CCL per il settore degli autotrasporti nel Cantone Ticino

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.09.2021 bis 31.12.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2022 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Modifica del calcolatore dei salari minimi a seguito della correzione da parte della Commissione Paritetica della sua circolare «Calcolazione salario mensile» (07.07.2022) / Dichiarazione di obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2022.
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Örtlicher Geltungsbereich
11734

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Örtlicher Geltungsbereich
11741

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Örtlicher Geltungsbereich
11742

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Örtlicher Geltungsbereich
11835

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Betrieblicher Geltungsbereich
11734

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutte le aziende o settori di azienda che si occupano del trasporto di persone, animali e cose che occupano dipendenti come pure alle aziende che si occupano di sollevamenti con autogrù e camion gru che occupano dipendenti;
  • a tutte le ditte della Svizzera italiana (Valli Mesolcina e Calanca comprese) che fanno parte dell'Associazione svizzera dei trasporti stradale (ASTAG);
  • alle aziende che vorranno aderire individualmente;
  • il contratto si applica sia per trasporto conto proprio che per trasporto conto terzi. Sono esclusi i conducenti di taxi.

La Commissione Paritetica Cantonale (in seguito CPC) decide circa l'applicazione del CCL alle aziende nelle quali l'attività di trasporto rappresenta soltanto un esercizio secondario. La CPC decide sui singoli casi di applicazione del presente CCL alle aziende che già sono sottoposte ad altri CCL.

Articolo 1.1

Betrieblicher Geltungsbereich
11741

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutte le aziende o settori di azienda che si occupano del trasporto di persone, animali e cose che occupano dipendenti come pure alle aziende che si occupano di sollevamenti con autogrù e camion gru che occupano dipendenti;
  • a tutte le ditte della Svizzera italiana (Valli Mesolcina e Calanca comprese) che fanno parte dell'Associazione svizzera dei trasporti stradale (ASTAG);
  • alle aziende che vorranno aderire individualmente;
  • il contratto si applica sia per trasporto conto proprio che per trasporto conto terzi. Sono esclusi i conducenti di taxi.

La Commissione Paritetica Cantonale (in seguito CPC) decide circa l'applicazione del CCL alle aziende nelle quali l'attività di trasporto rappresenta soltanto un esercizio secondario. La CPC decide sui singoli casi di applicazione del presente CCL alle aziende che già sono sottoposte ad altri CCL.

Articolo 1.1

Betrieblicher Geltungsbereich
11742

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutte le aziende o settori di azienda che si occupano del trasporto di persone, animali e cose che occupano dipendenti come pure alle aziende che si occupano di sollevamenti con autogrù e camion gru che occupano dipendenti;
  • a tutte le ditte della Svizzera italiana (Valli Mesolcina e Calanca comprese) che fanno parte dell'Associazione svizzera dei trasporti stradale (ASTAG);
  • alle aziende che vorranno aderire individualmente;
  • il contratto si applica sia per trasporto conto proprio che per trasporto conto terzi. Sono esclusi i conducenti di taxi.

La Commissione Paritetica Cantonale (in seguito CPC) decide circa l'applicazione del CCL alle aziende nelle quali l'attività di trasporto rappresenta soltanto un esercizio secondario. La CPC decide sui singoli casi di applicazione del presente CCL alle aziende che già sono sottoposte ad altri CCL.

Articolo 1.1

Betrieblicher Geltungsbereich
11835

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutte le aziende o settori di azienda che si occupano del trasporto di persone, animali e cose che occupano dipendenti come pure alle aziende che si occupano di sollevamenti con autogrù e camion gru che occupano dipendenti;
  • a tutte le ditte della Svizzera italiana (Valli Mesolcina e Calanca comprese) che fanno parte dell'Associazione svizzera dei trasporti stradale (ASTAG);
  • alle aziende che vorranno aderire individualmente;
  • il contratto si applica sia per trasporto conto proprio che per trasporto conto terzi. Sono esclusi i conducenti di taxi.

La Commissione Paritetica Cantonale (in seguito CPC) decide circa l'applicazione del CCL alle aziende nelle quali l'attività di trasporto rappresenta soltanto un esercizio secondario. La CPC decide sui singoli casi di applicazione del presente CCL alle aziende che già sono sottoposte ad altri CCL.

Articolo 1.1

Persönlicher Geltungsbereich
11734

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutti i loro dipendenti, ad eccezione degli impiegati di ufficio ( direzione - amministrazione - gestione trasporti e spedizioni). Per il personale amministrativo si rimanda a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Articolo 1.1
 

Persönlicher Geltungsbereich
11741

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutti i loro dipendenti, ad eccezione degli impiegati di ufficio ( direzione - amministrazione - gestione trasporti e spedizioni). Per il personale amministrativo si rimanda a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Articolo 1.1
 

Persönlicher Geltungsbereich
11742

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutti i loro dipendenti, ad eccezione degli impiegati di ufficio ( direzione - amministrazione - gestione trasporti e spedizioni). Per il personale amministrativo si rimanda a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Articolo 1.1
 

Persönlicher Geltungsbereich
11835

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutti i loro dipendenti, ad eccezione degli impiegati di ufficio ( direzione - amministrazione - gestione trasporti e spedizioni). Per il personale amministrativo si rimanda a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Articolo 1.1
 

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11734

L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11741

L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11742

L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II 

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11835

L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II 

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11734

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

A. a tutte le aziende o parti di azienda (datori di lavoro) che si occupano del trasporto su strada di persone, di animali e cose per conto terzi. Sono esclusi i servizi di taxi.

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11741

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

A. a tutte le aziende o parti di azienda (datori di lavoro) che si occupano del trasporto su strada di persone, di animali e cose per conto terzi. Sono esclusi i servizi di taxi.

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11742

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

A. a tutte le aziende o parti di azienda (datori di lavoro) che si occupano del trasporto su strada di persone, di animali e cose per conto terzi. Sono esclusi i servizi di taxi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11835

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

A. a tutte le aziende o parti di azienda (datori di lavoro) che si occupano del trasporto su strada di persone, di animali e cose per conto terzi. Sono esclusi i servizi di taxi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11734

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

B. a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione del personale amministrativo e del personale con funzioni dirigenziali.

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11741

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

B. a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione del personale amministrativo e del personale con funzioni dirigenziali.

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11742

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

B. a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione del personale amministrativo e del personale con funzioni dirigenziali.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11835

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

B. a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione del personale amministrativo e del personale con funzioni dirigenziali.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Kontakt paritätische Organe
11734
Kontakt paritätische Organe
11741
Kontakt paritätische Organe
11742
Kontakt paritätische Organe
11835
Löhne / Mindestlöhne
11734

I salari minimi sono indicati nell’Appendice 1.

(…)

Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. L’importo del salario mensile deve essere indicato nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

I salari minimi di cui all’Appendice 1 possono essere ridotti se il dipendente non è completamente idoneo al lavoro, oppure non possiede conoscenze o abilità professionali
sufficienti.

In questi casi i salari inferiori devono essere stipulati per iscritto tra datore di lavoro e dipendente.

Il datore di lavoro è tenuto a chiedere l’approvazione della convenzione da parte della CPC.

La CPC, esperite le verifiche ordinarie, ha la facoltà di obbligare il datore di lavoro ad aumentare i salari che abusivamente sono stati fissati troppo bassi.

Nell’Appendice 1 con “categoria” si intende la categoria del veicolo condotto dal lavoratore per il datore di lavoro in base alla categorizzazione di cui all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Nel caso in cui un lavoratore conducesse per il datore di lavoro più categorie di veicoli, fa stato quella del veicolo di categoria superiore.

Salari minimi
Salari minimi trasporto persone
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.66  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 23.16  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

 

Salari minimi lunga distanza
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 17.65  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.06  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.26  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.16  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 17.65  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.46  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.67  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.58  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 18.04  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
     

 

Salari minimi trasporto cose
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.44  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.56  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.35  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.27  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.85  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.97  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

Articoli 4.1, 4.3, 4.5 e 4.6; Appendice 1

Löhne / Mindestlöhne
11741

I salari minimi sono indicati nell’Appendice 1.

(…)

Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. L’importo del salario mensile deve essere indicato nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

I salari minimi di cui all’Appendice 1 possono essere ridotti se il dipendente non è completamente idoneo al lavoro, oppure non possiede conoscenze o abilità professionali
sufficienti.

In questi casi i salari inferiori devono essere stipulati per iscritto tra datore di lavoro e dipendente.

