CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2024
Ultime modifiche
Aumento salariale generale e individuale e aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2024.
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Campo d'applicazione geografico
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino e del Moesano.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Campo d'applicazione personale
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Articolo 21

Informazioni organo paritetico
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Commissione Paritectica Cantonale

Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
 

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia Ticino

Segretariato sindacale sezionale Sopraceneri
Viale Stazione 33
Casella postale 2599
6501 Bellinzona

Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch

Salari / salari minimi
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In generale

A complemento di quanto sancito agli art. 17 segg. CCL CH, i salari minimi contrattuali sono riportati nell’appendice 2, parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro.

Salari mensili

Il sistema del salario mensile è mantenuto in forma obbligatoria.

Il salario mensile netto deve essere corrisposto per i dodici mesi dell’anno, ritenuto che un eventuale conguaglio deve essere effettuato solo a fine dicembre.

Il coefficiente di tramutazione del salario orario in annuale è di 2320 (per tutta la durata contrattuale).

Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.

Per ottenere il salario annuale si moltiplica il salario orario per il coefficiente, da inizio 2022, pari a 2320.

Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per i giorni festivi (3.58%), vacanze (9.7% rispettivamente 12.07%) e tredicesima mensilità (8.33%).

Salari orari minimi in CHF 2024 (per il prestito di personale valevoli dal 2 marzo 2024)

Conformemente a quanto previsto dall’appendice I del CCL CH, per la determinazione dei salari minimi delle classi salariali dei lavoratori qualificati (lavoratori qualificati, posatori specializzati, posatori, ausiliari e quadri) si considerano in primo luogo gli anni di esperienza professionale. 

  Età / anni di esperienza professionale Salario orario Salario mensile
Qualificati 20 anni o 1° anno esperienza CHF 24.50 4'372.31
21 anni o 2° anno esperienza CHF 25.65 4'577.54
22 anni o 3° anno esperienza CHF 26.80 4'782.77
23 anni o 4° anno esperienza CHF 28.20 5'032.62
da 24 anni CHF 29.60 5'282.46
Posatore specializzato 20 anni o 1° anno esperienza CHF 25.95 4'631.08
21 anni o 2° anno esperienza CHF 27.15 4'845.23
22 anni o 3° anno esperienza CHF 28.35 5'059.38
23 anni o 4° anno esperienza CHF 29.85 5'327.08
da 24 anni CHF 31.35 5'594.77
Posatore 20 anni o 1° anno esperienza CHF 25.25 4'506.15
21 anni o 2° anno esperienza CHF 26.40 4'711.38
22 anni o 3° anno esperienza CHF 27.55 4'916.62
23 anni o 4° anno esperienza CHF 29.– 5'175.38
da 24 anni CHF 30.45 5'434.15
Ausiliari/CFP 20 anni o 1° anno esperienza CHF 20.60 3'676.31
21 anni o 2° anno esperienza CHF 21.35 3'810.15
22 anni o 3° anno esperienza CHF 22.30 3'979.69
23 anni o 4° anno esperienza CHF 23.25 4'149.23
da 24 anni CHF 24.20 4'318.77
Quadri (addetto alla pianificazione)
da 24 anni CHF 31.10 5'550.15


Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo è l’età. In quest’ultima ipotesi il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata. Esempio: coloro che compiono 23 anni il 17 settembre (“qualificati”) percepiranno CHF 25.80 l’ora a partire dal 1° gennaio del medesimo anno.

Di contro, per le restanti categorie si considera ancora unicamente l’età del lavoratore.

  Età / anni di esperienza professionale Salario orario Salario mensile
Aiuto posatore fino a 20 anni CHF 20.85 3'720.92
21 anni CHF 22.10 3'944.00
22 anni CHF 23.35 4'167.08
23 anni CHF 24.65 4'399.08
24 anni CHF 25.90 4'622.15
Manovale fino a 20 anni CHF 20.50 3'658.46
21 anni CHF 20.90 3'729.85
22 anni CHF 21.35 3'810.15
23 anni CHF 21.80 3'890.46
24 anni CHF 23.35 4'167.08


Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.

Stipendi degli apprendisti

Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.

Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.

Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:

Apprendisti AFC 1° anno CHF 400.–
2° anno CHF 800.–
3° anno CHF 1'200.–
4° anno esame intermedio superato CHF 1'700.–
4° anno esame intermedio non superato CHF 1'200.–
Apprendisti CFP 1° anno CHF 400.–
2° anno CHF 800.–

 

Articoli 3.1 e 4; Appendici 2 e 3; Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022; Accordo salariale 2024: articolo C

Categorie salariali
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Qualificati Con attestato federale di capacità o riconosciuti dal datore di lavoro come qualificati.
Posatore specializzato Lavoratore qualificato costantemente occupato sui cantieri che dispone del diploma “montatore ASFM” o “montatore costruzione di finestre FFF-ASFMS”.
Posatore Lavoratori qualificati prevalentemente occupati sui cantieri.
Ausiliari/CFP Lavoratori non specializzati o con perfezionamento professionale “falegname CFP con formazione biennale”.
Quadri (addetto alla pianificazione) Cfr. art. 17 cpv. 3 lett. b CCL CH.
Aiuto posatore
Manovale Lavoratori senza conoscenze professionali. Coloro che sono da più di due anni alle dipendenze della medesima ditta e che sono classificati “manovali” devono essere automaticamente inseriti alla classe salariale superiore “ausiliari”, evidentemente con il relativo adeguamento salariale.


Appendice 2

Aumento salariale
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Aumenti salariali 2024 (per il prestito di personale valevoli dal 2 marzo 2024)

I salari effettivamente erogati dalle aziende assoggettate al CCL per il settore della falegnameria saranno aumentati come segue:

  1. aumento generale dei salari: i salari lordi percepiti al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di applicabilità generale per tutti i dipendenti assoggettati al CCL che svolgono un carico di lavoro del 100% (gli altri in base al loro grado di occupazione) saranno aumentati generalmente di CHF/mese 60.–.
  2. aumento salariale individuale: il salario lordo di tutti i dipendenti di un'azienda assoggettata al CCL al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di applicabilità generale, sarà aumentato individualmente – sommando tutti i dipendenti assoggettati al CCL – di CHF/mese 30.–. La distribuzione dell’aumento da concedere ai singoli dipendenti è a discrezione del datore di lavoro.

L'aumento salariale individuale è la somma (moltiplicata per il numero di dipendenti assunti e in relazione al livello di occupazione per CHF/mese 30.–) che il datore di lavoro deve distribuire individualmente tra i suoi dipendenti della relativa categoria professionale.

Il datore di lavoro non può decidere se concedere o meno gli aumenti salariali individuali. Egli è solo libero di decidere come distribuire l’aumento salariale individuale tra i dipendenti della categoria professionale di riferimento. Il datore di lavoro dovà dunque verificare se il nuovo salario, comprensivo dell’aumento imposto al punto a e b, è pari ai salari minimi validi a partire dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà generale dell’accordo (vedi punto 3).
Qualora il salario risultasse inferiore ai minimi salariali riportati nella tabella sottostante, il datore di lavoro sarà tenuto ad adeguare il salario mensile a quanto appunto riportato nel citato schema.

Possono essere presi in considerazione gli aumenti salariali concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore del decreto che conferisce carattere di obbligatorietà generale agli aumenti salariali.

I nuovi salari si applicano a tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall’entrata in vigore del decreto che conferisce obbligatorietà generale agli adeguamenti salariali.

Per informazione

Eventuali aumenti salariali saranno definiti al momento opportuno dalle parti contraenti del CCL TI e successivamente comunicati alle aziende dalla Commissione paritetica.

Articolo 3.2; Accordo salariale 2024: articolo C

Tredicesima mensilità
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Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.

Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per ...  tredicesima mensilità (8.33%).

Articoli 4.4 e 4.6

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

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Lavoro a turni
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Servizio di picchetto
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Rimborso spese
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Preambolo

Orario di lavoro
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La durata media settimanale del lavoro è fissata a 41½ ore da ripartire dal lunedì al venerdì.

La Commissione paritetica elabora ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale flessibile conformemente agli art. 8 segg. CCL CH.

