Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2021
bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2021 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2021 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Il contratto normale di lavoro per le lavanderie e pulitura a secco è abrogato. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi dell 2 febbraio 2022 ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1 ° gennaio 2022. (07.02.2022) / Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2021 e proroga della validità del contratto normale di lavoro fino al 31 dicembre 2023Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle lavanderie e della pulitura a secco.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle lavanderie e della pulitura a secco.
Articolo 1
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml
Löhne / Mindestlöhne
Salario orario minimo di base: CHF 19.--
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo
Articolo 2.1 e 2.2
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo
Articolo 2.1 e 2.2
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
Articolo 3
Articolo 3
Ferien
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Al salario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml