Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2013
bis 30.09.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2013 bis 30.06.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2013 bis 30.06.2016
Örtlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 2
Articolo 2
Betrieblicher Geltungsbereich
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL.
Articolo 2
Articolo 2
Persönlicher Geltungsbereich
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL. Il personale dirigente e amministrativo non è sottoposto al CCL.
Articolo 2
Articolo 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 3: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 3: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese forestali.
Articolo 4: Conferimento del carattere obbligatorio generale
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese forestali.
Articolo 4: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese forestali.
B) dal profilo professionale, a tutti i dipendenti e agli apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione del personale dirigente e amministrativo.
Articolo 4: Conferimento del carattere obbligatorio generale
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese forestali.
B) dal profilo professionale, a tutti i dipendenti e agli apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione del personale dirigente e amministrativo.
Articolo 4: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non è disdetto con almeno sei mesi di anticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e cosi di seguito.
Articolo 35.2
Articolo 35.2
Kontakt paritätische Organe
CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Kontakt Arbeitnehmervertretung
CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Kontakt Arbeitgebervertretung
CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Löhne / Mindestlöhne
(dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2013)
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo.
Articolo 10
Funzione personale non dirigente | Salario minimo mensile | Salario minimo all’ora/base |
---|---|---|
Ingegnere forestale SUP | CHF 5’545.-- | CHF 29.50 |
Forestale ST | CHF 5’070.-- | CHF 27.-- |
Capo squadra | CHF 4’634.-- | CHF 24.65 |
Selvicoltore qualificato | CHF 4’408.-- | CHF 23.45 |
Operaio forestale | CHF 4’182.-- | CHF 22.25 |
Ausiliario forestale | CHF 3’966.-- | CHF 21.10 |
Operaio qualificato | CHF 4’209.-- | CHF 22.40 |
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo.
Articolo 10
Lohnerhöhung
Articolo 11
13. Monatslohn
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Articolo 12
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Articolo 12
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Articolo 12
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Articolo 12
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Articolo 12
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Articolo 12
Spesenentschädigung
Il datore di lavoro organizza l’alloggio del lavoratore quando il cantiere dura un certo tempo e si trova in luogo distante dalla sede della ditta.
Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di fr. 18.– per pasto principale e di CHF 60.-- massima per ogni pernottamento.
Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità.
– autovettura: CHF -.60 al km
– motocicletta: CHF -.30 al km
– ciclomotore: CHF -.20 al km
Articolo 15
Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di fr. 18.– per pasto principale e di CHF 60.-- massima per ogni pernottamento.
Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità.
– autovettura: CHF -.60 al km
– motocicletta: CHF -.30 al km
– ciclomotore: CHF -.20 al km
Articolo 15
Normalarbeitszeit
2’262 ore annue, 43.5 ore alla settimana, 8.7 ore il giorno
Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana
Articolo 7
Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana
Articolo 7
Überstunden / Überzeit
È lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43.5 ore.
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo.
Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base:
a) 25% per ore supplementari diurne;
b) 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.
Articolo 8
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo.
Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base:
a) 25% per ore supplementari diurne;
b) 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.
Articolo 8
Ferien
Età | Vacanze annuali |
---|---|
fino al 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 25 giorni |
dal 35° al 49° anno | 22.5 giorni |
Articolo 16.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congedi pagati | Giorni |
---|---|
formazione professionale concordata con il datore di lavoro | al massimo 5 giorni |
svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoro | al massimo 5 giorni |
svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoro | al massimo 5 giorni |
proprio matrimonio | 5 giorni consecutivi |
decesso del coniuge, convivente o dei figli | 3 giorni consecutivi |
decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri | 2 giorni consecutivi |
decesso di altri familiari | 1 giorno |
nascita dei figli | 1 giorno |
matrimonio dei figli o dei fratelli | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l’anno |
visita di reclutamento | 1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare |
ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | mezza giornata (se la località ove ha luogo l’ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno) |
riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Articolo 25
Bezahlte Feiertage
Sono riconosciuti, e quindi non comportano alcuna riduzione di salario, 9 giorni festivi infrasettimanali previsti dal decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone:
Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano
Articolo 9
Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano
Articolo 9
Bildungsurlaub
Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:
- al massimo 5 giornia per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro
Articolo 25
- al massimo 5 giornia per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro
Articolo 25
Krankheit
Malattia:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.
Infortunio:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.
Articoli 20 e 21
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.
Infortunio:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.
Articoli 20 e 21
Unfall
Malattia:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.
Infortunio:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.
Articoli 20 e 21
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.
Infortunio:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.
Articoli 20 e 21
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articolo 25
Articolo 25
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori:
a) Durante l’intera scuola reclute:
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
b) Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
- durante quattro settimane per tutti i militi 100%
dalla quinta settimana
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
Articolo 18
a) Durante l’intera scuola reclute:
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
b) Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
- durante quattro settimane per tutti i militi 100%
dalla quinta settimana
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
Articolo 18
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
- lavoratori: 0.7% del salario AVS percepito
- datori di lavoro: 0.3% dei salari AVS versati
Articolo 33.1
- lavoratori: 0.7% del salario AVS percepito
- datori di lavoro: 0.3% dei salari AVS versati
Articolo 33.1
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 5
Lernende
Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.
Articoli 2, 10 e 16; 329e CO
Junge Arbeitnehmende
Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.
Articoli 2, 10 e 16; 329e CO
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni |
Dal 1° al 6° anno di servizio | 1 mese |
Dal 7° | 2 mesi |
Articolo 27
Arbeitnehmervertretung
Sindacato dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)
Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)
Arbeitgebervertretung
Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana (ASIF)
Aufgaben paritätische Organe
Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:
a) vigilare e controllare l’applicazione del CCL;
b) interpretare le disposizioni contrattuali;
c) mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo;
Articolo 32
a) vigilare e controllare l’applicazione del CCL;
b) interpretare le disposizioni contrattuali;
c) mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo;
Articolo 32
Friedenspflicht
Articolo 1