CCL per il ramo pittura e gessatura per la svizzera tedesca e per il ticino

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.04.2020 fino al 31.03.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2020 fino al 31.03.2021
Ultime modifiche
Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2020: nuovo CCL con numerose modifiche
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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ZH (ecc. dei gessatori di Zurigo Città), BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, JU, e per il ramo della pittura del canton Ticino

Campo d'applicazione geografico
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Valido per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del canton Ticino. L'art. 20 del CCL non trova applicazione per il Canton Ticino.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione aziendale
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È valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura tutti i lavori professionali elencati dall'art. 24.

Ramo della pittura

Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni: 
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee. 

I lavori professionali comprendono tra l'altro: 
l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Ramo della gessatura

Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni: 
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate. 

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura: 
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.  

Articoli 1.2 e 24

Campo d'applicazione personale
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È valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici (di seguito indicati solo con «datore di lavoro» e «lavoratori») delle aziende o dei reparti aziendali di cui all’art. 1.2., ad eccezione degli impiegati dufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un’impresa, nonché degli apprendisti.

Articolo 1.3

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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L’obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del canton Ticino. L’articolo 20 del Contratto collettivo di lavoro non trova applicazione per il Canton Ticino.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valide per tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) del ramo pittura e gessatura. Sono considerati aziende e reparti aziendali quelli che eseguono

  1. lavori di applicazione di pittura, materiali di rivestimento e materiali strutturali, di posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, di applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, di abbellimento e manutenzione di edifici, parti di costruzioni, installazioni ed oggetti nonché la loro protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici (lavori di pittura);
  2. lavori di costruzione di pareti, soffitti e pavimenti, di rivestimento, di isolazione di ogni genere, d’intonacatura interna ed esterna, di stuccatura, di risanamento di edifici nonché di protezione di edifici e oggetti contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi (lavori di gessatura).

Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda di cui al capoverso 2.

Ne sono esclusi:

  1. gli impiegati d’ufficio,
  2. le persone appartenenti alla categoria professionale che esercitano una funzione dirigenziale superiore come ad esempio il direttore di un’impresa,
  3. gli apprendisti.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.3

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Il presente Contratto collettivo di lavoro entra in vigore alla stessa data del corrispondente decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CCL ed è valido fino al 31 marzo 2025. Il termine di disdetta è di un mese. Se il contratto non viene disdetto rimane in vigore per un altro anno.

Articolo 5

Informazioni organo paritetico
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Commissione professionale paritetica centrale (CPPC)

Strassburgstrasse 11
Postfach 3276
8021 Zürich CH
044 295 30 65
info@zpbk.ch
 

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
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ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori

Oberwiesenstrasse 2
Postfach
8304 Wallisellen
tel +41 43 233 49 00
fax +41 43 233 49 01
info@smgv.ch

Salari / salari minimi
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Sulla base degli inquadramenti effettuati, sono dovuti i seguenti salari minimi (lordi, CHF). Per il personale occupato a tempo parziale il salario minimo viene calcolato in proporzione al grado di occupazione.

Salari base (salari minimi) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2022)
Categoria salariale Pittori Gessatori
V Capi operai CHF 5'644.– CHF 5'856.–
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale CHF 4'951.– CHF 5'167.–
B Lavoratori qualificati CHF 4'567.– CHF 4'741.–
C Manovali CHF 4'354.– CHF 4'515.–
D Estranei al ramo CHF 4'072.– CHF 4'183.–
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio CHF 4'251.– CHF 4'413.–
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'486.– CHF 4'647.–
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'750.– CHF 4'966.–
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio CHF 3'904.– CHF 4'047.–
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'126.– CHF 4'282.–
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'346.– CHF 4'512.–
 
Con effetto al 1° aprile 2023, per ogni categoria salariale sono dovuti i seguenti salari minimi (lordi, CHF; dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2023):
Categoria salariale Pittori Gessatori
V Capi operai CHF 5'669.– CHF 5'881.–
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale CHF 4'976.– CHF 5'192.–
B Lavoratori qualificati CHF 4'592.– CHF 4'766.–
C Manovali CHF 4'379.– CHF 4'540.–
D Estranei al ramo CHF 4'097.– CHF 4'208.–
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio CHF 4'276.– CHF 4'438.–
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'511.– CHF 4'672.–
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'775.– CHF 4'991.–
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio CHF 3'929.– CHF 4'072.–
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'151.– CHF 4'307.–
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'371.– CHF 4'537.–

 

Con effetto al 1° aprile 2024, per ogni categoria salariale sono dovuti i seguenti salari minimi (lordi, CHF; dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024):
Categoria salariale Pittori Gessatori
V Capi operai CHF 5'694.– CHF 5'906.–
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale CHF 5'001.– CHF 5'217.–
B Lavoratori qualificati CHF 4'617.– CHF 4'791.–
C Manovali CHF 4'404.– CHF 4'565.–
D Estranei al ramo CHF 4'122.– CHF 4'233.–
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio CHF 4'301.– CHF 4'463.–
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'536.– CHF 4'697.–
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'800.– CHF 5'016.–
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio CHF 3'954.– CHF 4'097.–
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'176.– CHF 4'332.–
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'396.– CHF 4'562.–

 



Le disposizioni salariali delle categorie B, C e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori dall’età di 18 anni compiuti.

Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d’intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d’essa, d’intesa con la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.

Divieto del lavoro a cottimo

Nel settore pittura e gessatura è vietato il lavoro a cottimo. Per lavoro a cottimo si intende qualsiasi attività la cui retribuzione non dipende dal tempo, bensì dalla quantità del lavoro svolto o dal successo lavorativo. 
Versamenti o premi subordinati non vengono considerati come lavoro a cottimo.

Articoli 9.3 e 21

Categorie salariali
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Inquadramento

I lavoratori sottoposti (…) al momento dell’assunzione vengono inquadrati in base alla loro attività, funzione e qualifica professionale. L’inquadramento deve essere annotato nel conteggio salariale.

