CCL per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2019 fino al 31.07.2023
Ultime modifiche
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30.06.2024 (10.12.2021)
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Campo d'applicazione geografico
9008
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 2
Campo d'applicazione geografico
10307
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 2
Campo d'applicazione aziendale
9008
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL.

Articolo 2
Campo d'applicazione aziendale
10307
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL.

Articolo 2
Campo d'applicazione personale
9008
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL. Il personale dirigente e amministrativo non è sottoposto al CCL.

Articolo 2
Campo d'applicazione personale
10307
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL. Il personale dirigente e amministrativo non è sottoposto al CCL.

Articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9008
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10307
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9008
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali:
– selvicoltura e arboricoltura
– abbattimento alberi
– esbosco di legname
– lavorazione e commercio di legname d'energia
– lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera
– opere forestali di ingegneria naturalistica
– manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10307
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali:
– selvicoltura e arboricoltura
– abbattimento alberi
– esbosco di legname
– lavorazione e commercio di legname d'energia
– lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera
– opere forestali di ingegneria naturalistica
– manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9008
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 4, escluso il personale dirigente.

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell’art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell’8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all’esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5 e 7
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10307
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 4, escluso il personale dirigente.

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell’art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell’8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all’esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5 e 7
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9008
Se non è disdetto con almeno sei mesi di anticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e cosi di seguito.

Articolo 35.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10307
Se non è disdetto con almeno sei mesi di anticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e cosi di seguito.

Articolo 35.2
Informazioni organo paritetico
9008
CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Informazioni organo paritetico
10307
CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9008
CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9008
CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Salari / salari minimi
9008
A partire dal 1° gennaio 2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2018)
Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:
Funzione personale non dirigenteSalario minimo mensileSalario minimo all’ora/base
Ingegnere forestale SUPCHF 5’655.--CHF 30.--
Forestale STCHF 5’184.--CHF 27.50
Capo squadraCHF 4’741.--CHF 25.15
Selvicoltore qualificatoCHF 4’514.--CHF 23.95
Operaio forestaleCHF 4'288.--CHF 22.75
Ausiliario forestaleCHF 4’072.--CHF 21.60
Operaio qualificatoCHF 4’317.--CHF 22.90
Personale amministrativo con AFCCHF 3'330CHF 19.20

Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo.

Articolo 10
Salari / salari minimi
10307
A partire dal 1° gennaio 2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2018)
Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:
Funzione personale non dirigenteSalario minimo mensileSalario minimo all’ora/base
Ingegnere forestale SUPCHF 5’655.--CHF 30.--
Forestale STCHF 5’184.--CHF 27.50
Capo squadraCHF 4’741.--CHF 25.15
Selvicoltore qualificatoCHF 4’514.--CHF 23.95
Operaio forestaleCHF 4'288.--CHF 22.75
Ausiliario forestaleCHF 4’072.--CHF 21.60
Operaio qualificatoCHF 4’317.--CHF 22.90
Personale amministrativo con AFCCHF 3'330CHF 19.20

Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo.

Articolo 10
Aumento salariale
9008


Articolo 11
Tredicesima mensilità
9008
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

Articolo 12
Tredicesima mensilità
10307
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

Articolo 12
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9008
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

Articolo 12
Premio per anzianità di servizio
9008
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

Articolo 12
Rimborso spese
9008
I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di fr. 18.– per pasto principale e di CHF 100.-- massima per ogni pernottamento.

Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità.
– autovettura: CHF -.60 al km
– motocicletta: CHF -.30 al km
– ciclomotore: CHF -.20 al km

Articolo 15
Rimborso spese
10307
I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di fr. 18.– per pasto principale e di CHF 100.-- massima per ogni pernottamento.

Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità.
– autovettura: CHF -.60 al km
– motocicletta: CHF -.30 al km
– ciclomotore: CHF -.20 al km

Articolo 15
Altri supplementi
9008
Indennità di rischio speciale
Il taglio di piante su pareti rocciose, se effettuato con misure di sicurezza partico-lari, comporta il riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità di rischio del 30% del salario lordo base e ciò per la durata effettiva dell’esposizione al rischio particolare.

Articolo 14
Altri supplementi
10307
Indennità di rischio speciale
Il taglio di piante su pareti rocciose, se effettuato con misure di sicurezza partico-lari, comporta il riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità di rischio del 30% del salario lordo base e ciò per la durata effettiva dell’esposizione al rischio particolare.

Articolo 14
Orario di lavoro
9008
2’262 ore annue, 43.5 ore alla settimana, 8.7 ore il giorno
Per il personale amministrativo: 2'080 ore annue, 40 ore alla settimana

Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana

Articolo 7
Orario di lavoro
10307
2’262 ore annue, 43.5 ore alla settimana, 8.7 ore il giorno
Per il personale amministrativo: 2'080 ore annue, 40 ore alla settimana

Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana

Articolo 7
Lavoro straordinario / ore supplementari
9008
È lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43.5 ore.
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo.
Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base:
a) 25% per ore supplementari diurne;
b) 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.

Articolo 8
Lavoro straordinario / ore supplementari
10307
È lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43.5 ore.
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo.
Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base:
a) 25% per ore supplementari diurne;
b) 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.

