CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2018 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2019 bis 30.04.2022
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi include ora l'anno 2022.
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Örtlicher Geltungsbereich
11001
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
11574
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
11001
Il presente CCL ha validità per tutte le imprese o parti di imprese operanti nel Cantone Ticino, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e manutentiva, che comprendono lavori di pulizie di manutenzione, pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
11574
Il presente CCL ha validità per tutte le imprese o parti di imprese operanti nel Cantone Ticino, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e manutentiva, che comprendono lavori di pulizie di manutenzione, pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Persönlicher Geltungsbereich
11001
Il campo d'applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia ordinaria e manutentiva, il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale, di vendita, responsabili di settore o di impresa e gli apprendisti.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
11574
Il campo d'applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia ordinaria e manutentiva, il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale, di vendita, responsabili di settore o di impresa e gli apprendisti.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11001
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11574
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11001
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11574
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11001
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11574
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
11001
II presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e ha una validità fino al 31 dicembre 2021. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso. La disdetta del CCL decisa da parte di una singola Organizzazione sindacale non pregiudica la validità del CCL fra le altre parti firmatarie.

Articolo 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
11574
II presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e ha una validità fino al 31 dicembre 2021. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso. La disdetta del CCL decisa da parte di una singola Organizzazione sindacale non pregiudica la validità del CCL fra le altre parti firmatarie.

Articolo 31
Kontakt paritätische Organe
11001
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
11574
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
11001
Salari minimi per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2'208 ore. Dal 1° gennaio 2021: Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42/ mensili 182 ore/ annuali 2'184 ore.

Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2019)
CategoriaSalario orarioSalario mensileSalario orarioSalario mensileSalario orarioSalario mensile
Anno201920202021
Pulizie ordinarie (di manutenzione)Pulizie ordinarie ICHF 16.75CHF 3'082.--CHF 17.20CHF 3'164.80CHF 17.50CHF 3'185.--
Pulizie ordinarie II (con formazione)CHF 17.45CHF 3'210.80CHF 17.90CHF 3'293.60CHF 18.10CHF 3'294.20
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Pulizie specialiPulizie speciali ICHF 17.90CHF 3'293.60CHF 17.90CHF 3'293.60CHF 18.10CHF 3'294.20
Pulizie speciali II (con formazione)CHF 18.60CHF 3'422.40CHF 18.60CHF 3'422.40CHF 18.80CHF 3'422.40
Caposquadra(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Pulizie di ospedaliPulizie ospedali ICHF 16.80CHF 3'091.20CHF 17.65CHF 3'247.60CHF 17.95CHF 3'266.90
Pulizie ospedali II (con formazione)CHF 17.50CHF 3'220.--CHF 18.35CHF 3'376.40CHF 18.55CHF 3'376.40
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva con certificato CFP (2 anni)CHF 19.--CHF 3'496.--CHF 19.--CHF 3'496.--CHF 19.20CHF 3'496.--
con attestato AFC (3 anni)CHF 20.20CHF 3'716.80CHF 20.20CHF 3'716.80CHF 20.40CHF 3'716.80
(*1) Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Decurtazione salario dopo ottenimento diplomaCFPAFC
al 1° annoCHF 2'797.--CHF 2'974.--
al 2° annoCHF 2'972.--CHF 3'160.--
al 3° annoCHF 3'147.--CHF 3'346.--
al 4° annoCHF 3'322.--CHF 3'531.--

Personale amministrativo (Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore)
CategoriaSalario mensile
Impiegato genericoCHF 3'330.--
Impiegato operaticoCHF 3'600.--
SupervisoreCHF 4'100.--

Apprendisti
Anno di apprendistatoSalario mensile
1° annoCHF 775.--
2° annoCHF 1'050.--
3° annoCHF 1'350.--

Articolo 5.1; appendice 1
Löhne / Mindestlöhne
11574
Salari minimi per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2'208 ore. Dal 1° gennaio 2021: Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42/ mensili 182 ore/ annuali 2'184 ore.

Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2019)
CategoriaSalario orarioSalario mensileSalario orarioSalario mensileSalario orarioSalario mensile
Anno201920202021
Pulizie ordinarie (di manutenzione)Pulizie ordinarie ICHF 16.75CHF 3'082.--CHF 17.20CHF 3'164.80CHF 17.50CHF 3'185.--
Pulizie ordinarie II (con formazione)CHF 17.45CHF 3'210.80CHF 17.90CHF 3'293.60CHF 18.10CHF 3'294.20
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Pulizie specialiPulizie speciali ICHF 17.90CHF 3'293.60CHF 17.90CHF 3'293.60CHF 18.10CHF 3'294.20
Pulizie speciali II (con formazione)CHF 18.60CHF 3'422.40CHF 18.60CHF 3'422.40CHF 18.80CHF 3'422.40
Caposquadra(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Pulizie di ospedaliPulizie ospedali ICHF 16.80CHF 3'091.20CHF 17.65CHF 3'247.60CHF 17.95CHF 3'266.90
Pulizie ospedali II (con formazione)CHF 17.50CHF 3'220.--CHF 18.35CHF 3'376.40CHF 18.55CHF 3'376.40
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva con certificato CFP (2 anni)CHF 19.--CHF 3'496.--CHF 19.--CHF 3'496.--CHF 19.20CHF 3'496.--
con attestato AFC (3 anni)CHF 20.20CHF 3'716.80CHF 20.20CHF 3'716.80CHF 20.40CHF 3'716.80
(*1) Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Decurtazione salario dopo ottenimento diplomaCFPAFC
al 1° annoCHF 2'797.--CHF 2'974.--
al 2° annoCHF 2'972.--CHF 3'160.--
al 3° annoCHF 3'147.--CHF 3'346.--
al 4° annoCHF 3'322.--CHF 3'531.--