Categoria  
V – Capi operai Vengono considerati capi operai e/o inquadrati come tali, quei lavoratori che hanno concluso con esito positivo una scuola riconosciuta per capi operai ASIPG o che dispongono di una formazione equivalente acquisita nell'UE e che vengono riconosciuti come tali e come tali occupati dal datore di lavoro. I lavoratori finora occupati dal datore di lavoro come capi operai mantengono tale qualifica.
A – Lavoratori qualificati con certificato di capacità Vengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura/gessatura che hanno concluso l’apprendistato di pittore o gessatore AFC dopo 3 anni di esperienza professionale (art. 38 della Legge federale sulla formazione professionale [RS 412.10]) e tutti i lavoratori con qualifica equivalente che svolgono in modo autonomo lavori del ramo di cui all’art. 24 del Contratto collettivo di lavoro. I lavoratori che hanno concluso apprendistati diversi, ad es i doratori, non vengono considerati automaticamente lavoratori qualificati con certificato di capacità.
B – Lavoratori qualificati Sono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura/gessatura, ma non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità. Per diplomati CFP (formazioni professionali di base biennali con certificato federale di formazione pratica), dopo 3 anni d’esperienza professionale nel ramo, avviene automaticamente la promozione in categoria B.
C – Manovali Sono considerati manovali tutti i lavoratori che durante un periodo di 4 anni al massimo effettuano dei lavori ausiliari nel ramo della pittura e gessatura. Trascorsi questi 4 anni, avviene automaticamente la promozione nella categoria B.
D – Estranei al ramo Lavoratori senza esperienza professionale nel ramo dei pittori o gessatori sono considerati estranei al ramo durante i primi 12 mesi del rapporto di lavoro. Di seguito avviene la promozione automatica nella categoria C (Manovali).

Articolo 9.1
Aumento salariale
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A partire dall’entrata in vigore del CCL per effetto del decreto che conferisce obbligatorietà generale al contratto nonché al 1° aprile 2023 e al 1° aprile 2024, i salari effettivi (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) di tutti i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro registrano un aumento generale di CHF 50.– franchi al mese in tutte le categorie

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento gene­rale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'arti­colo 9.4 del CCL.

Articolo 9.4; Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 4

Tredicesima mensilità
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I lavoratori beneficiano di un intero ulteriore salario mensile medio. Questo sarà pagato alla fine dell’anno o – proporzionalmente – due volte all’anno in giugno e in dicembre.

I lavoratori il cui rapporto di lavoro dal momento dell’assunzione non è durato almeno un mese, non hanno diritto alla 13a mensilità. Inoltre, il lavoratore non può far valere alcuna pretesa se non ha disdetto correttamente il rapporto di lavoro o se gli è stata data una disdetta senza preavviso per cause gravi.

Se il rapporto di lavoro viene disdetto normalmente nel corso dell’anno civile ed è durato almeno un mese, il lavoratore ha diritto al versamento della 13a mensilità pro rata temporis. In tal caso, la 13a mensilità viene versata con l’ultima paga.

Articolo 9.6
Versamento del salario
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Generalmente la retribuzione avviene su base mensile (in base alle ore). Il conteggio del salario viene effettuato mensilmente. Il salario e il rimborso spese devono essere versati mensilmente in franchi svizzeri, non sotto forma di contanti.

Articolo 9.2

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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In caso di lavoro notturno temporaneo (dalle 20.00 alle 6.00), lavoro di domenica o festivo viene corrisposto un supplemento in ore del 100%.

Articolo 8.4.1

Rimborso spese
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Indennità per il pranzo

Per i pranzi consumati in trasferta il datore di lavoro versa ai lavoratori un’in-dennità che compensa i costi. Durante la validità della dichiarazione d’obbligatorietà generale e d’intesa con i lavoratori l’impresa può scegliere fra due varianti:

  1. un’indennità globale di CHF 262.– al mese; per il personale occupato a tempo parziale, l’indennità forfettaria viene calcolata in proporzione al grado di occupazione.
  2. un’indennità di CHF 20.–  per pranzo al massimo.

In caso d’indennità forfettaria secondo la variante a. possono essere dedotti CHF 13.50 per ogni assenza (fanno eccezione i giorni di vacanze e i giorni festivi). Per il personale occupato a tempo parziale, questa deduzione viene calcolata in proporzione al grado di occupazione.

L’indennità secondo la variante b. è dovuta se, in caso di lavoro in trasferta, i lavoratori non riescono a tornare al normale luogo dove si consuma il vitto (domicilio della ditta) oppure se i lavoratori durante la pausa di pranzo non possono tornare a casa, subendo così una perdita finanziaria. Inoltre l’indennità secondo la variante b. è soltanto dovuta in caso di pranzo in un ristorante, uno snack bar o una mensa e dietro consegna al datore di lavoro della ricevuta corrispondente (non è dovuta l’indennità in caso di catering o sostenimento sul cantiere).

Indennità chilometrica

Se i lavoratori utilizzano la loro auto privata dietro ordine esplicito dell’azienda, hanno diritto ad un indennizzo di almeno CHF 0.70 al chilometro. Se viene utilizzata la moto l’indennità è di CHF 0.45 al chilometro.
Se il lavoratore desidera iniziare o terminare la sua giornata di lavoro in modo flessibile e organizza lo spostamento da e verso il cantiere privatamente, non è dovuta alcuna indennità.

Articolo 10

Altri supplementi
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Abiti da lavoro

I lavoratori che vantano un rapporto di lavoro con durata superiore ad un anno, hanno diritto a ricevere gratuitamente dal datore di lavoro due tute da lavoro l’anno.

Articolo 18
Orario di lavoro
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Principio

In linea di principio, la settimana lavorativa è di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); a questo principio è possibile derogare solo in casi eccezionali. La regolare ripartizione dell’orario di lavoro settimanale massimo su sei giorni non è ammessa. Il lavoro di sabato rimane un’eccezione. La CPPC determina le eccezioni.

Orari di lavoro normali

L’orario di lavoro normale produttivo è in media di 8 ore al giorno. L’orario di lavoro normale produttivo è in media di 40 ore a settimana.