Articolo 8
Vacanze
9008
EtàVacanze annualiindennità al salario orario
fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno die età5 settimane10.64%
dal 21° al 34° anno di età4 settimane8.33%
dal 35° al 44° anno die età23 giorni9.70%
dal 45° anno di età al 54° anno die età5 settimane10.64%
dal 55° anno die età6 settimane13.04%

Articolo 13.1 e 16.1
Vacanze
10307
EtàVacanze annualiindennità al salario orario
fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno die età5 settimane10.64%
dal 21° al 34° anno di età4 settimane8.33%
dal 35° al 44° anno die età23 giorni9.70%
dal 45° anno di età al 54° anno die età5 settimane10.64%
dal 55° anno die età6 settimane13.04%

Articolo 13.1 e 16.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9008
Congedi pagatiGiorni
formazione professionale concordata con il datore di lavoro al massimo 5 giorni
svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
proprio matrimonio5 giorni lavorativi
decesso del coniuge, convivente o dei figli3 giorni consecutivi
decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri 2 giorni consecutivi
decesso di altri familiari 1 giorno
nascita dei figli 1 giorno
matrimonio dei figli o dei fratelli1 giorno
trasloco1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l’anno
visita di reclutamento1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare
ispezione delle armi e dell’equipaggiamentomezza giornata (se la località ove ha luogo l’ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno)
riconsegna dell’equipaggiamento militare1 giorno

Articolo 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10307
Congedi pagatiGiorni
formazione professionale concordata con il datore di lavoro al massimo 5 giorni
svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
proprio matrimonio5 giorni lavorativi
decesso del coniuge, convivente o dei figli3 giorni consecutivi
decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri 2 giorni consecutivi
decesso di altri familiari 1 giorno
nascita dei figli 1 giorno
matrimonio dei figli o dei fratelli1 giorno
trasloco1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l’anno
visita di reclutamento1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare
ispezione delle armi e dell’equipaggiamentomezza giornata (se la località ove ha luogo l’ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno)
riconsegna dell’equipaggiamento militare1 giorno

Articolo 25
Giorni festivi retribuiti
9008
Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica.

Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Festa del lavoro, Ascensione, Lunedi di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano

Articolo 9.2
Giorni festivi retribuiti
10307
Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica.

Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Festa del lavoro, Ascensione, Lunedi di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano

Articolo 9.2
Congedo di formazione
9008
Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:
- al massimo 5 giorni per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro

Articolo 25
Congedo di formazione
10307
Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:
- al massimo 5 giorni per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro

Articolo 25
Malattia
9008
Malattia:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.

Infortunio:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.

Articoli 20 e 21
Malattia
10307
Malattia:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.

Articolo 20
Infortunio
9008
Malattia:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.

Infortunio:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.

Articoli 20 e 21
Infortunio
10307
Infortunio:
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.

Articolo 21
Congedo maternità / paternità / parentale
9008
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 25
Congedo maternità / paternità / parentale
10307
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
9008
Servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori:
a) Durante l’intera scuola reclute:
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
b) Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
- durante quattro settimane per tutti i militi 100%
dalla quinta settimana
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%

Articolo 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
10307
Servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori:
a) Durante l’intera scuola reclute:
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
b) Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
- durante quattro settimane per tutti i militi 100%
dalla quinta settimana
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%

Articolo 18
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9008
Contributi paritetici dipendenti e datori di lavoro (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2018)
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dall’applicazione e l’esecuzione del contratto collettivo di lavoro e a finanziare la formazione professionale continua, nonché all’aiuto sociale.

– Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
– È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori.
– Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
– Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari allo 0.1% dei salari AVS versati.

I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC (…)

Articolo 35
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10307
Contributi paritetici dipendenti e datori di lavoro (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2018)
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dall’applicazione e l’esecuzione del contratto collettivo di lavoro e a finanziare la formazione professionale continua, nonché all’aiuto sociale.

– Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
– È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori.
– Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
– Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari allo 0.1% dei salari AVS versati.

I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC (…)

Articolo 35
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9008


Articolo 5
Apprendisti
9008


Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.

Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO
Apprendisti
10307


Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.

Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO
Giovani dipendenti
9008


Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.

Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO
Giovani dipendenti
10307


Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
a) nel primo anno d’impiego l’80%
b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.

Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO
Termini di disdetta
9008
Anno di servizio Disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi)per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni
Dal 1° al 6° anno di servizio 1 mese
Dal 7°2 mesi

Articolo 27
Termini di disdetta
10307
Anno di servizio Disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi)per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni
Dal 1° al 6° anno di servizio 1 mese
Dal 7°2 mesi

Articolo 27
Rappresentanza dei lavoratori
9008
Sindacato dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)
Rappresentanza dei lavoratori
10307
Sindacato dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9008
Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana (ASIF)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10307
Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana (ASIF)
Compiti organi paritetici
9008
Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:
a) vigilare e controllare l’applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori
b) interpretare le disposizioni contrattuali
c) mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo
d)accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte
f) decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni

Articolo 32
Compiti organi paritetici
10307
Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:
a) vigilare e controllare l’applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori
b) interpretare le disposizioni contrattuali
c) mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo
d)accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte
f) decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni

Articolo 32
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9008
In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l’interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
– in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un Massimo pari all'importo della prestazione dovuta
– in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un Massimo di CHF 5'000.--
– in tutti gli artli casi fino ad un Massimo di CHF 10'000.--

La multa convenzionale deve essere impiegata per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.

Articolo 32
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10307
In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l’interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
– in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un Massimo pari all'importo della prestazione dovuta
– in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un Massimo di CHF 5'000.--
– in tutti gli artli casi fino ad un Massimo di CHF 10'000.--

La multa convenzionale deve essere impiegata per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.

Articolo 32
Obbligo della pace
9008


Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale del settore forestale
Via Lunghi 9
6802 Rivera
+41 91 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
https://www.cpc-ticino.ch/commission/forestali

Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Regione d'Unia Ticino
Via Luigi Canonica 3
Casella postale 178
6901 Lugano
+41 91 822 30 90
amministrazione.ticino@unia.ch
https://ticino.unia.ch/

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