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Dati contrattuali
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il presente CCL entra in vigore il 1° aprile 2017. Per gli artt. 8.1 e 9.1 le parti contrattuali concordano una possibilità di disdetta annuale con un termine di preavviso di tre mesi al 31 dicembre.
Se il contratto non viene disdetto per iscritto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, la sua validità viene prolungata di un ulteriore anno
Articolo 33.2
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Segretariato centrale Berna
Weltpoststrasse 20
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2024 (valevole a partire dal 3 gennaio 2024 per il Prestito di personale)
Categoria | all'ora | al mese |
---|---|---|
Professionisti e personale qualificato | CHF 27.84 | CHF 5'151.– |
Personale semiqualificato | CHF 24.98 | CHF 4'622.– |
Personale senza qualifica | CHF 22.44 | CHF 4'152.– |
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale
Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo di un professionista | al mese |
---|---|---|
1° anno di servizio | 88% | CHF 4'533.– |
2° anno di servizio | 92% | CHF 4'739.– |
3° anno di servizior | 96% | CHF 4'945.– |
4° anno di servizio | 100% | CHF 5'151.– |
Salari iniziali CFP | al mese (90% del rispettivo salario minimo dei professionisti AFC) |
---|---|
1° anno di servizio | CHF 4'080.– |
2° anno di servizio | CHF 4'265.– |
3° anno di servizio | CHF 4'451.– |
4° anno di servizio | CHF 4'636.– |
Per i lavoratori remunerati a cottimo sono garantiti i salari minimi secondo la tabella salariale riportata nell’Allegato
Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articolo 9.5; Accordo aggiuntivo 2024
Categorie salariali
Categoria | Descrizione |
---|---|
Professionisti, personale qualificato: | Sont réputés tels tous les travailleurs soumis à la CCT ayant terminé avec succès une formation professionnelle (CFC et AFP) dans la branche du bois, de la forêt, de la construction ou du second oeuvre |
semiqualificato | Sono considerati l coloro i quali, per un periodo di almeno due anni, hanno eseguito un determinato lavoro specifico paragonabile a quello di un professionista. |
senza qualifica | Sono considerati colori i quali, senza disporre di una specifica formazione professionale, sono stati assunti per un periodo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi. |
Articoli 9.2 e 9.3
Aumento salariale
Adeguamento salariale 2024 (valevole a partire dal 3 gennaio 2024 per il Prestito di personale)
A partire dal 1° gennaio 2024, tutti i dipendenti hanno diritto a un adeguamento salariale generale di CHF 50.–. Questo adeguamento generale dei salari è dovuto in ogni caso.
Per informazione
Le controparti del CCL negoziano eventuali adeguamenti salariali con cadenza annuale, tenendo in considerazione la situazione economica generale, l’andamento dei redditi da attività lavorativa e il costo della vita. Come base per il calcolo del tasso d’inflazione viene adottato l’Indice nazionale dei prezzi al consumo. Un aumento salariale presuppone una piena capacità lavorativa, disponibilità e impegno da parte del collaboratore. Se la prestazione lavorativa è insufficiente, il datore di lavoro e il lavoratore possono convenire un aumento salariale in misura ridotta. Tale accordo deve essere effettuato in forma scritta
Articolo 8; Accordo aggiuntivo 2024
Tredicesima mensilità
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una tredicesima mensilità completa al più tardi entro il mese di dicembre. Quale base di calcolo fanno stato il salario normale (esclusi i supplementi) e la durata normale del lavoro.
Per i lavoratori remunerati a ore, la tredicesima mensilità viene determinata per analogia alle disposizioni di cui all’art. 5.5. Se il rapporto di lavoro inizia o termina regolarmente nel corso di un anno civile, sussiste il diritto al percepimento della tredicesima mensilità pro rata temporis. Se il rapporto di lavoro viene risolto durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto al percepimento della tredicesima mensilità. Se un lavoratore durante un anno civile è impossibilitato a lavorare per più di due mesi, la tredicesima mensilità viene decurtata di un dodicesimo per ogni mese intero di lavoro non prestato; a tale riguardo, non sono computabili quattro settimane di servizio militare obbligatorio. La tredicesima mensilità deve essere assicurata per infortunio e indennità giornaliera di malattia.
Articolo 10
Versamento del salario
Il pagamento del salario viene effettuato con frequenza mensile nella moneta nazionale svizzera.
Proporzionalmente al lavoro prestato, il datore di lavoro è tenuto ad accordare al lavoratore in stato di bisogno un acconto, compatibilmente con quanto il datore stesso può ragionevolmente sborsare.
