Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche TI

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.07.2021 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2021 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Entrata in vigore retroattiva del contratto normale di lavoro dal 1° luglio 2021 (decisione del’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 30 novembre 2021)
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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È applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Löhne / Mindestlöhne
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Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 19.00
CHF 19.501
Personale qualificato   CHF 21.35
Impiegati di commercio impiegato generico CHF 20.06
impiegato operativo CHF 21.67
impiegato responsabile CHF 24.64


1 salario in vigore a partire dal 1° dicembre 2021 in seguito all’applicazione della legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 – 2.2

Lohnerhöhung
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Quartiere Piazza
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www4.ti.ch

 

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.12111 29.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.11477 01.07.2021 01.07.2021