Il datore di lavoro è tenuto a chiedere l’approvazione della convenzione da parte della CPC.

La CPC, esperite le verifiche ordinarie, ha la facoltà di obbligare il datore di lavoro ad aumentare i salari che abusivamente sono stati fissati troppo bassi.

Nell’Appendice 1 con “categoria” si intende la categoria del veicolo condotto dal lavoratore per il datore di lavoro in base alla categorizzazione di cui all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Nel caso in cui un lavoratore conducesse per il datore di lavoro più categorie di veicoli, fa stato quella del veicolo di categoria superiore.

Salari minimi
Salari minimi trasporto persone
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.66  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 23.16  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

 

Salari minimi lunga distanza
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 17.65  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.06  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.26  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.16  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 17.65  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.46  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.67  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.58  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 18.04  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
     

 

Salari minimi trasporto cose
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.44  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.56  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.35  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.27  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.85  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.97  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

Articoli 4.1, 4.3, 4.5 e 4.6; Appendice 1

Löhne / Mindestlöhne
11742

I salari minimi sono indicati nell’Appendice 1.

(…)

Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. L’importo del salario mensile deve essere indicato nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

I salari minimi di cui all’Appendice 1 possono essere ridotti se il dipendente non è completamente idoneo al lavoro, oppure non possiede conoscenze o abilità professionali
sufficienti.

In questi casi i salari inferiori devono essere stipulati per iscritto tra datore di lavoro e dipendente.

Il datore di lavoro è tenuto a chiedere l’approvazione della convenzione da parte della CPC.

La CPC, esperite le verifiche ordinarie, ha la facoltà di obbligare il datore di lavoro ad aumentare i salari che abusivamente sono stati fissati troppo bassi.

Nell’Appendice 1 con “categoria” si intende la categoria del veicolo condotto dal lavoratore per il datore di lavoro in base alla categorizzazione di cui all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Nel caso in cui un lavoratore conducesse per il datore di lavoro più categorie di veicoli, fa stato quella del veicolo di categoria superiore.

Salari minimi
Salari minimi trasporto persone
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.66  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 23.16  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

 

Salari minimi lunga distanza
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 17.65  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.06  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.26  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.16  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 17.65  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.46  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.67  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.58  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 18.04  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
     

 

Salari minimi trasporto cose
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.44  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.56  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.35  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.27  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.85  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.97  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

Articoli 4.1, 4.3, 4.5 e 4.6; Appendice 1

Löhne / Mindestlöhne
11835

I salari minimi sono indicati nell’Appendice 1.

(…)

Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. L’importo del salario mensile deve essere indicato nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

I salari minimi di cui all’Appendice 1 possono essere ridotti se il dipendente non è completamente idoneo al lavoro, oppure non possiede conoscenze o abilità professionali
sufficienti.

In questi casi i salari inferiori devono essere stipulati per iscritto tra datore di lavoro e dipendente.

Il datore di lavoro è tenuto a chiedere l’approvazione della convenzione da parte della CPC.

La CPC, esperite le verifiche ordinarie, ha la facoltà di obbligare il datore di lavoro ad aumentare i salari che abusivamente sono stati fissati troppo bassi.

Nell’Appendice 1 con “categoria” si intende la categoria del veicolo condotto dal lavoratore per il datore di lavoro in base alla categorizzazione di cui all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Nel caso in cui un lavoratore conducesse per il datore di lavoro più categorie di veicoli, fa stato quella del veicolo di categoria superiore.

Salari minimi
Salari minimi trasporto persone
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.66  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie D / DE / D1 / D1E A partire dal primo anno (compreso) CHF 23.16  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.31  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

 

Salari minimi lunga distanza
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 17.65  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.06  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.26  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.16  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 17.65  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.46  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.67  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri   CHF 19.58  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali   CHF 18.04  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
     

 

Salari minimi trasporto cose
Anno Categoria Anni di servizio Salario orario Salario mensile
2022 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.44  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.56  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.35  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.27  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.04  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00
2023 Categorie B / BE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.99  
Categoria CI / CIE A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.85  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.38  
Categoria C A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.97  
Dal quinto anno (compreso) CHF 20.84  
Categoria CE, meccanici, + capi operai, capi magazzinieri A partire dal primo anno (compreso) CHF 19.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 21.69  
Veicoli speciali (autogru) A partire dal primo anno (compreso) CHF 22.77  
Dal quinto anno (compreso) CHF 25.17  
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali A partire dal primo anno (compreso) CHF 18.43  
Dal quinto anno (compreso) CHF 19.39  
Apprendisti 1   CHF 735.00
2   CHF 935.00
3   CHF 1'235.00

Articoli 4.1, 4.3, 4.5 e 4.6; Appendice 1

13. Monatslohn
11734

Ai dipendenti viene riconosciuta una tredicesima da versarsi, di regola, in occasione delle Feste Natalizie.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o termina nel corso dell’anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis.

Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Articolo 6

13. Monatslohn
11741

Ai dipendenti viene riconosciuta una tredicesima da versarsi, di regola, in occasione delle Feste Natalizie.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o termina nel corso dell’anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis.

Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Articolo 6

13. Monatslohn
11742

Ai dipendenti viene riconosciuta una tredicesima da versarsi, di regola, in occasione delle Feste Natalizie.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o termina nel corso dell’anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis.

Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Articolo 6

13. Monatslohn
11835

Ai dipendenti viene riconosciuta una tredicesima da versarsi, di regola, in occasione delle Feste Natalizie.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o termina nel corso dell’anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis.

Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Articolo 6

Lohnauszahlung
11734

Il salario deve essere pagato durante il tempo di lavoro e regolarmente ogni mese.

Al dipendente deve essere consegnata una distinta dettagliata indicante il salario, i supplementi di qualsiasi genere, le spese rimborsate, le deduzioni per gli oneri sociali e ogni altra eventuale deduzione.

Il dipendente deve controllare, tempo utile 30 giorni, l’esattezza dell’importo e notificare senza ritardo contestazioni o altre riserve.

Articolo 8

Lohnauszahlung
11741

Il salario deve essere pagato durante il tempo di lavoro e regolarmente ogni mese.

Al dipendente deve essere consegnata una distinta dettagliata indicante il salario, i supplementi di qualsiasi genere, le spese rimborsate, le deduzioni per gli oneri sociali e ogni altra eventuale deduzione.

Il dipendente deve controllare, tempo utile 30 giorni, l’esattezza dell’importo e notificare senza ritardo contestazioni o altre riserve.

Articolo 8

Lohnauszahlung
11742

Il salario deve essere pagato durante il tempo di lavoro e regolarmente ogni mese.

Al dipendente deve essere consegnata una distinta dettagliata indicante il salario, i supplementi di qualsiasi genere, le spese rimborsate, le deduzioni per gli oneri sociali e ogni altra eventuale deduzione.

Il dipendente deve controllare, tempo utile 30 giorni, l’esattezza dell’importo e notificare senza ritardo contestazioni o altre riserve.

Articolo 8

Lohnauszahlung
11835

Il salario deve essere pagato durante il tempo di lavoro e regolarmente ogni mese.

Al dipendente deve essere consegnata una distinta dettagliata indicante il salario, i supplementi di qualsiasi genere, le spese rimborsate, le deduzioni per gli oneri sociali e ogni altra eventuale deduzione.

Il dipendente deve controllare, tempo utile 30 giorni, l’esattezza dell’importo e notificare senza ritardo contestazioni o altre riserve.

Articolo 8

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11734

I dipendenti occupati nel trasporto di persone possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL 2).

Nei trasporti di cose, il pomeriggio del sabato è, per principio, libero a partire dalle ore 12.00. Eccezioni possono essere ammesse per trasporti urgenti. La domenica e nei giorni festivi ufficiali è permesso lavorare solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Nei lavori speciali (sollevamenti con autogrù e trasporti eccezionali) i dipendenti possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Tuttavia i lavori sopra menzionati devono essere giustificati da ragioni urgenti o a causa di disposizioni di polizia o altre autorità. Gli impieghi domenicali, festivi e notturni ad eccezione dei servizi di emergenza (interventi in caso d'incidenti, catastrofi naturali, ecc.) potranno avvenire solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Il lavoro festivo e notturno deve essere compensato secondo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro (LL).

In relazione al trasporto di cose, il lavoro eseguito all’infuori delle ore previste all’art. 14.3 è considerato notturno e deve essere compensato secondo quanto previsto dalla LL, segnatamente all’art. 17b cpv 1.