Il salario deve essere corrisposto entro il periodo di lavoro. In caso di accredito su conto corrente, il salario deve risultare nella disponibilità del lavoratore al più tardi l’ultimo giorno del periodo di pagamento. Al lavoratore deve essere inoltre trasmesso un apposito conteggio scritto.
Il datore di lavoro può compensare eventuali crediti nei confronti del lavoratore con il salario soltanto nella misura in cui questo sia pignorabile; i crediti per danni cagionati intenzionalmente possono essere tuttavia compensati senza alcuna restrizione.Eventuali accordi concernenti l’impiego del salario nell’interesse del datore di lavoro sono da considerarsi nulli.
Articolo 12
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Sorta di lavoro | Supplementi |
---|---|
Lavoro notturno prestato con carattere di regolarità tra le 23.00 e le 06.00 | 10% 1 |
Lavoro notturno prestato in via eccezionale (meno di 25 noti nell'arco di un anno civile) | 25% |
Lavoro domenicale | 50% 2 |
1 Tale supplemento deve essere corrisposto obbligatoriamente sotto forma di accredito di tempo.
2Al lavoratore deve essere inoltre riconosciuto un giorno di riposo sostitutivo a compensazione del riposo domenicale non goduto. In caso di lavoro domenicale superiore alle 5 ore deve essere concessa un’intera giornata compensativa di riposo nella settimana precedente o in quella successiva; in caso di lavoro domenicale fino a un massimo di 5 ore, il tempo lavorativo deve essere compensato in misura analoga.
Articolo 6
Lavoro a turni
Sorta di lavoro | Supplementi |
---|---|
Per lavoro a 2 turni e a 3 turni | CHF 2.30 la ora |
Per il lavoro notturno (23:00-06:00) | CHF 5.00 la ora |
Articolo 7
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro settimanale è fissato in 42,5 ore. L’orario di lavoro settimanale deve essere ripartito su 5 giorni consecutivi. L’orario di lavoro degli autisti di categoria C e D si basa sull’Ordinanza per gli autisti OLR1 del 19 giugno 1995.
Articolo 4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore di lavoro straordinarie sono le ore che sono state ordinate dal datore di lavoro e che superano la durata settimanale di cui all’art. 4.1. Nel caso in cui vengano effettuate delle ore straordinarie senza un ordine ben preciso, in quanto necessarie all’interesse della ditta, queste devono essere notificate al superiore il giorno lavorativo successivo e da egli vistate.
Se le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore rispetto al normale orario settimanale, il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie nella misura in cui sia in grado di fornirle e lo si possa da lui ragionevolmente pretendere secondo le norme della buona fede. Previo accordo reciproco, le ore di straordinario vengono compensate entro un massimo di 14 settimane mediante un congedo (tempo libero) di durata almeno corrispondente. Un’eventuale compensazione oltre tale limite temporale deve essere concordata per iscritto. Se il lavoro straordinario non viene compensato mediante congedo (tempo libero), il datore di lavoro deve pagare per tale prestazione lavorativa il salario normale maggiorato di un supplemento del 25%.
Per il tempo di viaggio non viene corrisposto alcun supplemento. Se il lavoratore percepisce un salario mensile, la paga oraria viene calcolata sulla base di 185 ore lavorative.
Articolo 5
Vacanze
Categoria d'età | Vacanze |
---|---|
Per tutti | 20 giorni |
Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
Dopo 8 anni di servizio e il comimento de 50o anno di età | 25 giorni |
Ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, il primo anno di lavoro viene incluso nel computo se nell’anno in questione il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore a sei mesi. Gli anni di servizio prestati in precedenza, nonché il periodo di tirocinio effettuato presso lo stesso datore di lavoro, vengono inclusi nel calcolo. Nell’anno dell’inizio e in quello di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto alle vacanze è computato pro rata temporis in funzione della durata dell’occupazione.
Accordi più favorevoli conclusi in precedenza in merito al diritto alle vacanze non possono essere modificati con una decurtazione. I giorni festivi non contano come giorni di vacanza. In caso di incapacità lavorativa a seguito di malattia o di infortunio di durata complessivamente superiore a due mesi interi, le vacanze possono essere decurtate di un dodicesimo per ogni ulteriore mese di assenza. In caso di assenza dal lavoro a causa di lavori in proprio o di altra natura, le vacanze possono essere decurtate di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. Il servizio militare obbligatorio fino a quattro settimane non viene inserito nel computo delle assenze ai fini di un’eventuale decurtazione delle vacanze.
