CCL nel ramo delle pavimentazioni stradali TI

Merken
Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2025
Letzte Änderungen
Nuovo CCL dal 1° gennaio 2025 che comprende varie modifiche tra cui: la durata annuale del lavoro dovrà ammontare a 2'000 ore, il calcolo per convertire il salario mensile in salario orario, salari minimi per gli apprendisti ed i giovani lavoratori, aumento delle indennità di trasferta nel 2026 e 2027, ecc.
Get As PDF
Kurzinfo Geltungsbereich
13362

Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.

Articolo 1

Örtlicher Geltungsbereich
13362

Il CCL è applicabile sul territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2

Betrieblicher Geltungsbereich
13362

Le disposizioni del CCL sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle pavimentazioni stradali, segnatamente della posa di conglomerati bituminosi.

Non sottostanno a questo CCL le aziende assoggettate a un altro contratto collettivo di lavoro valevole per il Cantone Ticino, in particolare se è decretato di obbligatorietà generale.

Articolo 3

 

Persönlicher Geltungsbereich
13362

Il CCL si applica a tutti i collaboratori occupati nelle aziende o nelle parti di aziende di cui all'articolo 3, compresi gli apprendisti.

Le aziende di prestito di personale sottostanno al CCL in virtù dell'art. 3 cpv. 1bis del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, nella misura in cui i loro dipendenti prestano servizio presso imprese operanti nel settore delle pavimentazioni stradali.

Sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL

  1. i quadri dirigenti,
  2. il personale tecnico e amministrativo.

Articolo 4

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
13362

Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028. Esso sostituisce e annulla ogni versione precedente. In seguito, le parti contraenti possono disdire, con preavviso di tre mesi entro il 31 dicembre di ogni anno il presente CCL limitatamente alle disposizioni materiali. In caso dì mancata disdetta entro tre mesi dalla scadenza, il CCL sì riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno e così dì seguito.

Articolo 41

Löhne / Mindestlöhne
13362
Salari minimi

Salari minimi dal 1° gennaio 2025 (per il prestito di personale valevoli dal 19 gennaio 2025)

Classe salariali Salario orario1 Salario mensile
V – Capi CHF 36.49 CHF 6'082.–
Q – Lavoratori diplomati CHF 34.43 CHF 5'738.–
A  – Lavoratori qualificati CHF 33.20 CHF 5'533.–
B  – Lavoratori con conoscenze professionali CHF 30.62 CHF 5'103.–
C – Lavoratori senza conoscenze professionali CHF 28.04 CHF 4'673.–

Giovani lavoratori - AFC

Il salario base dei lavoratori che ottengono un attestato federale di capacità, durante i primi tre anni sarà così calcolato:

  1. giovane lavoratore I° anno, meno 15% dello stipendio inserito nella classe salariale Q;
  2. giovane lavoratore Il° anno, meno 10% classe Q;
  3. giovane lavoratore III° anno, meno 5% classe Q.

Al termine di questi tre anni, al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale dello stipendio previsto dalla classe salariale Q.

Giovani lavoratori - CFP

Il salario base dei lavoratori che ottengono un certificato federale professionale, durante i primi quattro anni sarà cosl calcolato:

  1. giovane lavoratore I° e II° anno, stipendio inserito nella classe salariale C;
  2. giovane lavoratore lII° anno, meno 10% classe A;
  3. giovane lavoratore IV° anno, meno 5% classe A.

Trascorsi quattro anni, al lavoratore dovrà essere versato uno stipendio corrispondente al minimo contrattuale in vigore per la classe salariale A.

Apprendisti

Lo stipendio cui hanno diritto gli apprendisti è calcolato nel seguente modo:

chi intende conseguire un attestato federale di capacità (AFC)

Primo anno Secondo anno Terzo anno
30% del salario base della classe salariale Q 40% del salario base della classe salariale Q 50% del salario base della classe salariale Q

 

chi segue una formazione di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP):

Primo anno Secondo anno
30% del salario base della classe salariale A 40% del salario base della classe salariale A


I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l'occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l'assunzione di nuovi apprendisti.

Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CP.


Lavoro a cottimo

Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CP potrà accordare delle deroghe.

1Sistema salariale

Laddove necessario, per convertire il salario mensile in salario orario si dovrà moltiplicare il salario mensile per 12 e dividerlo per 2000 (ore annuali).

Articoli 17, 30.4, 32 e 33 e Adeguamenti salariali 2024

Lohnkategorien
13362
Classe salariale Condizioni
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività)
A – Lavoratori qualificati

Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:

  1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure
  2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali


I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente. L’elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.

Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008

13. Monatslohn
13362

Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.

Articolo 1

Lohnauszahlung
13362

I datori di lavoro devono versare un salario fisso mensile dal primo giorno di assunzione. Sul listino paga, oltre alle usuali informazioni, dovranno comparire obbligatoriamente:

  1. la classe salariale assegnata al lavoratore;
  2. il salario mensile;
  3. il totale delle ore dovute e lavorate nel mese;
  4. d. le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
  5. il saldo della banca ore;
  6. il saldo delle vacanze.

Il salario viene pagato mensilmente, entro al massimo tre giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di conteggio, in moneta legale locale (franco svizzero), tramite bonifico. Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità di infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.

Articolo 30

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
13362
Supplementi salariali

Per le ore lavorative ordinate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:

  1. del 25% per tutte le ore settimanali che superano le 48 ore;
  2. del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
  3. del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del sabato;
  4. del 100% per le ore svolte dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì, cosl come nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20:00 della vigilia alle ore 06:00 del giorno successivo).

Per il lavoro a sciolte, ovvero un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro, è corrisposta un'indennità di CHF 15.– al giorno e i supplementi salariali di cui al cpv. 1 del presente articolo.

Articolo 34

Schichtarbeit
13362
Supplementi salariali

Per le ore lavorative ordinate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:

  1. del 25% per tutte le ore settimanali che superano le 48 ore;
  2. del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
  3. del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del sabato;
  4. del 100% per le ore svolte dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì, cosl come nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20:00 della vigilia alle ore 06:00 del giorno successivo).

Per il lavoro a sciolte, ovvero un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro, è corrisposta un'indennità di CHF 15.– al giorno e i supplementi salariali di cui al cpv. 1 del presente articolo.

Articolo 34

Spesenentschädigung
13362
Indennità tempo di viaggio e per il pranzo forfetaria

In deroga agli art. 54 e 60 CNM, ai lavoratori è versata un'indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell'azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso dei pasti secondo i seguenti parametri.

Tratta semplice di percorso stradale (km)

Indennità giornaliera (CHF)
0-10 km CHF 0.–
10-25 km CHF 16.–
25-50 km CHF 22.–
oltre 50 km CHF 32.–


Dal 1 ° gennaio 2026 gli importi dell'indennità forfetaria saranno aumentati.

Tratta semplice di percorso stradale (km)

Indennità giornaliera (CHF)
0-10 km CHF 10.–
10-25 km CHF 16.–
25-50 km CHF 22.–
oltre 50 km CHF 32.–


Dal 1 ° gennaio 2027 gli importi subiranno un ulteriore aumento:

Tratta semplice di percorso stradale (km)

Indennità giornaliera (CHF)
0-10 km CHF12.–
10-25 km CHF 18–
25-50 km CHF 25.–
oltre 50 km CHF 36.–


Per il calcolo dell'indennità, fa stato la sede principale dell'impresa iscritta a registro di commercio.

Previa documentata richiesta, la CP può autorizzare l'impresa a ritenere, anziché la sede ufficiale, un punto di raccolta (ad esempio magazzino) oppure una succursale a condizione che

  1. la succursale sia iscritta a registro di commercio;
  2. la succursale disponga di un magazzino/deposito;
  3. la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.

