Contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari TI

Merken
Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2022 bis 30.06.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2022 bis 30.06.2022
Letzte Änderungen
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificato
Get As PDF
Kurzinfo Geltungsbereich
11448

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11448

E applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11448

Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle industrie alimentari.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11448

Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle industrie alimentari.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
11448
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Löhne / Mindestlöhne
11448

Salari orari minimi di base

Categoria Qualificazione Salario orario minimo
Personale non qualificato   CHF 19.–
personale qualificato   CHF 20.–
Impiegati di commercio generico CHF 20.06
operativo CHF 21.67
responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2; Foglio ufficiale del 19.11.2021 - Salario minimo cantonale - Avviso Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Lohnerhöhung
11448

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Ferien
11448

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
11448

Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
11448
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11596 29.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.11448 25.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.10193 01.01.2020 01.01.2020