Personale amministrativo (Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore)
CategoriaSalario mensile
Impiegato genericoCHF 3'330.--
Impiegato operaticoCHF 3'600.--
SupervisoreCHF 4'100.--

Apprendisti
Anno di apprendistatoSalario mensile
1° annoCHF 775.--
2° annoCHF 1'050.--
3° annoCHF 1'350.--

Articolo 5.1; appendice 1
Lohnkategorien
11574
Nuovo inquadramento
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione prevista all'articolo 4.7 (vedi criterio "Congedo di formazione") ultimata.

Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)
Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie ordinarie IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ordinarie II
Addetto/a alle pulizie speciali IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile pulizie immobile/Capo oggettoDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ordinarie II sono fissati in un contratto individuale

Categoria pulizie speziali
Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l’uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie speciali IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie speciali II
Addetto/a alle pulizie speciali IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile – Capo squadraDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie speciali II sono fissati in un contratto individuale

Categoria pulizie ospedaliere
Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie ospedaliere IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ospedaliere II
Addetto/a alle pulizie ospedaliere IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile pulizie immobile/Capo oggettoDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale

CategoriaDescrizione
Certificato federale di formazione pratica (CFP)Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certificato federale di formazione pratica
Attestato federale di capacità (AFC)Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l’Attestato federale di capacità (AFC)

CategoriaDescrizione
Impiegato genericoNella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell’amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro
Impiegato operativoNell’amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite. Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi.
SupervisoreNell’amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l’esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell’azienda relativamente ai propri ambiti di competenza.

Articolo 4.1 - 4.6 e 4.8 - 4.10
Lohnkategorien
11001
Nuovo inquadramento
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione prevista all'articolo 4.7 (vedi criterio "Congedo di formazione") ultimata.

Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)
Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie ordinarie IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ordinarie II
Addetto/a alle pulizie speciali IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile pulizie immobile/Capo oggettoDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ordinarie II sono fissati in un contratto individuale

Categoria pulizie speziali
Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l’uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie speciali IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie speciali II
Addetto/a alle pulizie speciali IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile – Capo squadraDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie speciali II sono fissati in un contratto individuale

Categoria pulizie ospedaliere
Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie ospedaliere IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ospedaliere II
Addetto/a alle pulizie ospedaliere IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile pulizie immobile/Capo oggettoDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale

CategoriaDescrizione
Certificato federale di formazione pratica (CFP)Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certificato federale di formazione pratica
Attestato federale di capacità (AFC)Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l’Attestato federale di capacità (AFC)

CategoriaDescrizione
Impiegato genericoNella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell’amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro
Impiegato operativoNell’amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite. Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi.
SupervisoreNell’amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l’esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell’azienda relativamente ai propri ambiti di competenza.

Articolo 4.1 - 4.6 e 4.8 - 4.10
13. Monatslohn
11001
La tredicesima mensilità è dovuta. Se il lavoratore lavora più di 6 mesi ha diritto alla tredicesima mensilità dal 1° giorno di lavoro.

Articolo 5.3
13. Monatslohn
11574
La tredicesima mensilità è dovuta. Se il lavoratore lavora più di 6 mesi ha diritto alla tredicesima mensilità dal 1° giorno di lavoro.

Articolo 5.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11001
Il lavoro svolto dalle ore 05.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è considerato lavoro notturno. Le deroghe al "divieto del lavoro notturno" sono soggette ad autorizzazione, vedi art. 17 Legge sul lavoro (LL).



Articolo 6.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11574
Il lavoro svolto dalle ore 05.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è considerato lavoro notturno. Le deroghe al "divieto del lavoro notturno" sono soggette ad autorizzazione, vedi art. 17 Legge sul lavoro (LL).



Articolo 6.3
Normalarbeitszeit
11001


L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100% è fissata a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184). A far data 1. gennaio 2021 l’orario settimanale sarà di 42 ore settimanali (media mensile ore 182).

L’orario settimanale di lavoro per il personale amministrativo è fissato a 42 ore settimanali (media mensile ore 182).

II lavoro svolto dalle ore 05:00 alle ore 20:00 viene considerato lavoro diurno.