Le disposizioni di cui ai capoversi precedenti, sono da applicare anche ai lavoratori assunti temporaneamente attraverso un'agenzia di prestito di personale.

Indennità di viaggio

Il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all'alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta. Per l'uso dell'autovettura privata, ordinato dal datore di lavoro, dovrà essere versata un'indennità di CHF 0.70 per ogni chilometro percorso.

Articoli 35 e 36

weitere Zuschläge
13362
Intemperie

In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente delle attività in cantiere, i lavori che si svolgono all'aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile. L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.

Compensazione

A complemento dell'art. 28 CNM, i lavoratori hanno diritto a un'indennità d'intemperie a compensazione delle ore di lavoro perse a causa del maltempo che non possono essere compensate attingendo alla banca ore.

Tale indennità ammonta all'80% del salario base, nella misura in cui il lavoratore può disporre liberamente del suo tempo e deve essere conteggiata con il salario del periodo di paga corrispondente.

Danno diritto all'indennità d'intemperie tutte le ore perse a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l'assicurazione sulla disoccupazione.

Se il lavoratore, all'inizio dell'attività mattutina, è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.

Articoli 27 e 28

Normalarbeitszeit
13362
In generale

In deroga agli art. 24 segg. del CNM, il totale delle 2000 ore annuali dovute ed esigibili deve essere ripartito in un calendario di lavoro che va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre.

È ritenuto tempo di lavoro il tempo per il quale il dipendente è a disposizione del datore di lavoro, compreso il tempo trascorso in magazzino sulla base di direttive aziendali.

Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno in cantiere.

In deroga ai cpv. 1 e 2 è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino al massimo 48 ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale del 25% per le ore che eccedono le 48 settimanali.

Calendario sezionale

Entro il 30 novembre, la CP emanerà i calendari sezionali valevoli per l'anno successivo.

In deroga agli art. 24 segg. CNM, il totale delle 2000 ore annuali deve essere ripartito in un calendario di lavoro che, per il periodo che va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre, preveda:

  1. minimo 40 ore settimanali (5 x 8.0 ore/giorno);
  2. massimo 42.5 ore settimanali (5 x 8.5 ore/giorno);
  3. zero ore per i giorni festivi contrattuali (art. 37 CCL) e per quelli non lavorativi (art. 26 CCL);
  4. fino a dieci giorni a zero ore, ritenuto che possono essere inserite al massimo tre giornate di "ponte" tra marzo e novembre, mentre i restanti giorni a zero ore devono essere inseriti nei mesi da dicembre a febbraio;
  5. nelle giornate di "ponte" in linea di massima non si può lavorare. Un eventuale impiego durante suddette giornate deve nascere da un'esigenza eccezionale dettata dal cantiere e deve essere autorizzata dalla CP.
  6. le eventuali ore di lavoro eseguite durante le giornate a zero ore tra dicembre e febbraio sono da retribuire nel mese corrente a salario base e sono da notificare alla CP entro il 10 del mese seguente.

Il calendario di lavoro approvato costituisce la base di riferimento per la gestione dell'orario di lavoro, in particolare della banca ore.

Calendario aziendale

Ogni impresa o consorzio può allestire un calendario aziendale che rispetti le disposizioni dell'art. 22 CCL, da inviare per esame ed approvazione alla CP entro il 31 dicembre. Copia del calendario aziendale deve essere consegnata ai lavoratori subito dopo l'approvazione da parte della CP. Il mancato invio dì un calendario di lavoro aziendale comporta implicitamente l'applicazione del calendario sezionale base.

Giorni non lavorativi

La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato, il 1 ° agosto, il 1 ° maggio e Venerdì Santo non si lavora.

Per richieste di lavoro a regime speciale (sabato, domenica, festivo, notturno, a sciolte) dovrà essere inoltrata una richiesta di autorizzazione motivata: la medesima sarà oggetto di verifica e eventuale accettazione da parte del segretariato.

Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro i seguenti termini, in caso contrario saranno ritenute irricevibili:

  1. per lavoro al sabato e per le giornate di "ponte", almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;
  2. per lavoro notturno, domenicale e festivo, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Articoli 21 – 23 e 26

Flexible Arbeitszeit
13362

Le ore di lavoro possono differire da quanto previsto dal calendario di lavoro secondo l'art. 22 e vengono gestite mediante una banca ore. Esse vengono definite "ore aggiuntive" e, alternativamente, "ore in difetto".

Gestione delle ore aggiuntive o in difetto

Il saldo della banca ore, alla fine di ogni mese, non può eccedere 25 ore e, in difetto, meno 50 ore (saldo compreso tra -50 e+ 25 ore).

Le ore aggiuntive che oltrepassano il limite di 25 ore sono da retribuire nel mese corrente con un supplemento salariale del 25%.

Mensilmente possono essere trasferite nella banca ore al massimo 15 ore aggiuntive, eventuali ulteriori ore dovranno essere retribuite nel mese corrente con salario base maggiorato del 25%.

Queste ore aggiuntive e ore in difetto possono essere utilizzate per compensare:

  1. ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
  2. ore non lavorate per esigenze di flessibilità aziendale;
  3. ore utilizzate per esigenza del lavoratore (con riserva dell'art. 39 CNM), autorizzate dal datore di lavoro.

Il periodo di conteggio annuale della banca ore termina a fine febbraio. Un eventuale saldo positivo dovrà essere retribuito con salario base maggiorato del 25% con il conteggio di febbraio. Le ore in difetto possono essere trasferite fino alla conclusione del rapporto di lavoro e non possono essere dedotte dal salario.

Il saldo delle ore aggiuntive e delle ore in difetto deve essere indicato sul conteggio salariale, separatamente dalle ore effettive.

Articoli 24 e 25

Überstunden / Überzeit
13362

Le ore di lavoro possono differire da quanto previsto dal calendario di lavoro secondo l'art. 22 e vengono gestite mediante una banca ore. Esse vengono definite "ore aggiuntive" e, alternativamente, "ore in difetto".

Gestione delle ore aggiuntive o in difetto

Il saldo della banca ore, alla fine di ogni mese, non può eccedere 25 ore e, in difetto, meno 50 ore (saldo compreso tra -50 e+ 25 ore).

Le ore aggiuntive che oltrepassano il limite di 25 ore sono da retribuire nel mese corrente con un supplemento salariale del 25%.

Mensilmente possono essere trasferite nella banca ore al massimo 15 ore aggiuntive, eventuali ulteriori ore dovranno essere retribuite nel mese corrente con salario base maggiorato del 25%.

Queste ore aggiuntive e ore in difetto possono essere utilizzate per compensare:

  1. ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
  2. ore non lavorate per esigenze di flessibilità aziendale;
  3. ore utilizzate per esigenza del lavoratore (con riserva dell'art. 39 CNM), autorizzate dal datore di lavoro.

Il periodo di conteggio annuale della banca ore termina a fine febbraio. Un eventuale saldo positivo dovrà essere retribuito con salario base maggiorato del 25% con il conteggio di febbraio. Le ore in difetto possono essere trasferite fino alla conclusione del rapporto di lavoro e non possono essere dedotte dal salario.

Il saldo delle ore aggiuntive e delle ore in difetto deve essere indicato sul conteggio salariale, separatamente dalle ore effettive.

Supplementi salariali

Per le ore lavorative ordinate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:

  1. del 25% per tutte le ore settimanali che superano le 48 ore;
  2. del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
  3. del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del sabato;
  4. del 100% per le ore svolte dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì, cosl come nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20:00 della vigilia alle ore 06:00 del giorno successivo).

Per il lavoro a sciolte, ovvero un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro, è corrisposta un'indennità di CHF 15.– al giorno e i supplementi salariali di cui al cpv. 1 del presente articolo.