Il lavoratore deve concordare con il datore di lavoro il periodo di godimento delle proprie vacanze, tenendo conto di eventuali lavori urgenti. Eventuali vacanze aziendali devono essere concordate con i lavoratori con il massimo preavviso possibile. Se durante le proprie ferie il lavoratore svolge un’attività lavorativa remunerata per conto di terzi, ledendo così gli interessi legittimi del datore di lavoro, quest’ultimo può rifiutare il pagamento del salario dovuto durante vacanze ed esigere la restituzione del salario già corrisposto per le stesse.
Il diritto alle vacanze non può essere indennizzato con prestazioni pecuniarie o altre agevolazioni. Resta fatto salvo un indennizzo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Il lavoratore ha diritto, se gli eventi menzionati si verificano in giorni effettivamente lavorativi, ai seguenti giorni di congedo pagati:
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio proprio | 2 giorni |
Nascita di un figlio proprio | 3 giorni |
Decesso del coniuge, di figlio o di genitori | 3 giorni |
Decesso di suoceri, fratelli o sorelle | 2 giorni |
Decesso di altri membri della famiglia (zio, zia, nonni) | 1 giorno |
Trasloco per lavoratori che non sono licenziati | 1 giorno |
Per l’esercizio di una carica pubblica, il datore di lavoro e il lavoratore decidono di caso in caso in merito a un eventuale pagamento del salario. Se il lavoratore risulta impossibilitato a prestare il proprio lavoro per altri motivi non imputabili a sua colpa, il datore di lavoro deve, ai sensi dell’art. 324a CO, corrispondere al lavoratore per un periodo limitato di tempo il salario che gli spetta a condizione che questi abbia avvisato preventivamente il datore di lavoro in merito alla sua assenza e, su richiesta, gliene abbia dimostrato la necessità. Ai fini del calcolo dell’indennizzo, in caso di assenze sono determinanti le ore di lavoro normali perse e la normale paga oraria.
Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
Il lavoratore ha diritto ad un compenso per nove giorni festivi ufficiali all’annon che cadono in un giorno lavorativo (compresa il giorno festivo federale del 1°agosto).
L’indennità per i giorni festivi viene calcolata in base al salario che il lavoratore avrebbe potuto guadagnare in tale giornata, e viene corrisposta nel giorno di pagamento relativo al periodo di salario in corso. I giorni festivi per i quali viene corrisposta un’indennità devono essere fissati in anticipo per tutto l’anno, di concerto tra datore di lavoro e lavoratori
Articolo 18
Malattia
Obbligo di assicurazione: il datore di lavoro è tenuto a stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. Le condizioni di assicurazione devono comprendere almeno le seguenti prestazioni:
- Giorni di carenza non remunerati: in caso di assenze conseguenti a malattia, per ogni evento trovano applicazione due giorni di carenza non remunerati a carico del lavoratore. Qualora più episodi di malattia siano riconducibili alla stessa causa patologica, in questo caso i giorni di carenza trovano applicazione soltanto una volta.
- Prestazioni assicurative: l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime: 80% del salario lordo, 730 indennità giornaliere. Queste prestazioni devono essere corrisposte anche se il rapporto di lavoro viene risolto prima della fine della malattia. Le prestazioni di indennità giornaliera vengono corrisposte in luogo dell’obbligo di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324a CO.
Il pagamento del premio netto dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia viene suddiviso in parti uguali tra il datore di lavoro e il lavoratore stesso.
Differimento delle prestazioni assicurative fino a un massimo di 30 giorni: il datore di lavoro può convenire un differimento della corresponsione delle prestazioni assicurative fino a un massimo di 30 giorni (termine di attesa). In questo caso, dopo il termine di carenza di due giorni, il datore di lavoro corrisponde durante il periodo di differimento l’80% del salario lordo. Durante questo periodo le consuete deduzioni per le assicurazioni sociali vengono prelevate dal salario del lavoratore
Articolo 13
Infortunio
In caso d’infortunio il datore di lavoro non deve corrispondere alcuna prestazione nella misura in cui le prestazioni assicurative dovute dalla SUVA coprano almeno l’80% del salario perso. Se le prestazioni assicurative risultano inferiori a tale soglia, il datore di lavoro deve provvedere alla copertura della differenza tra queste e l’80% del salario perso.
Se la SUVA esclude dalla copertura assicurativa dei pericoli straordinari o atti temerari ai sensi della LAINF, oppure se le prestazioni della SUVA vengono ridotte per colpa del lavoratore, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, mentre quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono pagati dal lavoratore.