Per le prestazioni particolari, limitatamente ai servizi invernali, eseguite nell’arco delle 24 ore, il compenso considerato notturno sarà conteggiato nel seguente modo:

  • viene considerato lavoro diurno quello eseguito nella fascia oraria dalle 07.00 alle 18.00;
  • viene considerato lavoro notturno quello eseguito nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.00.

Articolo 16

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11741

I dipendenti occupati nel trasporto di persone possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL 2).

Nei trasporti di cose, il pomeriggio del sabato è, per principio, libero a partire dalle ore 12.00. Eccezioni possono essere ammesse per trasporti urgenti. La domenica e nei giorni festivi ufficiali è permesso lavorare solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Nei lavori speciali (sollevamenti con autogrù e trasporti eccezionali) i dipendenti possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Tuttavia i lavori sopra menzionati devono essere giustificati da ragioni urgenti o a causa di disposizioni di polizia o altre autorità. Gli impieghi domenicali, festivi e notturni ad eccezione dei servizi di emergenza (interventi in caso d'incidenti, catastrofi naturali, ecc.) potranno avvenire solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Il lavoro festivo e notturno deve essere compensato secondo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro (LL).

In relazione al trasporto di cose, il lavoro eseguito all’infuori delle ore previste all’art. 14.3 è considerato notturno e deve essere compensato secondo quanto previsto dalla LL, segnatamente all’art. 17b cpv 1.

Per le prestazioni particolari, limitatamente ai servizi invernali, eseguite nell’arco delle 24 ore, il compenso considerato notturno sarà conteggiato nel seguente modo:

  • viene considerato lavoro diurno quello eseguito nella fascia oraria dalle 07.00 alle 18.00;
  • viene considerato lavoro notturno quello eseguito nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.00.

Articolo 16

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11742

I dipendenti occupati nel trasporto di persone possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL 2).

Nei trasporti di cose, il pomeriggio del sabato è, per principio, libero a partire dalle ore 12.00. Eccezioni possono essere ammesse per trasporti urgenti. La domenica e nei giorni festivi ufficiali è permesso lavorare solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Nei lavori speciali (sollevamenti con autogrù e trasporti eccezionali) i dipendenti possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Tuttavia i lavori sopra menzionati devono essere giustificati da ragioni urgenti o a causa di disposizioni di polizia o altre autorità. Gli impieghi domenicali, festivi e notturni ad eccezione dei servizi di emergenza (interventi in caso d'incidenti, catastrofi naturali, ecc.) potranno avvenire solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Il lavoro festivo e notturno deve essere compensato secondo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro (LL).

In relazione al trasporto di cose, il lavoro eseguito all’infuori delle ore previste all’art. 14.3 è considerato notturno e deve essere compensato secondo quanto previsto dalla LL, segnatamente all’art. 17b cpv 1.

Per le prestazioni particolari, limitatamente ai servizi invernali, eseguite nell’arco delle 24 ore, il compenso considerato notturno sarà conteggiato nel seguente modo:

  • viene considerato lavoro diurno quello eseguito nella fascia oraria dalle 07.00 alle 18.00;
  • viene considerato lavoro notturno quello eseguito nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.00.

Articolo 16

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11835

I dipendenti occupati nel trasporto di persone possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL 2).

Nei trasporti di cose, il pomeriggio del sabato è, per principio, libero a partire dalle ore 12.00. Eccezioni possono essere ammesse per trasporti urgenti. La domenica e nei giorni festivi ufficiali è permesso lavorare solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Nei lavori speciali (sollevamenti con autogrù e trasporti eccezionali) i dipendenti possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Tuttavia i lavori sopra menzionati devono essere giustificati da ragioni urgenti o a causa di disposizioni di polizia o altre autorità. Gli impieghi domenicali, festivi e notturni ad eccezione dei servizi di emergenza (interventi in caso d'incidenti, catastrofi naturali, ecc.) potranno avvenire solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Il lavoro festivo e notturno deve essere compensato secondo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro (LL).

In relazione al trasporto di cose, il lavoro eseguito all’infuori delle ore previste all’art. 14.3 è considerato notturno e deve essere compensato secondo quanto previsto dalla LL, segnatamente all’art. 17b cpv 1.

Per le prestazioni particolari, limitatamente ai servizi invernali, eseguite nell’arco delle 24 ore, il compenso considerato notturno sarà conteggiato nel seguente modo:

  • viene considerato lavoro diurno quello eseguito nella fascia oraria dalle 07.00 alle 18.00;
  • viene considerato lavoro notturno quello eseguito nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.00.

Articolo 16

Spesenentschädigung
11734

Se durante il servizio il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio che non sono dovute a propria colpa, ha diritto alle seguenti indennità:

Indennità Importo
a) per il pernottamento in cabina CHF 10.-
b) per il pranzo CHF 15.-;
c) per la cena CHF 15.- (se il rientro è previsto dopo le 20.00);
d) per la prima colazione CHF 5.- (se la partenza è prevista prima delle 6.00).


È facoltà del datore di lavoro di corrispondere al dipendente un forfait mensile di CHF 300.- per chi rientra regolarmente la sera al domicilio e di CHF 800.- per chi non rientra la sera a domicilio.

Per il pernottamento non in cabina, il dipendente ha diritto al risarcimento delle spese effettive, nella misura in cui le stesse siano comprovate e autorizzate.

Le spese devono essere notificate per iscritto al datore di lavoro dopo il ritorno dal viaggio, al più tardi entro la fine del corrente periodo di salario.

L’importo delle spese deve essere rimborsato al dipendente almeno con la paga successiva.

Per il trasporto di persone valgono le disposizioni di cui all’art. 13.1 e all’art. 13.3.

Articolo 13

Spesenentschädigung
11741

Se durante il servizio il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio che non sono dovute a propria colpa, ha diritto alle seguenti indennità:

Indennità Importo
a) per il pernottamento in cabina CHF 10.-
b) per il pranzo CHF 15.-;
c) per la cena CHF 15.- (se il rientro è previsto dopo le 20.00);
d) per la prima colazione CHF 5.- (se la partenza è prevista prima delle 6.00).


È facoltà del datore di lavoro di corrispondere al dipendente un forfait mensile di CHF 300.- per chi rientra regolarmente la sera al domicilio e di CHF 800.- per chi non rientra la sera a domicilio.

Per il pernottamento non in cabina, il dipendente ha diritto al risarcimento delle spese effettive, nella misura in cui le stesse siano comprovate e autorizzate.

Le spese devono essere notificate per iscritto al datore di lavoro dopo il ritorno dal viaggio, al più tardi entro la fine del corrente periodo di salario.

L’importo delle spese deve essere rimborsato al dipendente almeno con la paga successiva.

Per il trasporto di persone valgono le disposizioni di cui all’art. 13.1 e all’art. 13.3.

Articolo 13

Spesenentschädigung
11742

Se durante il servizio il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio che non sono dovute a propria colpa, ha diritto alle seguenti indennità:

Indennità Importo
a) per il pernottamento in cabina CHF 10.-
b) per il pranzo CHF 15.-;
c) per la cena CHF 15.- (se il rientro è previsto dopo le 20.00);
d) per la prima colazione CHF 5.- (se la partenza è prevista prima delle 6.00).


È facoltà del datore di lavoro di corrispondere al dipendente un forfait mensile di CHF 300.- per chi rientra regolarmente la sera al domicilio e di CHF 800.- per chi non rientra la sera a domicilio.

Per il pernottamento non in cabina, il dipendente ha diritto al risarcimento delle spese effettive, nella misura in cui le stesse siano comprovate e autorizzate.

Le spese devono essere notificate per iscritto al datore di lavoro dopo il ritorno dal viaggio, al più tardi entro la fine del corrente periodo di salario.

L’importo delle spese deve essere rimborsato al dipendente almeno con la paga successiva.

Per il trasporto di persone valgono le disposizioni di cui all’art. 13.1 e all’art. 13.3.

Articolo 13

Spesenentschädigung
11835

Se durante il servizio il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio che non sono dovute a propria colpa, ha diritto alle seguenti indennità:

Indennità Importo
a) per il pernottamento in cabina CHF 10.-
b) per il pranzo CHF 15.-;
c) per la cena CHF 15.- (se il rientro è previsto dopo le 20.00);
d) per la prima colazione CHF 5.- (se la partenza è prevista prima delle 6.00).


È facoltà del datore di lavoro di corrispondere al dipendente un forfait mensile di CHF 300.- per chi rientra regolarmente la sera al domicilio e di CHF 800.- per chi non rientra la sera a domicilio.