Articoli 24, 25 e 34

Ferien
13362

Il lavoratore ha dirìtto alle seguenti vacanze

Categoria d'età salario mensile Indennità da conteggiare sui supplementi (appendice 8 CNM)
dal compimento del 20° anno dì età fino al 50° 
compiuto
5 settimane (25 giornate lavorative) 10.6% del salario (corrispondente a 5 settimane di vacanze)
fino al compimento del 20° 
anno di età e dal 50° anno compiuto
6 settimane (30 giornate lavorative) 13% del salario (corrispondente a 6 settimane di vacanze)


Finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).

I giorni festivi di cui all'art. 37 CCL che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza.

Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo (giugno-settembre).

Articolo 38

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
13362

Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.

Articolo 1

Bezahlte Feiertage
13362

Per la durata del presente CCL, valgono i giorni festivi cantonali, il 1 ° agosto, il 1 ° maggio e, in aggiunta, il Venerdì Santo.

Articolo 37

Bildungsurlaub
13362

Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.

Articolo 1

Krankheit
13362

In deroga all'art. 64 CNM, il lavoratore ha diritto al versamento di un'indennità giornaliera per malattia corrispondente al 90% del salario dal primo giorno di inabilità lavorativa.

Articolo 31

Unfall
13362

Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.

Articolo 1

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
13362

Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.

Articolo 1

Frühpensionierung
13362

In questo settore è previsto il contributo per il prepensionamento anticipato alla fondazione FAR.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.

http://www.cpcedilizia.ch/commissione/pavimentazioni-stradali/notizia/439

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
13362
In generale

Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione, dall'applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale, al miglioramento della qualifica professionale e alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla CP, del seguente ammontare:

  1. a carico delle imprese affiliate all'ATIPS 0.10% dei salari sottoposti ai premi AVS dell'anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 200.00;
  2. delle imprese non affiliate all'ATIPS 0.50% dei salari sottoposti ai premi AVS dell'anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 500.00;
  3. dei lavoratori, l'1% dei salari sottoposti ai premi AVS (tredicesima compresa).

La ripartizione delle entrate che saranno devolute al Fondo applicazione, rispettivamente al Fondo formazione professionale sarà annualmente definita dal Plenum della CP.

Riscossione

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo professionale dell'1% e a versarlo alla CP entro i 30 giorni successivi dall'emissione della fattura.

È fatto divieto alle imprese di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Il mancato versamento del contributo professionale entro il termine stabilito sarà gravato degli interessi di mora; l'impresa potrà essere passibile di multa con l'eventuale diritto di ricorso a norma degli art. 11 segg. CCL.

In caso di mancato pagamento del contributo professionale, i lavoratori interessati possono conferire procura alla CP dì procedere in loro rappresentanza civilmente o penalmente contro il datore di lavoro.

Articoli 14 e 15

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
13362
Canicola

In caso d'allarme canicola decretato dal Gruppo operativo salute e ambiente del Dipartimento della sanità e della socialità (GOSA), devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

  1. anticipare i lavori pesanti al mattino;
  2. attuare tutte le misure di protezione salute elaborate dal GOSA;
  3. se possibile, anticipare l'inizio dei lavori alle ore 06:00;
  4. in caso di allerta canicola dì livello 4, anticipare la conclusione del lavoro alle ore 13.00, rispettivamente alle ore 14:00 in caso di allerta canicola di livello 3, oppure non iniziare alcuna attività di cantiere.
Dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro deve fornire a tutti i collaboratori il necessario equipaggiamento personale di protezione e assumersene i costi. I lavoratori sono tenuti ad utilizzare il materiale fornito dal proprio datore di lavoro.

Articoli 29 e 40

Lernende
13362

Il CCL si applica a tutti i collaboratori occupati nelle aziende o nelle parti di aziende di cui all'articolo 3, compresi gli apprendisti.

Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori

I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l'occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l'assunzione di nuovi apprendisti.

Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CP.

Articoli 4.1, 32.2 e 32.3

Junge Arbeitnehmende
13362
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori

I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l'occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l'assunzione di nuovi apprendisti.

Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CP.

Articoli 32.2 e 33.3

Kündigungsfrist
13362

Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta è:

Anno di servizio Termine di disdetta
nel primo anno di servizio dopo il periodo di prova 1 mese
dal secondo al nono anno di servizio 4 mesi
dal decimo anno di servizio 6 mesi


Articolo 39.2

Kündigungsschutz
13362

E’ esclusa una disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni d’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione contro le malattie.

Articolo 39.1

Arbeitnehmervertretung
13362

Sindacato Unia, Regione Ticino e Moesa
Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST)

Arbeitgebervertretung
13362

Associazione ticinese pavimentazioni stradali (ATIPS)

Paritätische Fonds
13362
Utilizzo dei contributi

L'introito totale della CP verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, segnatamente per

  1. finanziare l'applicazione del CCL;
  2. sopperire agli oneri derivanti dal funzionamento del Tribunale arbitrale;
  3. sussidiare le spese di formazione e perfezionamento professionale;
  4. finanziare le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Articolo 16

Paritätische Organe
13362

Le parti contraenti del CCL provvedono alla sua interpretazione, applicazione e al finanziamento delle attività della comunità contrattuale.

Esse, conformemente agli art. 76 cpv. 2 CNM e 357b CO, concordano di avere un diritto comune rispetto all'osservanza e all'applicazione dì questo contratto verso i datori dì lavoro e i lavoratori assoggettati.

A questo scopo, le parti contraenti conferiscono tali diritti alla Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali (CP).

Per l'interpretazione ed applicazione del CCL è designata una "Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali" (CP), ai sensi degli art. 60 segg. CC.

La sua composizione è stabilita dalle parti contraenti e il suo funzionamento potrà essere stabilito da apposito regolamento e/o statuto.

Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CP rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio paritetico.

Articoli 6 e 7

Aufgaben paritätische Organe
13362

La CP svolge, segnatamente, i seguenti compiti:

  1. adotta gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti alla professione;
  2. assolve quei compiti particolari che le vengono assegnati dì volta in volta dalle partì contraenti;
  3. allestisce il calendario di lavoro sezionale;
  4. approva i calendari dì lavoro aziendali, dei consorzi e speciali;
  5. concilia le divergenze dì opinione tra l'azienda e il lavoratore riguardo l'assegnazione alle classi salariali;
  6. concilia le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
  7. esegue dei controlli sia sui cantieri, sia presso le sedi delle aziende, volti a verificare l'applicazione del CCL e del CNM, segnatamente verificando i salari, gli oneri sociali, le condizioni di lavoro. A tale scopo, le imprese devono presentare alla CP tutti i documenti atti a verificare il rispetto dei disposti del CNM e del CCL, come pure garantire l'accesso ai cantieri. La CP può affidare  l'esecuzione dei controlli aziendali o nei cantieri a terzi;
  8. notificare alle competenti Autorità e ai committenti eventuali violazioni contrattuali;
  9. amministrazione dei proventi del contributo paritetico;
  10. costituisce, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l'impiego;
  11. decide sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
  12. combatte la concorrenza sleale tra le imprese;
  13. valuta e decide se rilasciare autorizzazioni per poter lavorare a regime speciale in deroga (art. 26 CCL).

Articolo 8

Folge bei Vertragsverletzung
13362

Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CP invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali e potrà adottare le opportune misure cautelari.

In caso di manifeste inadempienze la CP potrà ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.

La CP è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto
  2. pena convenzionale.

La pena convenzionale contrattuale va fissata innanzitutto in modo da dissuadere i datori dl lavoro e i lavoratori inadempienti da future violazioni del CCL.