L’orario di lavoro normale annuo:

Anno orario di lavoro normale annuo
2022 2080 ore lorde (base di calcolo: 260 giorni di lavoro x 8 ore)
2023 2080 ore lorde (base di calcolo: 260 giorni di lavoro x 8 ore)
2024 2096 ore lorde (base di calcolo: 262 giorni di lavoro x 8 ore)


Per il personale occupato a tempo parziale l’orario di lavoro normale settima-nale e annuale viene calcolato in proporzione al grado di occupazione (40 ore x grado di occupazione in % [=orario di lavoro normale settimanale], 2080 op-pure 2096 ore x grado di occupazione in % [=orario di lavoro normale annuale]).

Si considera orario di lavoro produttivo ogni attività che viene svolta su incarico del datore di lavoro o del suo sostituto, quindi l’accettazione dell’incarico, il carico e lo scarico dei materiali, il tempo di viaggio indennizzabile, il trasferimento da un cantiere all’altro e tutti i lavori di preparazione, di fine giornata e di pulizia nel cantiere o in magazzino. Il tempo necessario per cambiarsi e le pause non fanno parte dell’orario di lavoro produttivo.

Orario di lavoro massimo

Per il personale con un grado di occupazione uguale o superiore all’80%, trova applicazione un orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore.
Per il personale con un grado di occupazione inferiore all’80%, trova applicazione un orario di lavoro giornaliero massimo di 9,6 ore.

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.
Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • le assenze inevitabili e le assenze brevi ai sensi dell’articolo 11 del Contratto collettivo di lavoro
  • le vacanze ai sensi dell’articolo 12.1 del Contratto collettivo di lavoro
  • i giorni festivi ai sensi dell’articolo 12.2 del Contratto collettivo di lavoro
  • la malattia ai sensi dell’articolo 13 del Contratto collettivo di lavoro
  • l’infortunio ai sensi dell’articolo 14 del Contratto collettivo di lavoro
  • le assenze per gravidanza e maternità ai sensi dell’articolo 15 del Contratto collettivo di lavoro
  • servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, giornata informativa e giornate di reclutamento ai sensi dell’articolo 16 del Contratto collettivo di lavoro
  • il lavoro ridotto e le perdite a causa di intemperie
  • gli altri giorni o le altre ore stabiliti a livello aziendale.

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

Ore mancanti

Vengono considerate ore mancanti causate dal lavoratore tutte le assenze non elencate all’articolo 8.6. Le ore mancanti che vengono recuperate, in via anticipata o posticipata, non sono in nessun caso considerate ore supplementari, ma vengono conteggiate nella misura 1:1.
Nel caso di ore mancanti alla fine dell’anno o del rapporto di lavoro, causate dal lavoratore, queste possono essere computate sul salario.
Se alla fine dell’anno o alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore non ha raggiunto le ore di lavoro dovute a causa del datore di lavoro, le ore mancanti non possono essergli detratte.

Articoli 8.1 – 8.3 e 8.5 – 8.7

Registrazione dell’orario di lavoro
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Controllo dell’orario di lavoro

Nelle aziende e sulla base dei rapporti di lavoro aziendali deve essere effettuato un controllo preciso sulle ore lavorative. A tale scopo deve essere utilizzato il controllo dell’orario di Lavoro messo a disposizione dalla CPPC o, in sua sostituzione, un sistema equivalente sotto tutti i punti di vista.
Alle imprese che violano questo obbligo verrà comminata una multa convenzionale ai sensi dell’articolo 6.5 lett. b cifra 1 CCL.
Alla fine dell’anno o del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all’orario di lavoro.

Articolo 8.9

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Supplementi e compensazione delle ore in esubero: Supplementi in tempo per il lavoro straordinario...

In caso di superamento degli orari di lavoro massimi di cui all’articolo 8.3 CCL, le ore di lavoro straordinario vanno indennizzate con un supplemento in ore pari al 25%.

Compensazione di ore in esubero 

In linea di massima, le ore supplementari ordinate e i supplementi per le ore di lavoro straordinario sono da compensare con tempo libero.
Se alla fine di un anno civile l’orario di lavoro normale annuo
(cfr. art. 8.2 CCL) è superato, queste ore in esubero devono essere compensate per principio con tempo libero della stessa durata entro la fine del mese di aprile dell’anno seguente.
In casi eccezionali e unicamente su richiesta del lavoratore il termine per la compensazione delle ore straordinarie può essere prolungato fino alla fine del mese di settembre dell’anno seguente e non oltre. Il datore di lavoro deve notificare questi casi alla CPPR competente entro la fine di aprile dell’anno corrispondente.
Se le ore in esubero non sono compensate con tempo libero della stessa durata, esse devono in ogni caso essere retribuite con un supplemento del 25% inclusa l’aliquota della 13a mensilità entro la fine del mese di aprile dell’anno seguente e non oltre. Su richiesta del lavoratore e con un accordo scritto in materia, il datore di lavoro può retribuire senza supplementi salariali unicamente le ore straordinarie che superano il numero di 80.
Se alla fine del rapporto di lavoro le ore di lavoro prestate superano le ore di lavoro dovute fino a quel momento, le ore in esubero non ancora compensate devono essere retribuite con un supplemento del 25%, maggiorato dell’aliquota della 13a.


Articolo 8.4

Vacanze
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Categoria d'età Numero di giorni di vacanze annuali
Fino compimento del 20° anno di età 27
Dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età 22
Dall'età di 50 anni compiuti 27


I lavoratori devono usufruire di 5 giorni risp. di 10 giorni delle vacanze cui hanno diritto ai sensi dell’articolo 12 durante i mesi invernali (novembre–marzo); la data esatta viene fissata dal datore di lavoro. Se ragioni aziendali lo giustificano il datore di lavoro può fissare dei singoli giorni di ferie tra Natale e Capodanno.