Per il pernottamento non in cabina, il dipendente ha diritto al risarcimento delle spese effettive, nella misura in cui le stesse siano comprovate e autorizzate.

Le spese devono essere notificate per iscritto al datore di lavoro dopo il ritorno dal viaggio, al più tardi entro la fine del corrente periodo di salario.

L’importo delle spese deve essere rimborsato al dipendente almeno con la paga successiva.

Per il trasporto di persone valgono le disposizioni di cui all’art. 13.1 e all’art. 13.3.

Articolo 13

Normalarbeitszeit
11734
Durata del lavoro

La durata della settimana del lavoro a tempo pieno è compresa tra un minimo di 45 e un massimo di 48 ore, ovvero tra 195 e 208 ore in media mensile e tra 2'340 e 2'496 ore all’anno. La durata settimanale del lavoro deve essere indicata nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00.

Gli autisti adibiti al trasporto di persone hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo pagati annualmente (domeniche e giorni festivi). Qualora le normative sulla durata del lavoro (OLR1 e OLR2) prevedano un numero maggiore di giorni di riposo, sarà applicata tale disciplina.

Non è consentito assegnare un giorno di riposo contemporaneamente a un giorno di vacanza o di compensazione.

Ripartizione del lavoro

Il datore di lavoro fissa il programma di lavoro nei limiti previsti dall’art. 14.

Una pausa giornaliera fino a 15 minuti è pagata come tempo di lavoro. Può essere svolta al mattino o al pomeriggio e deve essere svolta almeno un’ora prima del termine della giornata di lavoro.

Articoli 14.1, 14.3-14.5 e 15

Normalarbeitszeit
11741
Durata del lavoro

La durata della settimana del lavoro a tempo pieno è compresa tra un minimo di 45 e un massimo di 48 ore, ovvero tra 195 e 208 ore in media mensile e tra 2'340 e 2'496 ore all’anno. La durata settimanale del lavoro deve essere indicata nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00.

Gli autisti adibiti al trasporto di persone hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo pagati annualmente (domeniche e giorni festivi). Qualora le normative sulla durata del lavoro (OLR1 e OLR2) prevedano un numero maggiore di giorni di riposo, sarà applicata tale disciplina.

Non è consentito assegnare un giorno di riposo contemporaneamente a un giorno di vacanza o di compensazione.

Ripartizione del lavoro

Il datore di lavoro fissa il programma di lavoro nei limiti previsti dall’art. 14.

Una pausa giornaliera fino a 15 minuti è pagata come tempo di lavoro. Può essere svolta al mattino o al pomeriggio e deve essere svolta almeno un’ora prima del termine della giornata di lavoro.

Articoli 14.1, 14.3-14.5 e 15

Normalarbeitszeit
11742
Durata del lavoro

La durata della settimana del lavoro a tempo pieno è compresa tra un minimo di 45 e un massimo di 48 ore, ovvero tra 195 e 208 ore in media mensile e tra 2'340 e 2'496 ore all’anno. La durata settimanale del lavoro deve essere indicata nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00.

Gli autisti adibiti al trasporto di persone hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo pagati annualmente (domeniche e giorni festivi). Qualora le normative sulla durata del lavoro (OLR1 e OLR2) prevedano un numero maggiore di giorni di riposo, sarà applicata tale disciplina.

Non è consentito assegnare un giorno di riposo contemporaneamente a un giorno di vacanza o di compensazione.

Ripartizione del lavoro

Il datore di lavoro fissa il programma di lavoro nei limiti previsti dall’art. 14.

Una pausa giornaliera fino a 15 minuti è pagata come tempo di lavoro. Può essere svolta al mattino o al pomeriggio e deve essere svolta almeno un’ora prima del termine della giornata di lavoro.

Articoli 14.1, 14.3 – 14.5 e 15

Normalarbeitszeit
11835
Durata del lavoro

La durata della settimana del lavoro a tempo pieno è compresa tra un minimo di 45 e un massimo di 48 ore, ovvero tra 195 e 208 ore in media mensile e tra 2'340 e 2'496 ore all’anno. La durata settimanale del lavoro deve essere indicata nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00.

Gli autisti adibiti al trasporto di persone hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo pagati annualmente (domeniche e giorni festivi). Qualora le normative sulla durata del lavoro (OLR1 e OLR2) prevedano un numero maggiore di giorni di riposo, sarà applicata tale disciplina.

Non è consentito assegnare un giorno di riposo contemporaneamente a un giorno di vacanza o di compensazione.

Ripartizione del lavoro

Il datore di lavoro fissa il programma di lavoro nei limiti previsti dall’art. 14.

Una pausa giornaliera fino a 15 minuti è pagata come tempo di lavoro. Può essere svolta al mattino o al pomeriggio e deve essere svolta almeno un’ora prima del termine della giornata di lavoro.

Articoli 14.1, 14.3 – 14.5 e 15

Überstunden / Überzeit
11734

(…)

Sono considerate ore supplementari quelle che superano la durata settimanale del lavoro fissata all’art. 14, mentre è considerato lavoro straordinario quello che supera la durata massima della settimana lavorativa secondo la LL.

Per il singolo lavoratore le ore supplementari non possono superare le due ore al giorno. Oltre alle due ore supplementari possono venire effettuate al massimo due ore straordinarie, tranne nei giorni feriali liberi. Le ore straordinarie per anno civile non possono superare complessivamente le 140 ore.

Le ore supplementari, quelle che vanno oltre la durata normale del lavoro e sino a un massimo di 50 ore settimanali, possono essere accumulate e compensate con un congedo di pari durata da prendere, al più tardi, entro il mese di giugno dell’anno seguente a quello di conteggio, senza supplemento.

Il lavoro straordinario superiore alle cinquanta ore settimanali così come quelle non compensate nel termine di cui all’art. 17.4 devono essere retribuite con un supplemento del 25 %.

Per il pagamento delle ore supplementari o del lavoro straordinario (o notturno), il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per le ore mensili previste contrattualmente.

Articoli 17.2-17.6

Überstunden / Überzeit
11741

(…)

Sono considerate ore supplementari quelle che superano la durata settimanale del lavoro fissata all’art. 14, mentre è considerato lavoro straordinario quello che supera la durata massima della settimana lavorativa secondo la LL.

Per il singolo lavoratore le ore supplementari non possono superare le due ore al giorno. Oltre alle due ore supplementari possono venire effettuate al massimo due ore straordinarie, tranne nei giorni feriali liberi. Le ore straordinarie per anno civile non possono superare complessivamente le 140 ore.

Le ore supplementari, quelle che vanno oltre la durata normale del lavoro e sino a un massimo di 50 ore settimanali, possono essere accumulate e compensate con un congedo di pari durata da prendere, al più tardi, entro il mese di giugno dell’anno seguente a quello di conteggio, senza supplemento.

Il lavoro straordinario superiore alle cinquanta ore settimanali così come quelle non compensate nel termine di cui all’art. 17.4 devono essere retribuite con un supplemento del 25 %.

Per il pagamento delle ore supplementari o del lavoro straordinario (o notturno), il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per le ore mensili previste contrattualmente.

Articoli 17.2-17.6

Überstunden / Überzeit
11742

(…)

Sono considerate ore supplementari quelle che superano la durata settimanale del lavoro fissata all’art. 14, mentre è considerato lavoro straordinario quello che supera la durata massima della settimana lavorativa secondo la LL.

Per il singolo lavoratore le ore supplementari non possono superare le due ore al giorno. Oltre alle due ore supplementari possono venire effettuate al massimo due ore straordinarie, tranne nei giorni feriali liberi. Le ore straordinarie per anno civile non possono superare complessivamente le 140 ore.

Le ore supplementari, quelle che vanno oltre la durata normale del lavoro e sino a un massimo di 50 ore settimanali, possono essere accumulate e compensate con un congedo di pari durata da prendere, al più tardi, entro il mese di giugno dell’anno seguente a quello di conteggio, senza supplemento.

Il lavoro straordinario superiore alle cinquanta ore settimanali così come quelle non compensate nel termine di cui all’art. 17.4 devono essere retribuite con un supplemento del 25%.

Per il pagamento delle ore supplementari o del lavoro straordinario (o notturno), il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per le ore mensili previste contrattualmente.

Articoli 17.2 – 17.6

Überstunden / Überzeit
11835

(…)

Sono considerate ore supplementari quelle che superano la durata settimanale del lavoro fissata all’art. 14, mentre è considerato lavoro straordinario quello che supera la durata massima della settimana lavorativa secondo la LL.