Articolo 2

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Preambolo

Contratto di lavoro
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Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito.

I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista.

II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese.

Il datore di lavoro dovrà produrre trimestralmente alla Commissione paritetica copie delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni relative al pagamento del salario.

I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno essere autorizzati dalla Commissione paritetica.

Articolo 8

Vacanze
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A complemento di quanto sancito dagli art. 32 segg. CCL CH, la Commissione paritetica può stabilire uno o più periodi di vacanze obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato nella prima metà di agosto.

La decisione relativa al periodo delle vacanze collettive dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.

In deroga alle vacanze collettive, il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla Commissione paritetica almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze.

Articolo 7

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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Giorni festivi retribuiti
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Congedo di formazione
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Preambolo

Malattia
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In deroga all’obbligo di pagamento del salario in caso di malattia di cui all’art. 24 CCL CH, il datore di lavoro deve assicurare i suoi lavoratori per un’indennità giornaliera di malattia ai sensi dei successivi capoversi del presente articolo.

Le condizioni d’assicurazione dovranno rispettare le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e prevedere in ogni caso la possibilità di passaggio all’assicurazione individuale quando cessa il rapporto di lavoro.

La compagnia d’assicurazione verrà scelta, di comune accordo, dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il datore di lavoro informa ogni anno i lavoratori assicurati sull’andamento dell’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia. Il contratto collettivo di assicurazione deve essere stipulato con una cassa malati riconosciuta.

Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile causa malattia un salario mensile netto pari a quello che il lavoratore avrebbe percepito lavorando normalmente. Non sono ammessi giorni di carenza, fatta eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella medesima azienda.

Per garantire il salario mensile netto in caso di malattia, il datore di lavoro deve stipulare:

  1. un’assicurazione malattia che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo a partire dal secondo giorno di inabilità al lavoro;
  2. un’assicurazione complementare che garantisca
    1. un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal secondo giorno d’inabilità al lavoro,
    2. un’indennità giornaliera del 90% del salario lordo per il giorno di carenza.

Il premio per l’assicurazione malattia e quella complementare è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.

In deroga a quanto previsto al capoverso 5 dell’art. 24 CCL CH è data la facoltà al datore di lavoro di differire l’inizio delle prestazioni di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia. In casi eccezionali, la Commissione paritetica può concedere delle deroghe.

Se vi è un differimento delle prestazioni la perdita di guadagno è a carico del datore di lavoro.

Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.

La durata del diritto al percepimento dell’indennità deve essere di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi; nel caso di tubercolosi, l’indennità deve essere concessa per 1800 giorni nell’arco di 7 anni consecutivi.

Se a causa di malattia l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni, il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.

Articolo 5

Infortunio
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Anche in caso d’infortunio il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile il salario mensile netto pari a quello che egli avrebbe percepito lavorando normalmente.

Poiché la SUVA riconosce l’80% del salario lordo, il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione complementare che garantisca:

  1. un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo dei giorni di carenza SUVA;
  2. un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal primo giorno di inabilità al lavoro per infortunio.

Il premio per la copertura di cui alle surriferite lettere a e b è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.

Se la SUVA riduce o rifiuta di concedere le prestazioni a causa di colpe nell’avvenimento infortunistico o a causa di pericoli eccezionali o di atti temerari, l’obbligo di prestazioni finanziarie da parte del datore di lavoro viene ridotto della stessa entità.

Se a causa d’infortunio l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.

Articolo 6

Congedo maternità / paternità / parentale
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Servizio militare / civile / di protezione civile
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
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Scopo dei contributi

Al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal presente CCL e di finanziare i compiti della Commissione paritetica, le parti contraenti costituiscono un Fondo paritetico oppure gli mettono a disposizione i mezzi necessari.

L’utilizzo di questi mezzi finanziari è destinato:

  1. a coprire le spese di applicazione e controllo del CCL (costi per il funzionamento della Commissione paritetica come pure delle organizzazioni esterne, spese sostenute dalle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);
  2. alle misure nell’ambito della sicurezza del lavoro e della protezione della salute;
  3. a promuovere la formazione professionale (spese dei corsi frequentati, perdita di salario a seguito della partecipazione a corsi);
  4. a mantenere e approfondire la collaborazione tra le parti contraenti;
  5. a sopperire agli oneri finanziari amministrativi derivanti dall’istituzione del Collegio arbitrale e dell’Arbitro unico.