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.
Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • le vacanze ai sensi dell’articolo 12.1 del Contratto collettivo di lavoro

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

Articoli 8.5, 8.6 et 12.1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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Qualora coincidano con giorni lavorativi, il lavoratore ha diritto ai seguenti giorni liberi, interamente retribuiti:

Occasione Giorni compensati
per il trasloco dei lavoratori che hanno più di un anno di anzianità di servizio presso la ditta e che hanno una propria economia domestica ed il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto. Questo congedo è concesso una sola volta nell’arco di tre anni 1 giorno
per il matrimonio del lavoratore 1 giorno
congedo di paternità per la nascita di un figlio. La fruizione del congedo di paternità è retta dall’articolo 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro 10 giorni
per il decesso di fratelli, sorelle e suoceri del lavoratore 2 giorni
per il decesso del coniuge o della persona convivente, dei figli e dei genitori del lavoratore 3 giorni


Per le seguenti assenze brevi la perdita di guadagno viene compensata per una durata limitata:

  1. per l’espletamento di obblighi legali, ammesso che ciò non possa avvenire al di fuori dell’orario di lavoro;
  2. per l’esercizio di cariche pubbliche, se al momento dell’accettazione della carica è stato convenuto un obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro;
  3. per visite mediche o dentistiche, ma solamente a titolo eccezionale e trattandosi di casi acuti o di infortuni.

Nei casi relativi alle lettere a e b, eventuali compensazioni, indennità giornaliere ecc., sono da computare sul salario dovuto dal datore di lavoro, nella misura in cui non si tratti esclusivamente di rimborso spese.

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.
Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • le assenze inevitabili e le assenze brevi ai sensi dell’articolo 11 del Contratto collettivo di lavoro

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

Articoli 8.5, 8.6 et 11

Giorni festivi retribuiti
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Tutti i lavoratori hanno diritto alla retribuzione della perdita salariale per 9 giorni festivi al massimo (inclusa la Festa nazionale il 1° agosto), se questi cadono su un giorno lavorativo (da lunedì a venerdì).
Ai lavoratori salariati eccezionalmente e giustificatamente all’ora, deve essere versato in ogni caso oltre al salario di base ed eventuali supplementi per le ore straordinarie un’indennità per giorni festivi del 3.59%.
I giorni festivi che danno diritto all’indennità e che cadono durante il periodo delle vacanze non possono essere conteggiati come giornate di ferie.

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.
Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • i giorni festivi ai sensi dell’articolo 12.2 del Contratto collettivo di lavoro

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

Articoli 8.5, 8.6 e 12.2

Congedo di formazione
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Di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore va promossa la frequenza ai corsi di aggiornamento sostenuti dal Gimafonds un lavoratore deve poter frequentare fino a 5 giorni di corso per anno civile.


Articolo 25

Malattia
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Assicurazione di indennità giornaliera di malattia

Tutti i lavoratori sottoposti (…) devono essere assicurati dal datore di lavoro per l’indennità giornaliera di malattia. Fanno eccezione i lavoratori che hanno diritto a una rendita AVS. Per questi lavoratori l’obbligo del datore di lavoro al versamento del salario nel caso di malattia è regolato secondo le disposizioni all’articolo 324a CO.

Le condizioni assicurative seguenti devono essere rispettate:

  1. L’inizio della protezione assicurativa deve avvenire il giorno dell’inizio o del presunto inizio convenuto del lavoro. Nel quadro del loro grado di occupazione i lavoratori devono essere ammessi all’assicurazione senza alcuna riserva. Prima di assumere un lavoratore, l’assicurazione può fare la riserva della sua abilità al lavoro nella misura del grado d’occupazione previsto.
  2. Durata delle prestazioni di 730 giorni (compreso il periodo d’attesa) per ogni caso di malattia; il rimanifestarsi di una malattia è considerato un nuovo caso rispetto alla durata delle prestazioni e il periodo d’attesa, se per la stessa ragione il lavoratore era capace al lavoro per un periodo ininterrotto di 12 mesi.
  3. Se il rapporto di lavoro cessa durante un caso di malattia in corso, il lavoratore permane nell’assicurazione collettiva fino alla riconquista dell’abilità al lavoro o fino all’esaurimento del diritto alle prestazioni di cui alla lettera b.
    Per i rapporti di lavoro limitati di una durata fino a 3 mesi che sono disdetti durante il periodo di prova, il diritto alle prestazioni finisce con la fine del rapporto di lavoro.
  4. Indennità dell’80% dell’ultimo salario convenuto (13a mensilità compresa) e includendo gli assegni legali per i figli se questi non vengono più pagati.
  5. Pagamento di un’indennità giornaliera corrispondente al grado dell’incapacità al lavoro se questa è almeno del 25%.
  6. Liberazione dal pagamento dei premi durante il periodo di prestazione delle indennità giornaliere.
  7. Nel caso di coincidenza con prestazioni di altre assicurazioni sociali (p. es. rendita AI) il diritto d’indennizzo è del 90% dell’ultimo salario lordo convenuto (inclusa la tredicesima), ma non è mai superiore al salario netto finora percepito.
  8. In ogni caso di assenza involontaria al lavoro l’obbligo del datore di lavoro al pagamento del salario si conclude con la cessazione del rapporto di lavoro. In occasione del termine del rapporto di lavoro i lavoratori saranno informati per iscritto sulla possibilità di stipulare un’assicurazione mediante convenzione oltre al fatto che dovranno comunicare alla loro cassa malati la cessazione dell’assicurazione infortuni conclusa dal datore di lavoro. In occasione della cessazione del rapporto di lavoro i lavoratori saranno inoltre informati sulla possibilità di aderire entro 90 giorni all’assicurazione di indennità giornaliera di malattia individuale presso l’assicurazione collettiva.
Scelta dell’assicurazione

Possono essere prese in considerazione unicamente delle assicurazioni che hanno aderito alla convenzione sul libero passaggio di Santésuisse o dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA).

Obbligo di versamento del salario a carico del datore di lavoro in caso di periodo di attesta / giorni di carenza

Se il datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia con un differimento delle prestazioni (periodo di attesa), durante questo periodo di attesa è tenuto a versare l’80% del salario assicurato ai sensi dell’articolo 13.1 lett. d CCL.
Fanno eccezione i primi due giorni di malattia (=giorni di carenza) per i lavoratori con un’anzianità di servizio inferiore a 4 anni o il primo giorno di malattia (=giorno di carenza) per i lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 4 anni.
Se subentra una nuova incapacità lavorativa dovuta alla stessa malattia entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro, al lavoratore non possono essere ad-debitati altri giorni di carenza.