Per il singolo lavoratore le ore supplementari non possono superare le due ore al giorno. Oltre alle due ore supplementari possono venire effettuate al massimo due ore straordinarie, tranne nei giorni feriali liberi. Le ore straordinarie per anno civile non possono superare complessivamente le 140 ore.

Le ore supplementari, quelle che vanno oltre la durata normale del lavoro e sino a un massimo di 50 ore settimanali, possono essere accumulate e compensate con un congedo di pari durata da prendere, al più tardi, entro il mese di giugno dell’anno seguente a quello di conteggio, senza supplemento.

Il lavoro straordinario superiore alle cinquanta ore settimanali così come quelle non compensate nel termine di cui all’art. 17.4 devono essere retribuite con un supplemento del 25%.

Per il pagamento delle ore supplementari o del lavoro straordinario (o notturno), il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per le ore mensili previste contrattualmente.

Articoli 17.2 – 17.6

Probezeit
11734

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Articolo 2.1

Probezeit
11741

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Articolo 2.1

Probezeit
11742

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Articolo 2.1

Probezeit
11835

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Articolo 2.1

Ferien
11734

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

  • 4 settimane lavorative dopo il compimento del 20.mo anno di età;
  • 5 settimane lavorative fino al compimento del 20.mo anno di età, nonché con 50 anni di età e 20 anni di servizio presso l’azienda.

Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, il diritto alle vacanze è proporzionato al lavoro prestato.

I dipendenti occupati nei trasporti mediante torpedoni (viaggi turistici) hanno diritto, oltre alle vacanze di cui all’art.18.1, ad un giorno di vacanza supplementare per ogni 10 giorni o frazioni di giorni di riposo che non cadono in domenica o in giorno festivo.

Per interruzioni di lavoro dovute a servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, servizio civile svizzero, malattia o infortunio senza colpa del lavoratore, di durata inferiore a due mesi nel corso dell’anno, non è ammessa una riduzione delle vacanze.

Quando le assenze superano i 2 mesi, la riduzione è effettuata nella proporzione di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto, se ha lavorato almeno 3 mesi.

Articolo 18

Ferien
11741

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

  • 4 settimane lavorative dopo il compimento del 20.mo anno di età;
  • 5 settimane lavorative fino al compimento del 20.mo anno di età, nonché con 50 anni di età e 20 anni di servizio presso l’azienda.

Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, il diritto alle vacanze è proporzionato al lavoro prestato.

I dipendenti occupati nei trasporti mediante torpedoni (viaggi turistici) hanno diritto, oltre alle vacanze di cui all’art.18.1, ad un giorno di vacanza supplementare per ogni 10 giorni o frazioni di giorni di riposo che non cadono in domenica o in giorno festivo.

Per interruzioni di lavoro dovute a servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, servizio civile svizzero, malattia o infortunio senza colpa del lavoratore, di durata inferiore a due mesi nel corso dell’anno, non è ammessa una riduzione delle vacanze.

Quando le assenze superano i 2 mesi, la riduzione è effettuata nella proporzione di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto, se ha lavorato almeno 3 mesi.

Articolo 18

Ferien
11742

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

  • 4 settimane lavorative dopo il compimento del 20.mo anno di età;
  • 5 settimane lavorative fino al compimento del 20.mo anno di età, nonché con 50 anni di età e 20 anni di servizio presso l’azienda.

Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, il diritto alle vacanze è proporzionato al lavoro prestato.

I dipendenti occupati nei trasporti mediante torpedoni (viaggi turistici) hanno diritto, oltre alle vacanze di cui all’art.18.1, ad un giorno di vacanza supplementare per ogni 10 giorni o frazioni di giorni di riposo che non cadono in domenica o in giorno festivo.

Per interruzioni di lavoro dovute a servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, servizio civile svizzero, malattia o infortunio senza colpa del lavoratore, di durata inferiore a due mesi nel corso dell’anno, non è ammessa una riduzione delle vacanze.

Quando le assenze superano i 2 mesi, la riduzione è effettuata nella proporzione di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto, se ha lavorato almeno 3 mesi.

Articolo 18

Ferien
11835

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

  • 4 settimane lavorative dopo il compimento del 20.mo anno di età;
  • 5 settimane lavorative fino al compimento del 20.mo anno di età, nonché con 50 anni di età e 20 anni di servizio presso l’azienda.

Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, il diritto alle vacanze è proporzionato al lavoro prestato.

I dipendenti occupati nei trasporti mediante torpedoni (viaggi turistici) hanno diritto, oltre alle vacanze di cui all’art.18.1, ad un giorno di vacanza supplementare per ogni 10 giorni o frazioni di giorni di riposo che non cadono in domenica o in giorno festivo.

Per interruzioni di lavoro dovute a servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, servizio civile svizzero, malattia o infortunio senza colpa del lavoratore, di durata inferiore a due mesi nel corso dell’anno, non è ammessa una riduzione delle vacanze.

Quando le assenze superano i 2 mesi, la riduzione è effettuata nella proporzione di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto, se ha lavorato almeno 3 mesi.

Articolo 18

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11734

Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:

   
per il proprio matrimonio 4 giorni
per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli 1 giorno
per la nascita di un figlio oltre all'art. 329g CO 2 giorni
per il decesso del coniuge o di un figlio 3 giorni
per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giorni
per il proprio trasloco (massimo uno all’anno) 1 giorno
per l’ispezione militare o la consegna dell’equipaggiamento ½ giornata o il tempo necessario
ongedo parentale, se maturato 5 anni di attività in seno all’azienda. I giorni non possono essere presi cumulativamente con i giorni di congedo di nascita. 3 giorni


Articolo 20

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11741

Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:

   
per il proprio matrimonio 4 giorni
per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli 1 giorno
per la nascita di un figlio oltre all'art. 329g CO 2 giorni
per il decesso del coniuge o di un figlio 3 giorni
per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giorni
per il proprio trasloco (massimo uno all’anno) 1 giorno
per l’ispezione militare o la consegna dell’equipaggiamento ½ giornata o il tempo necessario
ongedo parentale, se maturato 5 anni di attività in seno all’azienda. I giorni non possono essere presi cumulativamente con i giorni di congedo di nascita. 3 giorni


Articolo 20

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11742

Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:

   
per il proprio matrimonio 4 giorni
per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli 1 giorno
per la nascita di un figlio oltre all'art. 329g CO 2 giorni
per il decesso del coniuge o di un figlio 3 giorni
per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giorni
per il proprio trasloco (massimo uno all’anno) 1 giorno
per l’ispezione militare o la consegna dell’equipaggiamento ½ giornata o il tempo necessario
ongedo parentale, se maturato 5 anni di attività in seno all’azienda. I giorni non possono essere presi cumulativamente con i giorni di congedo di nascita. 3 giorni


Articolo 20

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11835

Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:

   
per il proprio matrimonio 4 giorni
per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli 1 giorno
per la nascita di un figlio oltre all'art. 329g CO 2 giorni
per il decesso del coniuge o di un figlio 3 giorni
per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giorni
per il proprio trasloco (massimo uno all’anno) 1 giorno
per l’ispezione militare o la consegna dell’equipaggiamento ½ giornata o il tempo necessario
ongedo parentale, se maturato 5 anni di attività in seno all’azienda. I giorni non possono essere presi cumulativamente con i giorni di congedo di nascita. 3 giorni


Articolo 20

Bezahlte Feiertage
11734

Ai dipendenti vengono riconosciute e retribuite le seguenti feste infrasettimanali;

  • Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Natale, S. Stefano, (feste parificate alle domeniche secondo la legge cantonale);
  • 1° maggio.

Articolo 21

Bezahlte Feiertage
11741

Ai dipendenti vengono riconosciute e retribuite le seguenti feste infrasettimanali;

  • Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Natale, S. Stefano, (feste parificate alle domeniche secondo la legge cantonale);
  • 1° maggio.

Articolo 21

Bezahlte Feiertage
11742

Ai dipendenti vengono riconosciute e retribuite le seguenti feste infrasettimanali;

  • Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Natale, S. Stefano, (feste parificate alle domeniche secondo la legge cantonale);
  • 1° maggio.

Articolo 21

Bezahlte Feiertage
11835

Ai dipendenti vengono riconosciute e retribuite le seguenti feste infrasettimanali;

  • Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Natale, S. Stefano, (feste parificate alle domeniche secondo la legge cantonale);
  • 1° maggio.

Articolo 21

Krankheit
11734

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti, per la perdita di salario in caso di malattia (…) (Appendice 3).