Pulizie di manutenzione - trasferta
I vari spostamenti tra un luogo di lavoro e l’altro, se consecutivi, devono essere considerati tempo di lavoro.

Pulizie speciali – trasferta
Ai dipendenti che non utilizzano un mezzo di trasporto aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità conforme ai disposti del CO ai fini della copertura delle spese di viaggio. II tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo.

Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro.

Articolo 6 e 15
Normalarbeitszeit
11574


L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100% è fissata a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184). A far data 1. gennaio 2021 l’orario settimanale sarà di 42 ore settimanali (media mensile ore 182).

L’orario settimanale di lavoro per il personale amministrativo è fissato a 42 ore settimanali (media mensile ore 182).

II lavoro svolto dalle ore 05:00 alle ore 20:00 viene considerato lavoro diurno.

Pulizie di manutenzione - trasferta
I vari spostamenti tra un luogo di lavoro e l’altro, se consecutivi, devono essere considerati tempo di lavoro.

Pulizie speciali – trasferta
Ai dipendenti che non utilizzano un mezzo di trasporto aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità conforme ai disposti del CO ai fini della copertura delle spese di viaggio. II tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo.

Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro.

Articolo 6 e 15
Überstunden / Überzeit
11001
Ore straordinarie
Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale

Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.



Articolo 7.1 a 7.4
Überstunden / Überzeit
11574
Ore straordinarie
Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale

Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.



Articolo 7.1 a 7.4
Ferien
11001

II diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:
 

Età Ferie Dipendenti a salario orario
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati 25 giorni lavorativi 10.64%


L’indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. Il versamento pro rata dell’indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articoli 16.1 e 16.2

Ferien
11574

II diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:
 

Età Ferie Dipendenti a salario orario
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati 25 giorni lavorativi 10.64%


L’indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. Il versamento pro rata dell’indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articoli 16.1 e 16.2

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11001
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio5 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11574
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio5 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9
Bezahlte Feiertage
11001
I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell’attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festivi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un’indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il personale amministrativo.

Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35%.

Sono giorni festivi ufficiali pagati "parificati alla domenica" e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali "non parificati alla domenica" (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8
Bezahlte Feiertage
11574
I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell’attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festivi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un’indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il personale amministrativo.

Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35%.

Sono giorni festivi ufficiali pagati "parificati alla domenica" e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali "non parificati alla domenica" (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11001
Per i giorni nei quali il dipendente non può recarsi al lavoro, poiché obbligato a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali:
Celibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri60%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile100%100%
Altri servizi militari: oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile) (*1)100%100%
(*1) qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 11 e 11.1
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11574
Per i giorni nei quali il dipendente non può recarsi al lavoro, poiché obbligato a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali:
Celibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri60%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile100%100%
Altri servizi militari: oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile) (*1)100%100%
(*1) qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 11 e 11.1
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11001
Contributi paritetici alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale
Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL, dall'attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.(…). Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi paritetici.

Contributo dei lavoratori
Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito. L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma. (…)

Contributo dei datori di lavoro
Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL pari allo 0.6 % dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo paritetico a carico dei lavoratori.

Contributo apprendisti
Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1% dei salari lordi versati.

Proventi e destinazioni
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…)
b) per le spese di formazione e perfezionamento professionale;
c) per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 24
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11574
Contributi paritetici alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale
Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL, dall'attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.(…). Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi paritetici.

Contributo dei lavoratori
Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito. L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma. (…)

Contributo dei datori di lavoro
Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL pari allo 0.6 % dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo paritetico a carico dei lavoratori.

Contributo apprendisti
Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1% dei salari lordi versati.

Proventi e destinazioni
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…)
b) per le spese di formazione e perfezionamento professionale;
c) per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 24
Kündigungsfrist
11001
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 18
Kündigungsfrist
11574
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 18
Arbeitnehmervertretung
11001
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercio (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
11574
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercio (SIC Ticino)
Arbeitgebervertretung
11001
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
11574
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Aufgaben paritätische Organe
11001
Le parti contraenti, (...), nominano una Commissione paritetica cantonale (CPC).



Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale;
d. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
f. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;

Articolo 20
Aufgaben paritätische Organe
11574
Le parti contraenti, (...), nominano una Commissione paritetica cantonale (CPC).



Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale;
d. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
f. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
11001
Le sanzioni sono:
a) la diffida scritta;
b) multa fino a CHF 2'500.-- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate;

Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso.
Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario

Articolo 21
Folge bei Vertragsverletzung
11574
Le sanzioni sono:
a) la diffida scritta;
b) multa fino a CHF 2'500.-- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate;

Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso.
Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario

Articolo 21
Keine Auskünfte vorhanden
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Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12415 03.07.2023 03.07.2023
7.12403 27.06.2023 27.06.2023
7.12384 27.06.2023 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11666 27.04.2022 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.11574 23.12.2021 23.12.2021
5.11001 01.01.2018 01.01.2018