Premi

I premi assicurativi devono essere pagati del datore di lavoro.
Il premio assicurativo effettivo viene suddiviso in parti uguali (50:50) tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La quota del premio a carico del lavoratore viene detratta a cadenza mensile dal salario.

Responsabilità e obbligo d’informazione del datore di lavoro

Le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia stipulata e cofinanziata dal datore di lavoro sono considerate come pagamento del salario ai sensi dell’articolo 324a CO. Se il datore di lavoro ha risposto al suo dovere d’informazione, egli non è responsabile per un eventuale diniego di prestazioni dell’assicurazione che si basano su violazioni delle condizioni assicurative causate dal lavoratore. Se le condizioni assicurative non corrispondono a questi requisiti, il datore di lavoro risponde per eventuali differenze. Il datore di lavoro ha l’obbligo d’informare i lavoratori sulle condizioni assicurative e un eventuale cambiamento dell’assicuratore.

Medici di fiducia

(…) Rispettando la protezione dei dati, i datori di lavoro possono stabilire dei sistemi di controllo in caso di assenze per malattia o infortunio.
Nel quadro delle loro possibilità aziendali i datori di lavoro s’impegnano a offrire dei posti di lavoro adatti ai lavoratori con la salute compromessa.

Assenze per gravidanza, congedo maternità

Nel caso di una gravidanza la lavoratrice deve informarne tempestivamente i suoi superiori per permettere il rispetto delle normative di protezione corrispondenti, comprese nel diritto del lavoro, e l’organizzazione dell’impiego dopo il parto. (…)

Nel caso d’incapacità al lavoro certificata dal medico per ragione di complicazioni di gravidanza, il pagamento del salario avviene come nei casi di malattia. (…)

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.
Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • la malattia ai sensi dell’articolo 13 del Contratto collettivo di lavoro

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

Articoli 8.5, 8.6, 13, 15.1 e 15.2

Infortunio
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Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.
Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • l’infortunio ai sensi dell’articolo 14 del Contratto collettivo di lavoro

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

Articoli 8.5 – 8.6

Congedo maternità / paternità / parentale
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Per le lavoratrici che durante i nove mesi immediatamente precedenti al parto erano assicurate conformemente all’obbligo legale inerente all’AVS e che Hanno esercitato in questo arco di tempo un’attività lucrativa durante almeno cinque mesi e che al momento del parto sono lavoratrici, il congedo maternità dura 16 settimane durante le quali viene retribuito l’80% del salario percepito fino allora. Il congedo maternità deve iniziare due settimane prima del termine calcolato del parto. Le 14 settimane rimanenti del congedo maternità sono da prendere dopo il parto. Le eventuali prestazioni di assicurazioni, rispettivamente l’indennità di perdita di guadagno in caso di maternità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), devono essere considerate; sono cioè attribuite al datore di lavoro.

Se l’assicuratore non fornisce prestazioni prima del parto (assicurazione di indennità giornaliera di malattia; prima del parto), il datore di lavoro continua a pagare il salario secondo l’articolo 324a CO. Se l’IPG non fornisce prestazioni dopo il parto, il datore di lavoro continua a pagare il salario per la durata di 8 settimane al massimo.

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore. Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • le assenze per gravidanza e maternità ai sensi dell’articolo 15 del Con-tratto collettivo di lavoro

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

 

Articoli 8.5, 8.6 e 15.3 – 15.4

Servizio militare / civile / di protezione civile
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Per frequentare la giornata informativa e le giornate di reclutamento nonché per prestare servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile svizzero, il lavoratore ha diritto alle indennità percentuali successive della perdita di salario:

  Celibi Lavoratori sposati e celibi con persone a carico
Giornata informativa e giornate di reclutamento 80% 100%
Scuola reclute come recluta 80% 100%
Formazione di base di altri periodi di servizio militare, civile o di protezione civile 80% 100%
Scuola quadri e promozione 100% 100%
Restante durata del servizio militare, civile o di protezione civile 100% 100%


(...) L’indennità ai militari per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro, sempre che essa non ecceda le percentuali fissate sopra.

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.
Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:

  • servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, giornata informativa e giornate di reclutamento ai sensi dell’articolo 16 del Contratto collettivo di lavoro

Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).

Articolo 8.5, 8.6 e 16

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
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Contributi ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento


Per l’esecuzione del Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura (...) i datori di lavoro versano per i costi di esecuzione del contratto un contributo mensile di CHF 10.– e addizionalmente un contributo mensile di CHF 5.– per ogni lavoratore. I lavoratori versano un contributo mensile di CHF 7.– fino al 30 settembre 2022 e di CHF 10.– dal 1° ottobre 2022.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare ai lavoratori la conferma di avere effettuato la detrazione e il versamento dei contributi ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento.

Articolo 20

Disposizioni antidiscriminazione
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Uguaglianza e divieto di discriminazione
Il datore di lavoro bada a creare un ambiente di rispetto reciproco e di tolleranza fra i suoi collaboratori che esclude qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso, l’età, la provenienza, la razza, l’orientamento sessuale, la lingua, lo stato sociale, la forma di vita, la convinzione religiosa, politica o filosofica o per un handicap fisico o psichico oltre ad evitare molestamenti o pericoli per la salute. Per prevenire ogni mobbing, le aziende creano una cultura comunicativa aperta e priva di paura.

Articolo 23
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
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Al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure rivelatesi necessarie in base all’esperienza, adeguate alle concrete circostanze e tecnicamente realizzabili. I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell’applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza. La «Commissione per la sicurezza e la salute» (CSS), composta pariteticamente, si occupa delle problematiche tecniche pertinenti e raccomanda o predispone le misure atte a promuovere la protezione della salute e la sicurezza del lavoro.

Soluzione settoriale MSSL

(...)
La soluzione settoriale «Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della pittura e della gessatura» (soluzione settoriale ASA), elaborata dalla CSS e approvata dalla CFCSL in data 15 ottobre 1999, è applicabile a tutte le imprese. La soluzione settoriale ASA obbliga tutti i datori di lavoro e i relativi lavoratori a garantire che i posti di lavoro siano il più possibile sicuri. Questo scopo di protezione è allo stesso tempo un compito di chi dirige come pure un Interesse costante di ogni lavoratore.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad attuare la soluzione settoriale ASA nella sua azienda e ad eseguire periodicamente controlli di sicurezza. Con l’ausilio del manuale sulla soluzione settoriale ASA e gli elenchi sui rischi, le check-list e le misure in esso contenuti, ogni datore di lavoro deve registrare sistematicamente i pericoli presenti in special modo nel ramo della pittura e della gessatura. I lavoratori o i loro rappresentanti di un’azienda devono essere informati ed ascoltati in tempo utile su tutte le questioni legate all’attuazione della soluzione settoriale ASA, in particolare quando è necessario adottare misure per la singola azienda. Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscrivere un suo lavoratore alla formazione come «persona di contatto per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (PECO)» (corso di base) e deve aver cura che i corsi di perfezionamento siano frequentati ogni tre anni o al più tardi al momento del passaggio a un nuovo tema prioritario. In caso di controllo il datore di lavoro deve esibire la dichiarazione di adesione e il Manuale (personale) sulla soluzione settoriale ASA nonché l’attestato relativo alla Frequenz  del corso di base o del corso di perfezionamento PECO. I datori di lavoro che non adempiono gli obblighi di cui all’articolo 19.2 CCL, sono passibili di una multa convenzionale ai sensi dell’articolo 6.4 lett. b cifra 4 CCL.

Obblighi del lavoratore

I lavoratori sono tenuti a seguire le disposizioni e le istruzioni del datore di Lavoro in merito alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute così come a collaborare attivamente per la loro applicazione. I lavoratori nominati dal datore di lavoro devono aver completato la formazione «Persona di contatto per la sicurezza del lavoro e la protezione della salute» (PECO) e in azienda devono adempiere coscienziosamente gli obblighi che ne derivano.

Posizione dei PECO

I PECO, qualificati e nominati dal datore di lavoro svolgono una funzione di guida e di controllo nell’intera azienda. Nei confronti di tutti i lavoratori essi hanno il diritto vincolante e diretto di impartire ordini su tutte le questioni che riguardano l’applicazione della soluzione settoriale ASA e la sorveglianza delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute. I PECO sono i consulenti più stretti del datore di lavoro in tutti gli ambiti della sicurezza del lavoro e della protezione della salute e nei suoi confronti hanno diritto presentare proposte sull’applicazione delle misure.

Eccezione

Gli articoli 19.1 – 19.4 non trovano applicazione per le aziende che soddisfano i requisiti del modello sussidiario di cui alla direttiva CFSL n. 6508.

Articolo 19

Termini di disdetta
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Il rapporto di lavoro può essere disdetto, osservando i seguenti termini di disdetta: 

Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova di 2 mesi 1 settimana, per la fine di una settimana
quando il rapporto di lavoro ha una durata inferiore ad un anno 2 settimane, per la fine di una settimana
quando il rapporto di lavoro ha una durata superiore ad un anno 1 mese, per la fine di un mese
dal 7° anno di lavoro 2 mesi, per la fine di un mese
dalla fine del 10° anno di lavoro 3 mesi, per la fine di un mese


Articolo 7.3.1

Protezione contro il licenziamento
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Se i lavoratori sono parzialmente o integralmente incapaci al lavoro per ragione di malattia o infortunio, il rapporto di lavoro non può essere disdetto: 
 
– dal 6° anno di servizio o dall’età di 45 anni compiuti, fino a che sono pagate le indennità giornaliere di malattia. Quando l’incapacità al lavoro ha perdurato oltre un anno e quando la riconquista della capacità lavorativa rispetto al contratto di lavoro è improbabile secondo prognosi medica, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la scadenza dei pagamenti dell’indennità giornaliera di malattia con un preavviso di almeno un mese.

Articolo 7.3.2

Rappresentanza dei lavoratori
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Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
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Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG)
Fondo paritetico
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Gimafonds

Da quando il 1° gennaio 1978 è entrato in vigore il contributo professionale obbligatorio, il programma dei corsi di perfezionamento professionale è stato notevolmente ampliato. Contemporaneamente, anche le basi materiali per la frequenza di uno di questi corsi sono state sensibilmente migliorate al fine di facilitare, per i lavoratori del ramo della pittura e gessatura, la partecipazione alle iniziative di perfezionamento professionale.

Il Gimafonds fornisce prestazioni generose in caso di partecipazione ad un corso: versa un'indennità per perdita di guadagno e si assume una parte del costo del corso in questione conformemente al regolamento.

Le parti contraenti ASIPG, Unia e Syna raccomandano a tutti i lavoratori qualificati ed ausiliari di frequentare questi corsi di perfezionamento professionale, affinché siano in grado di mantenere il passo con le continue innovazioni nel nostro ramo.

Per il programma dei corsi, l'iscrizione e i regolamenti sul pagamento dell'indennità di salario e sul rimborso delle spese del corso potete rivolgervi al nostro ufficio.

Gimafonds

Contributo professionale per il ramo pittura e gessatura
casella postale 5038
8021 Zurigo
044 295 30 60
www.gimafonds.ch

Cauzione
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Principio

Per assicurare i contributi ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento nonché le pretese relative al CCL delle Commissioni professionali paritetiche (CPPR e CPPC), ogni datore di lavoro che effettua lavori di pittura e gessatura nel campo d’applicazione geografico del CCL per il ramo pittura e gessatura, è tenuto a depositare una cauzione fino all’ammontare di CHF 10'000.– o della somma equivalente in euro a favore della CPPC prima di iniziare l’attività professionale.