Condizioni base:

  1. prestazioni d’indennità malattia all’80% del salario lordo dal terzo giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno di inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Il datore di lavoro non si assume i costi del salario per i primi due giorni di carenza;
  2. il datore di lavoro può concordare con l’assicurazione un periodo d’attesa (differimento) fino a un massimo di 30 giorni. In questo periodo il datore di lavoro prende a carico i costi del salario in ragione di almeno l’80 % dello stipendio;
  3. i premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità sono paritetici e quindi vanno sostenuti al 50% dal datore di lavoro e al 50% dal dipendente;
  4. nel caso in cui le parti contrattuali (datore di lavoro e assicuratore) decidessero  di prevedere nel contratto una partecipazione agli utili, il datore di lavoro deve far beneficiare i dipendenti di un eventuale ristorno nella misura del 50% dello stesso.

Responsabilità del datore di lavoro per collaboratori non assicurati: retribuzione secondo l’art. 324a CO per i lavoratori che non possono essere assicurati con copertura completa. Il datore di lavoro non risponde nei casi in cui l’assicuratore rifiuti prestazioni per violazioni delle condizioni assicurative ascrivibili al lavoratore, sempre che dimostri che nessuna colpa gli è imputabile.

In caso di assenza per malattia, il datore di lavoro può ordinare, a sue spese, una visita di controllo presso un medico di sua fiducia.

Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza
Prestazioni

(…)

Il datore di lavoro deve garantire in particolare le seguenti prestazioni minime:

  1. Prestazioni d’indennità malattia all’80 % del salario lordo dal 3° giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno in inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Le indennità devono essere versate anche dopo il termine del contratto di lavoro e devono essere riconosciute anche per casi iniziati durante i contratti a termine e periodi di prova.
  2. Recidive/ricadute: la recidiva di una malattia deve essere considerata, per quanto riguarda le prestazioni, come un nuovo caso di malattia, se l’assicurato, prima dell’insorgere della recidiva, è stato ininterrottamente abile al lavoro per 180 giorni.
  3. Il periodo d’attesa (differimento) concordato non deve essere riapplicato se entro 180 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

(…)

  1. Incapacità parziale al lavoro: l’indennità giornaliera di malattia deve essere corrisposta a partire da un’incapacità lavorativa del 25%.
  2. Passaggio all’assicurazione individuale: all’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità perdita di guadagno in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 gg, di passare all’assicurazione individuale. I lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio:
    1. il diritto deve essere garantito anche per i contratti a termine per i casi iniziati durante la disdetta nel periodo di prova e per il personale di servizio occupato occasionalmente;
    2. l’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo delle indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni. Non è consentito formulare nuove riserve assicurative.

(…)

  1. Tasso di premio unico: Tasso di premio unico per donna/uomo.
  2. Esonero del pagamento dei premi durante la malattia: Durante la malattia l'assicurato è esonerato dall'obbligo del pagamento dei premi.
  3. L’indennità perdita guadagno malattia viene calcolata, proporzionalmente al grado di inabilità al lavoro, in base all’ultimo salario versato (calcolato sui 12 mesi precedenti, tredicesima compresa) prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

(…)

  1. Validità territoriale
    • L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).
    • Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
    • Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
    • Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato residente, che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato e residente nel suo abituale domicilio e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.
  1. Modifiche periodiche del contratto collettivo riguardanti l’art. 9 del CCL “indennità perdita di guadagno malattia”, sarà concesso al datore di lavoro di adeguare le coperture entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove condizioni dichiarate di obbligatorietà generale, tuttavia i contratti assicurativi potranno rimanere in vigore e invariati fino alla scadenza contrattuale. (…).

Articolo 9; Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza

Krankheit
11741

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti, per la perdita di salario in caso di malattia (…) (Appendice 3).

Condizioni base:

  1. prestazioni d’indennità malattia all’80% del salario lordo dal terzo giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno di inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Il datore di lavoro non si assume i costi del salario per i primi due giorni di carenza;
  2. il datore di lavoro può concordare con l’assicurazione un periodo d’attesa (differimento) fino a un massimo di 30 giorni. In questo periodo il datore di lavoro prende a carico i costi del salario in ragione di almeno l’80 % dello stipendio;
  3. i premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità sono paritetici e quindi vanno sostenuti al 50% dal datore di lavoro e al 50% dal dipendente;
  4. nel caso in cui le parti contrattuali (datore di lavoro e assicuratore) decidessero  di prevedere nel contratto una partecipazione agli utili, il datore di lavoro deve far beneficiare i dipendenti di un eventuale ristorno nella misura del 50% dello stesso.

Responsabilità del datore di lavoro per collaboratori non assicurati: retribuzione secondo l’art. 324a CO per i lavoratori che non possono essere assicurati con copertura completa. Il datore di lavoro non risponde nei casi in cui l’assicuratore rifiuti prestazioni per violazioni delle condizioni assicurative ascrivibili al lavoratore, sempre che dimostri che nessuna colpa gli è imputabile.

In caso di assenza per malattia, il datore di lavoro può ordinare, a sue spese, una visita di controllo presso un medico di sua fiducia.

Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza
Prestazioni

(…)

Il datore di lavoro deve garantire in particolare le seguenti prestazioni minime:

  1. Prestazioni d’indennità malattia all’80 % del salario lordo dal 3° giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno in inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Le indennità devono essere versate anche dopo il termine del contratto di lavoro e devono essere riconosciute anche per casi iniziati durante i contratti a termine e periodi di prova.
  2. Recidive/ricadute: la recidiva di una malattia deve essere considerata, per quanto riguarda le prestazioni, come un nuovo caso di malattia, se l’assicurato, prima dell’insorgere della recidiva, è stato ininterrottamente abile al lavoro per 180 giorni.
  3. Il periodo d’attesa (differimento) concordato non deve essere riapplicato se entro 180 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

(…)

  1. Incapacità parziale al lavoro: l’indennità giornaliera di malattia deve essere corrisposta a partire da un’incapacità lavorativa del 25%.
  2. Passaggio all’assicurazione individuale: all’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità perdita di guadagno in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 gg, di passare all’assicurazione individuale. I lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio:
    1. il diritto deve essere garantito anche per i contratti a termine per i casi iniziati durante la disdetta nel periodo di prova e per il personale di servizio occupato occasionalmente;
    2. l’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo delle indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni. Non è consentito formulare nuove riserve assicurative.

(…)

  1. Tasso di premio unico: Tasso di premio unico per donna/uomo.
  2. Esonero del pagamento dei premi durante la malattia: Durante la malattia l'assicurato è esonerato dall'obbligo del pagamento dei premi.
  3. L’indennità perdita guadagno malattia viene calcolata, proporzionalmente al grado di inabilità al lavoro, in base all’ultimo salario versato (calcolato sui 12 mesi precedenti, tredicesima compresa) prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

(…)

  1. Validità territoriale
    • L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).
    • Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
    • Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
    • Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato residente, che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato e residente nel suo abituale domicilio e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.
  1. Modifiche periodiche del contratto collettivo riguardanti l’art. 9 del CCL “indennità perdita di guadagno malattia”, sarà concesso al datore di lavoro di adeguare le coperture entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove condizioni dichiarate di obbligatorietà generale, tuttavia i contratti assicurativi potranno rimanere in vigore e invariati fino alla scadenza contrattuale. (…).

Articolo 9; Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza

Krankheit
11742

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti, per la perdita di salario in caso di malattia (…) (Appendice 3).

Condizioni base:

  1. prestazioni d’indennità malattia all’80% del salario lordo dal terzo giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno di inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Il datore di lavoro non si assume i costi del salario per i primi due giorni di carenza;
  2. il datore di lavoro può concordare con l’assicurazione un periodo d’attesa (differimento) fino a un massimo di 30 giorni. In questo periodo il datore di lavoro prende a carico i costi del salario in ragione di almeno l’80 % dello stipendio;
  3. i premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità sono paritetici e quindi vanno sostenuti al 50% dal datore di lavoro e al 50% dal dipendente;
  4. nel caso in cui le parti contrattuali (datore di lavoro e assicuratore) decidessero  di prevedere nel contratto una partecipazione agli utili, il datore di lavoro deve far beneficiare i dipendenti di un eventuale ristorno nella misura del 50% dello stesso.

Responsabilità del datore di lavoro per collaboratori non assicurati: retribuzione secondo l’art. 324a CO per i lavoratori che non possono essere assicurati con copertura completa. Il datore di lavoro non risponde nei casi in cui l’assicuratore rifiuti prestazioni per violazioni delle condizioni assicurative ascrivibili al lavoratore, sempre che dimostri che nessuna colpa gli è imputabile.