Sull’utilizzo del contributo ai costi di esecuzione e di perfeziona-mento professionale la Commissione paritetica può emanare dei regolamenti.

Un’eventuale eccedenza derivante dal contributo ai costi di esecuzione può essere utilizzata solo come riserva per scopi sociali e generali della categoria dei lavoratori del settore della falegnameria.

Ammontare dei contributi

Il contributo ai costi d’esecuzione e del perfezionamento profes-sionale ammonta
a. a carico del datore di lavoro un contributo di base forfettario di CHF 240.– all’anno e di CHF 10.– al mese per ogni la-voratore;
b. a carico dei lavoratori CHF 24.– al mese.

Per aziende che non operano in continuazione all’interno dell’am-bito di validità territoriale il contributo di base è di Fr. 20.– al mese.

Per i membri delle federazioni contraenti, il contributo ai costi di esecuzione è compreso nella quota associativa.

Riscossione dei contributi

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati al CCL sono tenuti a versare alla Commissione paritetica i contributi paritetici. Ai fini del calcolo dei contributi personali ai sensi dell’articolo precedente è determinante la durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile. Il contributo ai costi d’esecuzione è dovuto per ogni singolo mese di assunzione.

I contributi dovuti devono essere versati dal datore di lavoro alla Commissione paritetica entro trenta giorni dalla fatturazione.

La Commissione paritetica fattura al datore di lavoro i contributi dovuti dai lavoratori. Il datore di lavoro detrae dal salario del lavoratore l’importo del contributo dovuto da quest’ultimo e lo versa alla Commissione paritetica.

Ogni azienda assoggettata al CCL deve trasmettere alla Com-missione paritetica un elenco con i nominativi dei lavoratori occupati e assoggettati al CCL, indicando segnatamente numero AVS, funzione, stipendio e indirizzo di ogni lavoratore. L’elenco dei lavoratori deve essere trasmesso, completo della relativa comunicazione, anche qualora i lavoratori siano occupati solo temporaneamente.

Se il datore di lavoro, malgrado due solleciti, tralascia la comunicazione prevista dalla presente disposizione o se non inserisce nell’elenco dei lavoratori un lavoratore assoggettato al CCL, egli è responsabile nei confronti della Commissione paritetica di tutti i contributi persi, retroattivamente per 5 anni. Inoltre, la Commissione paritetica può infliggergli una pena convenzionale.

Riguardo ai contributi versati, non sussiste un diritto di rimborso nei confronti del datore di lavoro. I lavoratori che ritengono di non dover versare il contributo, devono indirizzare le loro richieste di rimborso, motivate per iscritto, alla Commissione paritetica.

L’incasso dei contributi può essere stabilito in un particolare regolamento emanato dalla Commissione paritetica.

Articoli 10 – 12

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
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Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Apprendisti
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Stipendi degli apprendisti

Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.

Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.

Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:

Apprendisti AFC 1° anno CHF 400.–
2° anno CHF 800.–
3° anno CHF 1'200.–
4° anno esame intermedio superato CHF 1'700.–
4° anno esame intermedio non superato CHF 1'200.–
Apprendisti CFP 1° anno CHF 400.–
2° anno CHF 800.–


Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022

Termini di disdetta
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Preambolo

Protezione contro il licenziamento
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Preambolo

Rappresentanza dei lavoratori
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Sindacato Unia

Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)

Rappresentanza dei datori di lavoro
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Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino (ASFMS)

Organi paritetici
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Esecuzione in comune

Le parti contraenti del CCL convengono, ai sensi dell’articolo 357b CO, che è un loro comune diritto far rispettare il CCL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. A tal fine si provvederà all’insediamento di un’associazione, con sede a Bellinzona, denominata “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.

La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie ha l’incarico e il diritto di eseguire controlli nelle singole aziende per accertare se viene rispettato il CCL e di addebitare i costi di controllo a quelle aziende che, in base ai controlli effettuati, risultano aver violato le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.