La cauzione può essere fornita in contanti o tramite una garanzia irrevocabile di una banca sottoposta alla FINMA o di una assicurazione sottoposta alla FINMA. L’autorizzazione d’accesso alla cauzione a favore della CPPC deve essere regolata con questa banca o assicurazione e deve inoltre indicarne lo scopo. La CPPC deposita la cauzione versata in contanti su un conto vincolato allo stesso tasso d’interesse che vale per tali conti. L’interesse rimane sul conto e sarà versato unicamente al momento della restituzione della cauzione. La CPPC è autorizzata ad addebitare le spese bancarie al momento della liberazione della cauzione (saldo) e a farle detrarre in anticipo.

Ammontare della cauzione

Quando la somma d’appalto è inferiore a CHF 2'000.– (retribuzione secondo il contratto d’appalto), i datori di lavoro sono liberati dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile. Per una somma d’appalto fra CHF 2'000.– e CHF 20'000.– in un anno civile la cauzione ammonta a CHF 
5'000.–. Quando la somma d’appalto in un anno civile supera i CHF 20'000.–, la cauzione completa di CHF 10'000.– deve essere versata. Nel caso in cui la somma d’appalto è inferiore a CHF 2'000.–, l’azienda deve presentare il contratto d’appalto alla CPPC.

Somma d’appalto a partire da Somma d’appalto fino a Ammontare della cauzione
  CHF 2'000.– Nessun obbligo di versare una cauzione
CHF 2'000.– CHF 20'000.– CHF 5'000.–
CHF 20'000.–   CHF 10'000.–

Messa in conto

Sul territorio della Confederazione la cauzione è dovuta solo una volta. Tutte le pretese di cauzione derivanti da altri contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale devono essere messe in conto. La prova per il versamento avvenuto di una cauzione spetta al datore di lavoro che deve presentarla in forma scritta.

Utilizzazione della cauzione

La cauzione sarà usata nell’ordine seguente per soddisfare alle richieste giustificate della CPPR e della CPPC:

  1. per pagare le multe convenzionali, le spese di controllo e di procedura;
  2. per pagare i contributi ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento ai sensi dell’articolo 20 CCL.
Accesso alla cauzione

Quando le condizioni seguenti sono rispettate, la Commissione paritetica CPPC deve poter accedere a qualsiasi forma di prestazione di garanzia entro 15 giorni dopo la comunicazione scritta dell’intenzione all’accesso:
Quando al datore di lavoro è stata comunicata la decisione di una commissione professionale paritetica regionale (CPPR) in merito alla constatazione di violazioni del CCL con l’indicazione dei rimedi giuridici (articolo 6.5 CCL) e:

  1. se il datore di lavoro rinuncia a inoltrare istanza (ricorso) e se non ha versato la multa convenzionale più le spese di controllo e di procedura sul conto della CPPR entro il termine indicato, o
  2. se il datore di lavoro non accetta la decisione della CPPC (a valutazione dell’istanza (ricorso) avvenuta) rispettivamente se non versa la multa convenzionale più le spese di controllo e di procedura sul conto della commissione professionale paritetica (CPPC) entro il termine indicato, o
  3. se il datore di lavoro, dopo diffida scritta, non ha versato il contributo ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento ai sensi dell’articolo 20 CCL entro il termine indicato.

Quando le condizioni ai sensi dell’articolo 5.1 del presente allegato sono rispettate, la CPPC è senz’altro autorizzata a chiedere presso l’istituto competente (banca/assicurazione) il versamento proporzionale o completo della cauzione (a seconda dell’ammontare della multa convenzionale oltre alle spese di controllo e di procedura e/o l’ammontare del contributo ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento) o di chiedere l’accreditamento corrispondente dalla cauzione in contanti.

Dopo aver imputato la cauzione, la CPPC informa il datore di lavoro entro 10 giorni per scritto sul momento dell’imputazione e sulla somma imputata. Contemporaneamente essa spiega con un rapporto scritto all’attenzione del datore di lavoro i motivi dell’imputazione e la composizione della somma imputata.

Nel caso dell’imputazione della cauzione, la CPPC deve segnalare al datore di lavoro per scritto la possibilità di intentare causa presso il tribunale competente alla sede della CPPC. Sarà applicabile esclusivamente diritto svizzero.

Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto

Entro 30 giorni o prima di iniziare un nuovo lavoro nel campo d’applicazione geografico dichiarato d’obbligatorietà generale, il datore di lavoro deve riportare la somma della cauzione nuovamente a suo valore iniziale.

Liberazione della cauzione

I datori di lavoro che hanno versato una cauzione, ne possono chiedere la liberazione presso la CPPC nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:

  1. il datore di lavoro attivo nel campo d’applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo della pittura e/o della gessatura;
  2. le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d’applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto sei mesi dopo il compimento del contratto d’appalto.

Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:

  1. le pretese legate al CCL come le multe convenzionali, i costi di controllo e di procedura, i contributi ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento sono pagati regolarmente e
  2. la CPPR e/o la CPPC non hanno costatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.
Multe nel caso di cauzione non versata

Quando un datore di lavoro nonostante intimazione avvenuta non versa la cauzione, questa infrazione viene punita conformemente all’articolo 6.5 lett. b cifra 6 CCL con una multa convenzionale fino all’ammontare della cauzione dovuta più le spese di procedura. Il pagamento di detta multa non libera il datore di Lavoro dall’obbligo di versare una cauzione.

Gestione della cauzione

La CPPC può delegare la gestione della cauzione parzialmente o in totale.

Foro giuridico

Nel caso di lite sono competenti i tribunali alla sede della CPPC a 8021 Zurigo. È applicabile esclusivamente diritto svizzero.

Allegato: cauzione

Organi paritetici
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Commissione professionale paritetica centrale (CPPC)

Esiste una commissione professionale paritetica centrale (CPPC) del ramo pittura e gessatura.

