Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2022 bis 30.11.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2022 bis 30.11.2022
Letzte Änderungen
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificato
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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È applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Löhne / Mindestlöhne
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Salari orari minimi di base a partire dal 1° gennaio 2022

Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 19.50
Personale qualificato   CHF 21.52
Impiegati di commercio generico CHF 20.06
operativo CHF 21.67
responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2; Adeguamenti salariali 2022

Lohnerhöhung
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.65 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.12772 19.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.11934 21.12.2022 01.01.2023
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8.11887 23.11.2022 01.12.2022
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7.11598 29.12.2021 01.01.2022
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6.11445 25.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.10774 11.08.2020 26.08.2020