Durante i giorni di carenza della SUVA, ovvero dal 1° giorno, il lavoratore ha diritto all’80% della perdita di salario
Articolo 14
Servizio militare / civile / di protezione civile
Per il tempo dedicato alla partecipazione alle giornate di orientamento e reclutamento, nonché per lo svolgimento del servizio militare, civile o di protezione civile, il lavoratore ha diritto ai seguenti indennizzi, espressi in percentuale della perdita di salario:
Salario in caso di servizio militare | Celibi senza persone a carico | Celibi con persone a carico e sposati |
---|---|---|
Giornata de orientamento, giornate di reclutamento | 50% | 80% |
Durante la scuola reclute come recluta | 50% | 80% |
Durante le scuole per quadri e il pagamento dei gradi | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, civil o di protezione civile | 80% | 100% |
Il militare in ferma continuata viene retribuito ai sensi della lettera b) per il periodo corrispondente alla scuola reclute e ai sensi della lettera d) per tutti gli altri periodi.
Articolo 15
Apprendisti
Il CCl non è applicabile agli apprendisti.
Raccomandazione salariale per gli apprendisti Industria del legno Svizzera (dal 1.1.2004):
- 1° anno di tirocinio: CHF 700.-- al mese
- 2° anno di tirocinio: CHF 950.-- al mese
- 3° anno di tirocinio: CHF 1'300.-- al mese
Vacanze:
25 giorni fino al compimento del 20° anno di età.
Articoli 1 e 17; raccomandazioni Industria del legno Svizzera
Giovani dipendenti
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale dal 1° gennaio 2024
Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo di un professionista | al mese |
---|---|---|
1° anno di servizio | 88% | CHF 4'533.– |
2° anno di servizio | 92% | CHF 4'739.– |
3° anno di servizior | 96% | CHF 4'945.– |
4° anno di servizio | 100% | CHF 5'151.– |
Salari iniziali CFP | al mese (90% del rispettivo salario minimo dei professionisti AFC) |
---|---|
1° anno di servizio | CHF 4'080.– |
2° anno di servizio | CHF 4'265.– |
3° anno di servizio | CHF 4'451.– |
4° anno di servizio | CHF 4'636.– |
Vacanze:
25 giorni fino al compimento del 20° anno di età.
Articolo 17; Accordo aggiuntivo 2024
Termini di disdetta
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (1 mese) | 7 giorni |
Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Il destinatario della disdetta deve essere in possesso della stessa prima dell’inizio del termine di preavviso. Su richiesta della controparte, la parte che dà la disdetta è tenuta a indicarne la motivazione per iscritto.
Articolo 19
Protezione contro il licenziamento
Dopo la fine del periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
- In caso di servizio obbligatorio svizzero militare o di protezione civile, di servizio militare femminile o di servizio per la Croce Rossa, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle otto settimane precedenti o susseguenti
- In caso di impedimento totale o parziale al lavoro non imputabile al lavoratore, e preci samente durante 30 giorni nel primo anno di servizio, durante 90 giorni dal secondo fino al quinto anno compreso di servizio, e durante 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio
- Durante la gravidanza e nelle 16 settimane susseguenti al parto di una lavoratrice
- Durante il periodo in cui il lavoratore, con il consenso del datore di lavoro, presta servizio per un’azione di aiuto
Articolo 20
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - sindacato interprofessionale
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione svizzera per l'industria del legno e basi da imabbalggio (ISLI)
Compiti organi paritetici
Articolo 28
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Il datore di lavoro che, in violazione del presente contratto, non corrisponde al lavoratore le prestazioni pecuniarie dovutegli, può essere sanzionato con una pena convenzionale pari al 50% dell’importo dovuto.
I lavoratori che violano il divieto di svolgere lavoro nero (art. 2.3) vengono sanzionati con una pena convenzionale il cui importo deve essere determinato dalla Commissione professionale paritetica in funzione del grado di colpa e della portata del lavoro nero svolto. Nel singolo caso, l’ammontare della pena convenzionale non può tuttavia superare l’importo di CHF 600.–. Tale pena convenzionale viene comminata anche al datore di lavoro aderente al presente contratto che dispone l’esecuzione di lavori al nero o che agevola in qualsivoglia maniera questa forma di lavoro illegale.
Gli importi delle pene convenzionali vengono impiegati dalla Commissione professionale paritetica per la copertura dei costi d’esecuzione del presente contratto.
Articolo 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Aziende |
2° livello | Commissione professionale paritetica |
3° livello | Collegio arbitrale |
Articoli 30 e 31
Obbligo della pace
Articolo 32
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