Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza TI (CNLE)

Merken
Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2021 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2021 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza TI (CNLE) è abrogato. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi del 4 febbraio 2022 ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1 ° gennaio 2022. (07.02.2022) /Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2021 e proroga della validità del contratto normale di lavoro fino al 31 dicembre 2023
Get As PDF
Kurzinfo Geltungsbereich
10998
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kurzinfo Geltungsbereich
11630
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10998
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11630
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10998
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11630
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10998
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11630
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
10998

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Kontakt paritätische Organe
11630

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Löhne / Mindestlöhne
10998
Salario orario minimo di base: CHF 19.--
 
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2.1 e 2.2
Löhne / Mindestlöhne
11630
Salario orario minimo di base: CHF 19.--
 
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2.1 e 2.2
Lohnerhöhung
10998
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3
Lohnerhöhung
11630
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3
Ferien
10998
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3
Ferien
11630
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
10998
Al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
11630
Al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Paritätische Organe
10998

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Paritätische Organe
11630

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11630 07.02.2022 07.02.2022
6.10998 18.11.2020 01.01.2021