Contratto normale di lavoro per i centri fitness TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2021 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2021 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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È applicabile al Cantone Ticino.

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Löhne / Mindestlöhne
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Funzione Salario orario minimo di base
Personale addetto al fitness Istruttore di fitness CHF 20.37
Personal trainer CHF 23.56
Club manager CHF 27.31
Insegnante corsi di gruppo CHF 32.90
Impiegati di commercio impiegato generico CHF 20.65
impiegato operativo CHF 22.32
impiegato responsabile CHF 25.30
Addetti alle pulizie non qualificato CHF 19.84
qualificato CHF 22.30


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2; Nuovi salari minimi 2024

Lohnerhöhung
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gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

Bezahlte Feiertage
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

Paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12886 21.12.2023 27.02.2024
6.12798 21.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.12379 30.12.2022 23.06.2023
5.12117 30.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11451 25.11.2012 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.11219 26.02.2021 01.03.2021