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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2019 fino al 30.09.2024
Ultime modifiche
Dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019Campo d'applicazione geografico
Ne sono escluse, fatto salvo l’articolo 4 capoverso 2, le imprese con sede nel Canton Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Vallese (Retabat, 2002-2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:
- edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
- lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
- {abrogato}
- lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
- aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
- aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
- aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
- aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
- imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria; sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o nell’ambito di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari nonché i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericoloso della ferrovia.
Sono escluse
- le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
- le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
- le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
- le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
- {abrogato}
- le imprese e parti di imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria e che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all'articolo 3 capoverso 1 let. f o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
Le imprese sottoposte al campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), ma non nel campo di applicazione del presente CCL PEAN e le imprese che sottostavano al campo di applicazione di una versione precedente del presente CCL possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all’articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall’entrata in vigore del presente contratto o dall’inizio dell’attività aziendale siano pagati retroattivamente. L’adesione deve avere una durata minima di cinque anni.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
a) capi muratori e capi fabbrica
b) capi squadra
c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
d) lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
e) specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta l’articolo 2 capoverso 1 o 3 CCL PEAN;
f) guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.
Sono esclusi
a. i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b. i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c. i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.
I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui al capoverso 1 del presente articolo.
Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti ai sensi del presente capoverso gli assistenti di cantiere e, inter alia, i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con une funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta il capoverso 1 del presente articolo nella stessa impresa o nella stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell’azienda madre. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton Vallese.
Ne sono escluse:
- le imprese di impermeabilizzazione del Canton Ginevra;
- le imprese del marmo del Canton Ginevra;
- le imprese d’asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del Canton Vaud;
- i mestieri della pietra del Canton Vaud;
- {abrogato}
Sono parimenti escluse i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal campo d’applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.2 e 2.3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori:
- edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);
- lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
- estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;
- imprese di costruzione e d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- imprese d’isolamento e d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- imprese per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;
- imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini;
- imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericoloso della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
a. capi muratori e capi fabbrica;
b. capi squadra;
c. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;
d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);
e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parta d'impresa guista il capoverso 4;
f. guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;
g. altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione.
I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.
Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre.
Sono anche esclusi:
– i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine),
– i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
– i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 29
Informazioni organo paritetico
Fondazione pensionamento anticipato
Obstgartenstrasse 19
8006 Zurigo
043 222 58 30
mail@far-suisse.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Pensionamento anticipato
Nota per i lavoratori temporanei (a seconda di ordinanza sul collocamento, OC):
Obbligo contributivo nasce il primo giorno. Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori:
- di età inferiore a 28 anni;
- che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
- il cui impiego è limitato a tre mesi.
Età di pensionamento
dal compimento del 60° anno d’età
Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti
- ha compiuto il 60° anno d’età
- non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS
- negli ultimi vent’anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo per almeno quindici anni - di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN;
- rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l’articolo 15.
Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell’ occupazione (capoverso 1 lettera c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se
- negli ultimi vent’anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo soltanto per dieci anni in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN; di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente e/o
- negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.
Prestazion
Rendita transitoria: importo base di almeno CHF 6'000.– l'anno, + 65% del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc.
La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite: 80% del salario base per la rendita percepito nell’ultimo anno lavorativo, 2,4 volte la rendita AVS semplice massima.
Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP
Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6% del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP valido alla data d’inizio della rendita – ma al massimo al 6% del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.
Rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani
In caso di decesso dell’avente diritto durante la fase transitoria, la Fondazione può completare le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60% della rendita transitoria e fino al 20% per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100% della rendita transitoria.
Prestazioni sostitutive per casi di rigore (soltanto se il caso di rigore sopravviene dopo il 1° gennaio 2006)
Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: hanno compiuto il 50° anno d’età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni; hanno lavorato almeno vent’anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN; sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall’attività nell’edilizia principale (per esempio a causa del fallimento dell’impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA). La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un importo forfetario in forma di versamento unico corrisposto all’istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP. Esso è pari
di regola a CHF 1’000.– per ogni anno durante il quale l’avente diritto ha lavorato in un’impresa rientrante nel presente campo di applicazione.
Attività lavorative consentite
Nel periodo in cui percepiscono una rendita transitoria, i lavoratori possono svolgere, in un’impresa sottoposta al CCL PEAN, un’attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell’ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore all’importo limite previsto dall’articolo 7 capoverso 1 LPP, più il 30%. La metà del guadagno tra l’importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti. I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell’importo limite previsto dall’articolo 7 capoverso 1 LPP.
Disposizioni transitorie (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2015)
Le aziende industriali e le imprese che eseguono betoncini nel Cantone di Zurigo e nel distretto di Baden sono tenute, per effetto dell’assoggettamento al presente contratto, a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.
Le imprese nel settore delle costruzioni ferroviarie assoggettate al presente contratto a seguito della modifica del campo di applicazione secondo l'art. 2, cpv. 4, lett. h, del decreto del Consiglio federale sono tenute a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione, a condizione che abbiano versato alla Fondazione FAR l'integralità dei contributi per tutti i lavoratori. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l’art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.
Articoli 7 – 22, 28.4 e 28.6; OC: articolo 48c
Contributi al pensionamento anticipato
Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5% del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5% fino al 31.12.2019 (totale 2,0%) e allo 0,75% dal 01.01.2020 (totale 2,25%) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 5,5% del salario determinante.
Articolo 8
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Syna
Quadri dell’edilizia svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
Articoli 23 e 24
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
contratti simili
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