prendere tutte le misure atte ad evitarle. Qualora, ciò nonostante, esse dovessero avere luogo, i contraenti dovranno ordinarne la cessazione.
Sono considerate perturbazioni alla pace sul lavoro segnatamente scioperi collettivi, disdette collettive, serrate, liste nere, boicotti e altre misure simili.
Articolo 48
In special modo, ogni associazione contraente é tenuta a non promuovere o sostenere perturbazioni, bensì a prendere tutte le misure atte ad evitarle. Qualora, ciò nonostante, esse dovessero avere luogo, i contraenti dovranno ordinarne la cessazione.
Sono considerate perturbazioni alla pace sul lavoro segnatamente scioperi collettivi, disdette collettive, serrate, liste nere, boicotti e altre misure simili.
Articolo 48