In caso di assenza per malattia, il datore di lavoro può ordinare, a sue spese, una visita di controllo presso un medico di sua fiducia.

Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza
Prestazioni

(…)

Il datore di lavoro deve garantire in particolare le seguenti prestazioni minime:

  1. Prestazioni d’indennità malattia all’80 % del salario lordo dal 3° giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno in inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Le indennità devono essere versate anche dopo il termine del contratto di lavoro e devono essere riconosciute anche per casi iniziati durante i contratti a termine e periodi di prova.
  2. Recidive/ricadute: la recidiva di una malattia deve essere considerata, per quanto riguarda le prestazioni, come un nuovo caso di malattia, se l’assicurato, prima dell’insorgere della recidiva, è stato ininterrottamente abile al lavoro per 180 giorni.
  3. Il periodo d’attesa (differimento) concordato non deve essere riapplicato se entro 180 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

(…)

  1. Incapacità parziale al lavoro: l’indennità giornaliera di malattia deve essere corrisposta a partire da un’incapacità lavorativa del 25%.
  2. Passaggio all’assicurazione individuale: all’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità perdita di guadagno in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 gg, di passare all’assicurazione individuale. I lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio:
    1. il diritto deve essere garantito anche per i contratti a termine per i casi iniziati durante la disdetta nel periodo di prova e per il personale di servizio occupato occasionalmente;
    2. l’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo delle indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni. Non è consentito formulare nuove riserve assicurative.

(…)

  1. Tasso di premio unico: Tasso di premio unico per donna/uomo.
  2. Esonero del pagamento dei premi durante la malattia: Durante la malattia l'assicurato è esonerato dall'obbligo del pagamento dei premi.
  3. L’indennità perdita guadagno malattia viene calcolata, proporzionalmente al grado di inabilità al lavoro, in base all’ultimo salario versato (calcolato sui 12 mesi precedenti, tredicesima compresa) prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

(…)

  1. Validità territoriale
    • L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).
    • Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
    • Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
    • Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato residente, che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato e residente nel suo abituale domicilio e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.
  1. Modifiche periodiche del contratto collettivo riguardanti l’art. 9 del CCL “indennità perdita di guadagno malattia”, sarà concesso al datore di lavoro di adeguare le coperture entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove condizioni dichiarate di obbligatorietà generale, tuttavia i contratti assicurativi potranno rimanere in vigore e invariati fino alla scadenza contrattuale. (…).

Articolo 9; Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza

Krankheit
11835

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti, per la perdita di salario in caso di malattia (…) (Appendice 3).

Condizioni base:

  1. prestazioni d’indennità malattia all’80% del salario lordo dal terzo giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno di inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Il datore di lavoro non si assume i costi del salario per i primi due giorni di carenza;
  2. il datore di lavoro può concordare con l’assicurazione un periodo d’attesa (differimento) fino a un massimo di 30 giorni. In questo periodo il datore di lavoro prende a carico i costi del salario in ragione di almeno l’80 % dello stipendio;
  3. i premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità sono paritetici e quindi vanno sostenuti al 50% dal datore di lavoro e al 50% dal dipendente;
  4. nel caso in cui le parti contrattuali (datore di lavoro e assicuratore) decidessero  di prevedere nel contratto una partecipazione agli utili, il datore di lavoro deve far beneficiare i dipendenti di un eventuale ristorno nella misura del 50% dello stesso.

Responsabilità del datore di lavoro per collaboratori non assicurati: retribuzione secondo l’art. 324a CO per i lavoratori che non possono essere assicurati con copertura completa. Il datore di lavoro non risponde nei casi in cui l’assicuratore rifiuti prestazioni per violazioni delle condizioni assicurative ascrivibili al lavoratore, sempre che dimostri che nessuna colpa gli è imputabile.

In caso di assenza per malattia, il datore di lavoro può ordinare, a sue spese, una visita di controllo presso un medico di sua fiducia.

Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza
Prestazioni

(…)

Il datore di lavoro deve garantire in particolare le seguenti prestazioni minime:

  1. Prestazioni d’indennità malattia all’80 % del salario lordo dal 3° giorno di inabilità e il 90 % del salario lordo a partire dal 91° giorno in inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Le indennità devono essere versate anche dopo il termine del contratto di lavoro e devono essere riconosciute anche per casi iniziati durante i contratti a termine e periodi di prova.
  2. Recidive/ricadute: la recidiva di una malattia deve essere considerata, per quanto riguarda le prestazioni, come un nuovo caso di malattia, se l’assicurato, prima dell’insorgere della recidiva, è stato ininterrottamente abile al lavoro per 180 giorni.
  3. Il periodo d’attesa (differimento) concordato non deve essere riapplicato se entro 180 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

(…)

  1. Incapacità parziale al lavoro: l’indennità giornaliera di malattia deve essere corrisposta a partire da un’incapacità lavorativa del 25%.
  2. Passaggio all’assicurazione individuale: all’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità perdita di guadagno in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 gg, di passare all’assicurazione individuale. I lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio:
    1. il diritto deve essere garantito anche per i contratti a termine per i casi iniziati durante la disdetta nel periodo di prova e per il personale di servizio occupato occasionalmente;
    2. l’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo delle indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni. Non è consentito formulare nuove riserve assicurative.

(…)

  1. Tasso di premio unico: Tasso di premio unico per donna/uomo.
  2. Esonero del pagamento dei premi durante la malattia: Durante la malattia l'assicurato è esonerato dall'obbligo del pagamento dei premi.
  3. L’indennità perdita guadagno malattia viene calcolata, proporzionalmente al grado di inabilità al lavoro, in base all’ultimo salario versato (calcolato sui 12 mesi precedenti, tredicesima compresa) prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

(…)

  1. Validità territoriale
    • L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).
    • Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
    • Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
    • Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato residente, che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato e residente nel suo abituale domicilio e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.
  1. Modifiche periodiche del contratto collettivo riguardanti l’art. 9 del CCL “indennità perdita di guadagno malattia”, sarà concesso al datore di lavoro di adeguare le coperture entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove condizioni dichiarate di obbligatorietà generale, tuttavia i contratti assicurativi potranno rimanere in vigore e invariati fino alla scadenza contrattuale. (…).

Articolo 9; Appendice 3 – Complemento all’art 9: salario in caso di malattia e gravidanza

Unfall
11734

(…)

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi il pagamento dei tre giorni di carenza previsti dalla LAINF all’80%.

Articolo 11.3

Unfall
11741

(…)

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi il pagamento dei tre giorni di carenza previsti dalla LAINF all’80%.

Articolo 11.3

Unfall
11742

(…)

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi il pagamento dei tre giorni di carenza previsti dalla LAINF all’80%.

Articolo 11.3

Unfall
11835

(…)

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi il pagamento dei tre giorni di carenza previsti dalla LAINF all’80%.

Articolo 11.3

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
11734

Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta ad almeno l'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).

Articolo 10

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
11741

Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta ad almeno l'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).

Articolo 10

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
11742

Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta ad almeno l'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).

Articolo 10

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
11835

Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta ad almeno l'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).

Articolo 10

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11734

In caso di assenza per servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, oppure servizio civile svizzero, se il rapporto di lavoro ha una durata superiore a tre mesi o è stipulato per almeno tre mesi, il dipendente ha diritto alla seguente indennità:

  • un salario completo (100%) per le prime tre settimane.

Al lavoratore spetta l’indennità IPG a partire dalla 4a settimana

Articolo 12

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11741

In caso di assenza per servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, oppure servizio civile svizzero, se il rapporto di lavoro ha una durata superiore a tre mesi o è stipulato per almeno tre mesi, il dipendente ha diritto alla seguente indennità:

  • un salario completo (100%) per le prime tre settimane.

Al lavoratore spetta l’indennità IPG a partire dalla 4a settimana

Articolo 12

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11742

In caso di assenza per servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, oppure servizio civile svizzero, se il rapporto di lavoro ha una durata superiore a tre mesi o è stipulato per almeno tre mesi, il dipendente ha diritto alla seguente indennità:

  • un salario completo (100%) per le prime tre settimane.

Al lavoratore spetta l’indennità IPG a partire dalla 4a settimana

Articolo 12

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11835

In caso di assenza per servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, oppure servizio civile svizzero, se il rapporto di lavoro ha una durata superiore a tre mesi o è stipulato per almeno tre mesi, il dipendente ha diritto alla seguente indennità:

  • un salario completo (100%) per le prime tre settimane.