Di norma, l'importo delle multe convenzionali viene calcolato cumulativamente secondo i criteri elencati qui di seguito:

  1. entità delle prestazioni monetarie che i datori di lavoro non hanno corrisposto ai loro dipendenti;
  2. violazione delle disposizioni contrattuali che non riguardano prestazioni monetarie, ad esempio del divieto di lavoro nero ai sensi dell'art. 70 CNM e delle disposizioni dell'art. 74 e appendici n. 5 e 6 CNM in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
  3. violazione occasionale o ripetuta di singole disposizioni del contratto collettivo di lavoro e gravità della violazione;
  4. recidiva in caso di infrazioni del contratto collettivo di lavoro, dimensioni dell'azienda;
  5. eventualità che i datori di lavoro o i lavoratori inadempienti, posti in mora, abbiano già adempiuto interamente o in parte ai loro obblighi;
  6. eventualità che i lavoratori abbiano fatto valere per proprio conto le loro richieste nei confronti di un datore di lavoro inadempiente o che le facciano valere in un futuro prossimo.

Possono inoltre essere sanzionate le seguenti violazioni contrattuali:

  1. chiunque non registri o registri in misura carente le ore di lavoro prestate in azienda ai sensi dell'art. 21 segg. CCL, è soggetto a una sanzione contrattuale fino a CHF 10'000.–;
  2. chiunque non conservi i documenti aziendali di cui all'art. 21 segg. CCL per cinque anni, è soggetto a una sanzione contrattuale fino a CHF 10'000.–;
  3. chiunque in sede di controllo non presenti i documenti di cui all'art. 21 segg. CCL a tal fine necessari e già richiesti per iscritto dall'organo di controllo, impedendo in tal modo un controllo regolare pur avendo conservato detti documenti in modo corretto, è soggetto a una sanzione contrattuale fino a CHF 10'000.–;
  4. chiunque disattenda le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute ai sensi dell'art. 74 e appendici n. 5 e 6 CNM, è soggetto a una sanzione contrattuale fino a CHF 5'000.–;
  5. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino a un massimo di CHF 5'000.–.

La parte inadempiente deve assumersi le spese di controllo e procedurali. L'importo minimo ammonta a CHF 200.–. La decisione della CP dovrà indicare gli articoli contrattuali violati e i mezzi di ricorso.

Articolo 11

Schlichtungsverfahren
13362

Divergenze di opinione e vertenze fra le parti contraenti del CCL relative all'applicazione e all'interpretazione delle questioni regolate dal CNM e dal CCL possono essere sottoposte per un esperimento di conciliazione alla CP.

Durante e dopo l'esperimento di conciliazione ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull'andamento e sul contenuto delle trattative. Un'informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.

Se la CP non è in grado di raggiungere un'intesa, le parti contraenti possono adire congiuntamente o separatamente il Tribunale arbitrale tramite azione giusta l'art. 78 CNM.

Collegio arbitrale

È costituito un Collegio arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti contraenti del CCL. Esso è composto di tre membri e cioè da un Presidente, designato dal Presidente del Tribunale di appello del Cantone Ticino, un membro designato da ATIPS, un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.

Il Presidente del Tribunale di appello del Cantone Ticino designa un supplente del Presidente, ATIPS un supplente e le organizzazioni sindacali un altro; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati. I componenti del Collegio arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla revoca del mandato.

Il Collegio arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura e di controllo. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.

Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle vertenze.

Il Collegio arbitrale:

  1. decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CP e si pronuncia sulle multe di detta Commissione;
  2. decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CP non avesse potuto raggiungere un accordo.

Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo il diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento.

Arbitro unico

Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato ad ATIPS o un lavoratore non affiliato ad un'organizzazione sindacale firmataria del CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Rimane in carica fino alla revoca del mandato.

Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l'art. 12 CCL.

Articoli 9, 12 e 13

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
12.13362 20.12.2024 01.01.2025
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
11.13365 20.12.2024 20.12.2024
11.12724 12.12.2023 12.12.2023
11.12188 17.02.2023 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.12033 23.12.2022 23.12.2022
10.11981 19.12.2022 19.12.2022
10.11980 19.12.2022 19.12.2022
10.11920 06.12.2022 06.12.2022
10.11837 31.10.2022 01.01.2020