Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle società di investimento TI

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.09.2022 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.09.2022 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° settembre 2022
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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E applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle società di investimento.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle società di investimento.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Löhne / Mindestlöhne
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Salario orario minimo di base
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.65
Impiegato operativo CHF 22.32
Impiegato responsabile CHF 25.30


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024

Lohnerhöhung
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Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6 % per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.12930 19.03.2024 19.03.2024
3.12760 18.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.11999 21.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.11829 22.09.2022 22.09.2022
1.11795 26.08.2022 01.09.2022