Al lavoratore spetta l’indennità IPG a partire dalla 4a settimana

Articolo 12

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11734
Contributi paritetici

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori sono sottoposti al pagamento di un contributo paritetico per coprire i costi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Lavoratori (apprendisti esclusi)

tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari a CHF 18.- al mese (CHF 216.- annui). La deduzione avviene mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario:

  • è fatto divieto al datore di lavoro di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori;
  • il datore di lavoro è responsabile del pagamento in caso di mancata trattenuta sul salario.
Datori di lavoro tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari a Fr. 15.- al mese (Fr. 180.- annui) per dipendente.


I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni.

Proventi e destinazioni

L'introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:

(…)

  1. per le spese di formazione continua e perfezionamento professionale;
  2. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articoli 37 e 38

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11741
Contributi paritetici

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori sono sottoposti al pagamento di un contributo paritetico per coprire i costi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Lavoratori (apprendisti esclusi)

tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari a CHF 18.- al mese (CHF 216.- annui). La deduzione avviene mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario:

  • è fatto divieto al datore di lavoro di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori;
  • il datore di lavoro è responsabile del pagamento in caso di mancata trattenuta sul salario.
Datori di lavoro tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari a Fr. 15.- al mese (Fr. 180.- annui) per dipendente.


I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni.

Proventi e destinazioni

L'introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:

(…)

  1. per le spese di formazione continua e perfezionamento professionale;
  2. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articoli 37 e 38

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11742
Contributi paritetici

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori sono sottoposti al pagamento di un contributo paritetico per coprire i costi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Lavoratori (apprendisti esclusi)

tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari a CHF 18.- al mese (CHF 216.- annui). La deduzione avviene mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario:

  • è fatto divieto al datore di lavoro di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori;
  • il datore di lavoro è responsabile del pagamento in caso di mancata trattenuta sul salario.
Datori di lavoro tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari a Fr. 15.- al mese (Fr. 180.- annui) per dipendente.


I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni.

Proventi e destinazioni

L'introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:

(…)

  1. per le spese di formazione continua e perfezionamento professionale;
  2. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articoli 37 e 38

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11835
Contributi paritetici

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori sono sottoposti al pagamento di un contributo paritetico per coprire i costi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Lavoratori (apprendisti esclusi)

tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari a CHF 18.- al mese (CHF 216.- annui). La deduzione avviene mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario:

  • è fatto divieto al datore di lavoro di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori;
  • il datore di lavoro è responsabile del pagamento in caso di mancata trattenuta sul salario.
Datori di lavoro tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari a Fr. 15.- al mese (Fr. 180.- annui) per dipendente.


I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni.

Proventi e destinazioni

L'introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:

(…)

  1. per le spese di formazione continua e perfezionamento professionale;
  2. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articoli 37 e 38

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11734

(…)

L’uso dell’alcool durante il lavoro è vietato. Per gli autisti fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 27.3

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11741

(…)

L’uso dell’alcool durante il lavoro è vietato. Per gli autisti fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 27.3

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11742

(…)

L’uso dell’alcool durante il lavoro è vietato. Per gli autisti fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 27.3

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11835

(…)

L’uso dell’alcool durante il lavoro è vietato. Per gli autisti fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 27.3

Kündigungsfrist
11734

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, da ambo le parti, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preavviso:

  1. un mese nel primo anno di servizio;
  2. due mesi tra il secondo e il nono anno di servizio;
  3. tre mesi in seguito.

Articolo 2

Kündigungsfrist
11741

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, da ambo le parti, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preavviso:

  1. un mese nel primo anno di servizio;
  2. due mesi tra il secondo e il nono anno di servizio;
  3. tre mesi in seguito.

Articolo 2

Kündigungsfrist
11742

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, da ambo le parti, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preavviso:

  1. un mese nel primo anno di servizio;
  2. due mesi tra il secondo e il nono anno di servizio;
  3. tre mesi in seguito.

Articolo 2

Kündigungsfrist
11835

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.

Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, da ambo le parti, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preavviso:

  1. un mese nel primo anno di servizio;
  2. due mesi tra il secondo e il nono anno di servizio;
  3. tre mesi in seguito.

Articolo 2

Arbeitnehmervertretung
11734

sindacato OCST

Les Routiers Suisses (LRS) Regione Ticino e Moesano

Arbeitnehmervertretung
11741

sindacato OCST

Les Routiers Suisses (LRS) Regione Ticino e Moesano

Arbeitnehmervertretung
11742

sindacato OCST

Les Routiers Suisses (LRS) Regione Ticino e Moesano

Arbeitnehmervertretung
11835

sindacato OCST

Les Routiers Suisses (LRS) Regione Ticino e Moesano

Arbeitgebervertretung
11734

ASTAG sezione Ticino

Arbeitgebervertretung
11741

ASTAG sezione Ticino

Arbeitgebervertretung
11742

ASTAG sezione Ticino

Arbeitgebervertretung
11835

ASTAG sezione Ticino

Paritätische Organe
11734

(…) è designata una Commissione Paritetica Cantonale (...).

(…)

La CPC è competente per trattare tutte le questioni derivanti dall’applicazione del presente CCL (…).

(…)

Articoli 34.1 e 34.3

Paritätische Organe
11741

(…) è designata una Commissione Paritetica Cantonale (...).

(…)

La CPC è competente per trattare tutte le questioni derivanti dall’applicazione del presente CCL (…).

(…)

Articoli 34.1 e 34.3

Paritätische Organe
11742

(…) è designata una Commissione Paritetica Cantonale (...).

(…)

La CPC è competente per trattare tutte le questioni derivanti dall’applicazione del presente CCL (…).

(…)

Articoli 34.1 e 34.3

Paritätische Organe
11835

(…) è designata una Commissione Paritetica Cantonale (...).

(…)

La CPC è competente per trattare tutte le questioni derivanti dall’applicazione del presente CCL (…).

(…)

Articoli 34.1 e 34.3

Aufgaben paritätische Organe
11734

La CPC ha i seguenti compiti:

  1. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
  2. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
  3. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
  4. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
  5. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
  6. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10'000.-;
  7. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale a persone o enti assoggettati dal presente CCL ai sensi dell’art. 30.2.

Articolo 34.6

Aufgaben paritätische Organe
11741

La CPC ha i seguenti compiti:

  1. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
  2. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
  3. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
  4. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
  5. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
  6. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10'000.-;
  7. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale a persone o enti assoggettati dal presente CCL ai sensi dell’art. 30.2.

Articolo 34.6

Aufgaben paritätische Organe
11742

La CPC ha i seguenti compiti:

  1. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
  2. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
  3. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
  4. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
  5. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
  6. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10'000.-;
  7. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale a persone o enti assoggettati dal presente CCL ai sensi dell’art. 30.2.

Articolo 34.6

Aufgaben paritätische Organe
11835

La CPC ha i seguenti compiti:

  1. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
  2. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
  3. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
  4. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
  5. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
  6. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10'000.-;
  7. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale a persone o enti assoggettati dal presente CCL ai sensi dell’art. 30.2.

Articolo 34.6

Folge bei Vertragsverletzung
11734

Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla CPC potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della commissione stessa con una multa sino ad un massimo di CHF 10'000.- secondo la gravità dell’infrazione.

L’incasso della sanzione è di competenza della segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.

Articolo 35

Folge bei Vertragsverletzung
11741

Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla CPC potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della commissione stessa con una multa sino ad un massimo di CHF 10'000.- secondo la gravità dell’infrazione.

L’incasso della sanzione è di competenza della segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.

Articolo 35

Folge bei Vertragsverletzung
11742

Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla CPC potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della commissione stessa con una multa sino ad un massimo di CHF 10'000.- secondo la gravità dell’infrazione.

L’incasso della sanzione è di competenza della segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.

Articolo 35

Folge bei Vertragsverletzung
11835

Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla CPC potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della commissione stessa con una multa sino ad un massimo di CHF 10'000.- secondo la gravità dell’infrazione.

L’incasso della sanzione è di competenza della segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.

Articolo 35

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Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.12822 10.01.2024 10.01.2024
2.12820 20.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.11835 28.09.2022 28.09.2022
1.11742 07.07.2022 07.07.2022
1.11741 07.07.2022 07.07.2022
1.11734 30.06.2022 01.09.2021