Commissione professionale paritetica regionale (CPPR)

Nelle aree contrattuali regionali esistono delle Commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR)

Articoli 6.1 – 6.2 

Compiti organi paritetici
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Competenze delle commissioni professionali paritetiche

Su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore interessato le CPPR, in qualità di uffici di primo contatto, decidono sulle controversie tra i datori di lavoro e i loro lavoratori in merito alla stipulazione, al contenuto e alla cessazione dei rapporti di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 357b cpv. 1 CO, la CPPC e le CPPR hanno in particolare i seguenti compiti e competenze:

  1. Esercitano il diritto di accertamento;
  2. Controllano l’osservanza delle disposizioni normative del Contratto collettivo di lavoro (compreso il rispetto del divieto del lavoro nero e del lavoro a cottimo) nelle aziende e sui posti di lavoro;
  3. Infliggono e riscuotono le multe convenzionali e addebitano le relative spese di controllo e di procedura.

Contro le decisioni della CPPR il datore di lavoro o il lavoratore interessati, entro 20 giorni dalla comunicazione, possono inoltrare per scritto istanza motivata e avanzare proposte alla CPPC.

Spetta alla CPPC far valere il diritto al contributo ai costi di esecuzione.

Articolo 6.3

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
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Multe convenzionali

Sia la CPPC che le CPPR possono infliggere una multa convenzionale ai datori di lavoro o ai lavoratori che non rispettano gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro. La multa va versata entro un mese dalla notifica della decisione.

  1. La multa convenzionale va stabilita innanzitutto in modo da scoraggiare ulteriori violazioni del Contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori colpevoli. Nel caso singolo la multa può superare la somma delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori. L’importo viene inoltre stabilito in modo cumulativo in base ai seguenti criteri

    1. Entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;

    2. Violazione delle disposizioni non monetarie del Contratto collet­tivo di lavoro;

    3. Il fatto che il datore di lavoro o il lavoratore colpevole, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;

    4. Violazione delle singole disposizioni del Contratto collettivo di lavoro unica o ripetuta e sua gravità;

    5. Recidiva delle violazioni del Contratto collettivo di lavoro;

    6. Dimensione dell’azienda;

    7. Il fatto che i lavoratori abbiano fatto valere individualmente i loro diritti nei confronti di un datore di lavoro colpevole.

  2. Una multa convenzionale può inoltre essere inflitta per le seguenti violazioni contrattuali:

    1. Chi non tiene una contabilità delle ore di lavoro nell’azienda, viene punito con una multa convenzionale fino a CHF 15'000.–  come segue:

      Numero di lavoratori Multa convenzionale
      Aziende con 1–2 lavoratori fino a CHF 2'000.–
      Aziende con 3–6 lavoratori   fino a CHF 4'000.–
      Aziende con 7–10 lavoratori  fino a CHF 7'000.–
      Aziende con 11–15 lavoratori fino a CHF 12'000.–
      Aziende con 16–20 lavoratori fino a CHF 14'000.–
      Aziende con più di 20 lavoratori fino a CHF 15'000.–


      Se viene effettuato un controllo dell’orario di lavoro che è in realtà comprensibile ma non conforme alle condizioni del CCL, la multa convenzionale può essere adeguatamente ridotta.

    2. Chi non conserva i documenti aziendali di cui all’articolo 6.4 capo-verso1 CCL per 5 anni, viene punito con una multa convenzionale fino a 15 000 franchi.

    3. Chi non presenta i documenti necessari per il controllo, richiesti in precedenza per scritto dall’organo di controllo incaricato secondo l’articolo 6.4 CCL e perciò rende impossibile un controllo regolare, pur avendo conservato detti documenti in modo corretto, viene pu-nito con una multa convenzionale fino a CHF 15'000.–.

    4. Chi non rispetta le disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute di cui all’articolo 19 CCL, viene punito come segue:

      Numero di lavoratori Multa convenzionale
      Aziende con 1 lavoratore fino a CHF 500.–
      Aziende con 2–5 lavoratori fino a CHF 1'000.–
      Aziende con 6–10 lavoratori fino a CHF 1'500.–
      Aziende con 11 –20 lavoratori fino a CHF 2'000.–
      Aziende con più di 20 lavoratori fino a CHF 2500.–

    5. In caso di violazione del divieto del lavoro a cottimo risp. del lavoro nero di cui agli articoli 21 e 22 del Contratto collettivo di lavoro da parte del datore di lavoro risp. del lavoratore, viene applicata una multa convenzionale massima di CHF 50'000.– risp. CHF 25'000.– per posto di lavoro.

    6. Chi non versa la cauzione o chi non la versa in modo conforme ai sensi dell’articolo 1 dell’Allegato malgrado diffida avvenuta, viene punito con una multa convenzionale fino all’ammontare della cau-zione dovuta.

Spese procedurali

La CPPC e la CPPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali (…).

Articoli 6.5 e 6.7
Controlli
12676

Per rendere possibile il controllo sul rispetto delle disposizioni di questo contratto, tutte le disposizioni che concernono questioni salariali rilevanti devono essere documentate per scritto (rapporti sul tempo di lavoro (controllo del tempo di lavoro secondo l’articolo 8.9 CCL) rapporti sulle ore di lavoro, conteggi salariali, ricevute salariali). Le aziende sono obbligate a conservare questi documenti per almeno 5 anni. L’obbligo di conservazione inizia alla fine dell’anno civile in cui sono avvenute le ultime annotazioni. La commissione paritetica è autorizzata ad emanare delle direttive vincolanti concernente lo svolgimento dei controlli e – quando occorre – a coordinare la collaborazione con altri organi esecutivi. Tutti i documenti necessari per il controllo devono essere presentati all’organo di controllo incaricato dalla commissione paritetica.

Spese di controllo

Sia la CPPC che le CPPR possono disporre che i datori di lavoro o i lavoratori sottoposti ad un controllo dal quale emerge una violazione degli obblighi contrattuali, debbano effettuare, addizionalmente al pagamento della multa convenzionale, anche il versamento delle spese di controllo sostenute che possono essere provate (per spese sostenute sia dal mandatario che dalla CPPC e dalle CPPR).

Articoli 6.4 e 6.6

Procedure di conciliazione e arbitrato
12676
1° livello: Commissione professionale paritetica regionale (CPPR)
2° livello: Commissione professionale paritetica centrale (CPPC)

Articolo 6
Nessuna informazione disponibile
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