La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie applicherà le direttive e i regolamenti emanati da essa come pure dalla Commissione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname di Zurigo.

Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie

Per l’interpretazione e l’applicazione del CCL è insediata una “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.

Essa sarà costituita nella forma di un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC e sarà composta da quattro membri e due supplenti rappresentanti dell’ASFMS sezione Ticino e da quattro membri e due supplenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL. Il funzionamento potrà essere stabilito da apposito regolamento.

Le decisioni in seno alla Commissione paritetica sono adottate a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio arbitrale.

La Commissione paritetica può costituire delle Sottocommissioni regionali, incaricate di svolgere attività di sorveglianza su suo mandato.

I membri ed i supplenti della Commissione paritetica o delle Sottocommissioni regionali sono tenuti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articoli 16, 17.1 – 17.2 e 17.3 - 17.5

Compiti organi paritetici
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La Commissione paritetica svolge i seguenti compiti:

  1. applica le direttive e i regolamenti emanati dalla Commis-sione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname;
  2. adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi relativi alla professione;
  3. assolvere quei compiti particolari assegnatile di volta in volta dai contraenti;
  4. vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
  5. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Ai rappresentanti della Commissione paritetica dovrà essere garantito l’accesso ai cantieri e agli uffici e dovrà essere consegnata tutta la documentazione richiesta atta alla verifica del rispetto dei disposti contrattuali;
  6. notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
  7. amministrare i proventi del contributo paritetico;
  8. pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in merito alla capacità professionale dei lavoratori;
  9. promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi d’istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
  10. stabilire se e in quale misura debbano essere erogati sussidi a corsi di perfezionamento professionale organizzati da enti vincolati al presente CCL;
  11. verificare il rispetto dell’art. 15 relativo al lavoro in subappalto.

Articolo 17.3

Istanza di ricorso
12847

Contro le decisioni emanate dalle Commissione paritetica è data possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio arbitrale o all’Arbitro unico.

Contro le decisioni emanate in applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e della legge sui lavoratori distaccati, (LDist; RS 823.20) si applica quanto disposto dall’art. 57 cpv. 3 lett. j CCL CH.

Articoli 17.3 e 17.4

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12847
Pene convenzionali

Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la Commissione paritetica invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.

In caso di gravi e manifeste inadempienze la Commissione paritetica, se del caso attraverso l’Ufficio presidenziale, può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.

La Commissione paritetica è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto;
  2. pena convenzionale:
    1. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
    2. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.00;
    3. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.00; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta.

La multa convenzionale dev’essere versata alla Commissione paritetica entro trenta giorni e il provento sarà utilizzato a copertura dei costi di esecuzione.

La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali.

La decisione della Commissione paritetica dovrà indicare i rimedi giuridici.

Rimane riservato quanto previsto dall’art. 46 CCL CH.

Articolo 14

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
12847

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
12847

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Procedure di conciliazione e arbitrato
12847
Tribunale arbitrale
Collegio arbitrale – Costituzione

È costituito un Collegio arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del CCL.

Esso è composto da 3 membri e cioè di:

  1. un presidente designato dal Presidente del Tribunale d’appello del Cantone Ticino;
  2. un membro designato dall’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino;
  3. un membro designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.

Il Presidente del Tribunale d’appello designa un supplente del presidente, l’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino e le organizzazioni sindacali designano ognuno un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.

I membri del Collegio arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino a nuovo avviso.

Il Collegio arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.

Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.

Collegio arbitrale  - Competenze e procedura

Su riserva di quanto regolamentato dall’appendice 1 del CCL, il Collegio arbitrale:

  1. decide i ricorsi presentati contro le decisioni della Commis-sione paritetica e si pronuncia sulle multe di detta Commissione;
  2. decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la Commissione paritetica non avesse potuto raggiungere un accordo.

Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.

Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.

Il Collegio arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.

I membri del Collegio arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.

Arbitro unico

Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale d’appello.

Per le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia l’articolo precedente.

Articolo 18; Appendice 1

 

Obbligo della pace
12847

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

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