Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Ultime modifiche
CCL Fox Town Factory Stores, MendrisioCampo d'applicazione geografico
Campo d'applicazione aziendale
Campo d'applicazione personale
Il personale, occupato a tempo parziale, è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni e prestazioni previste dal presente contratto.
Articoli 2.1 e 2.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 33
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Francesca Scalise
091 611 17 15
francesca.scalise@unia.ch
Salari / salari minimi
Classificazione e stipendi | Tempo di servizio | Salari mensili |
---|---|---|
Impiegato/a del commercio al dettaglio (diploma di 3 anni) | sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione 1 | CHF 4'077.-- |
sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 | CHF 4'243.-- | |
sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 | CHF 4'352.-- | |
Assistente del commercio al dettaglio (Diploma di 2 anni) | sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione 1 | CHF 3'925.-- |
sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 | CHF 4'021.-- | |
sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 | CHF 4'243.-- | |
Assistente del commercio al dettaglio non qualificato/a (Senza diploma) | nel 1° anno di servizio | CHF 3'751.-- |
nel 2° anno di servizio | CHF 3'860.-- | |
con esperienza lavorativa nella professione di almeno 5 anni 2 | CHF 4'243.-- | |
Store Manager 3 | CHF 4'858.-- |
1 per il calcolo dell’esperienza maturata si deve tener conto anche degli anni lavorativi svolti all’esterno del Centro FoxTown, con un grado di occupazione pari al 100%. Gradi di occupazione inferiori sono cumulabili nel calcolo (esempio: 2 anni lavorativi al 40% vengono considerati 1 anno di lavoro all’80%)
2 L’Assistente del commercio al dettaglio non qualificata (Categoria C. Senza diploma) con un’esperienza lavorativa (documentata con gli attestati di servizio) nella professione di almeno 5 anni (60 mesi), dovrà percepire, come minimo, il salario versato all’Assistente del commercio al dettaglio nel terzo anno di servizio (cat. B. CHF 4'243.--).
3 Lo stipendio del responsabile del punto vendita (Store Manager) viene fissato liberamente tra la proprietà e l’interessato/a a dipendenza delle capacità e competenze professionali, delle responsabilità assegnate, ecc..., fermo restando che lo stesso, come minimo, dovrà essere di almeno CHF 500.-- (oltre al rincaro) superiore allo stipendio dell’impiegato/a di commercio al dettaglio al 3° anno.
Articolo 18.1
Aumento salariale
I salari minimi, di cui all’art. 18.1, vengono adeguati aritmeticamente al rincaro, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L’adeguamento è calcolato sulla base dalla differenza tra l’indice svizzero dei prezzi al consumo di fine settembre dell’anno in corso e l’indice di fine settembre dell’anno precedente. Il rincaro è concesso sui salari minimi e su quelli effettivi (esclusi premi e provvigioni), sia dei dipendenti occupati a tempo pieno, che del personale ausiliario (a tempo parziale).
Articolo 19
Tredicesima mensilità
Il supplemento versato per il lavoro domenicale e festivo (50%) è parte integrante dello stipendio e pertanto deve essere considerato ai fini della tredicesima mensilità, in ragione dell’8.33% (Esempio: supplementi versati per lavoro domenicale e festivo CHF 180.-- al mese x 12 mesi = CHF 2'160.-- quota parte di tredicesima: CHF 2'160.-- x 8,33% = CHF 180.--).
Articolo 20
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Indennità di partenza
Se il rapporto di un dipendente avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza (art. 339b del CO) da 2 fino a 8 mesi di salario, calcolati in base alla seguente scala (il calcolo dei punti avviene moltiplicando gli anni di età anagrafica per gli anni di servizio):
Punti | Indennità |
---|---|
da 1000 a 1199 | 2 mesi di salario |
da 1200 a 1399 | 3 mesi di salario |
da 1400 a 1599 | 4 mesi di salario |
da 1600 a 1799 | 5 mesi di salario |
da 1800 a 1999 | 6 mesi di salario |
da 2000 a 2199 | 7 mesi di salario |
da 2000 in poi | 8 mesi di salario |
Articolo 28
Assegni per i figli
Articolo 21
Versamento del salario
Articolo 18.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Ogni dipendente può essere impiegato una domenica ogni due settimane (principio dell’alternanza del lavoro domenicale); non è consentito lavorare tre domeniche consecutive.
Articolo 14.2 e 14.3
Altri supplementi
Articolo 30
Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni. La giornata lavorativa giornaliera dovrà di regola essere almeno pari a 4 ore.
Al dipendente sono garantiti 2 giorni di libero settimanali che, di regola, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovranno essere consecutivi. Il dipendente deve poter beneficiare di almeno 2 domeniche libere al mese (vedi art. 14.1), con la garanzia minima di 26 congedi domenicali all’anno, come previsto dalla Legge Federale sul Lavoro. Onde permettere il conteggio di quanto sopra, occorrerà, tuttavia, fare riferimento alla durata del lavoro ripartita nell’arco di due settimane lavorative, il dipendente in tutti i casi non potrà lavorare più di 6 giorni consecutivi. Da tale calcolo ne deriverà una media che sarà considerata quale durata del lavoro e farà stato ai fini del presente CCL (Es.: 1° settimana 6 gg lavorativi ore 48 – 2° settimana 4 gg lavorativi ore 32 / ore 48 + ore 32 = 80, cioè 40 ore di media nelle 2 settimane).
Per quanto concerne le pause, si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 15 della Legge Federale sul Lavoro, che recita:
"Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
a) un quarto d’ora se dura più di 5 ore e mezza;
b) mezz’ora, se dura più di sette ore;
c) un’ora se dura più di 9 ore.
Qualora al collaboratore non fosse permesso di lasciare il posto di lavoro durante la pausa, la stessa è da considerarsi come tempo di Lavoro."
In considerazione del permesso di apertura domenicale del Centro FoxTown e in osservanza alla Legge sul Lavoro, il personale potrà essere occupato al massimo 26 domeniche all’anno. Nell’alternanza dei giorni di riposo, saranno, quindi, garantite quali riposo settimanale almeno due domeniche al mese. I datori di lavoro faranno in modo di favorire l’impiego di persone disoccupate.
Ogni dipendente può essere impiegato una domenica ogni due settimane (principio dell’alternanza del lavoro domenicale); non è consentito lavorare tre domeniche consecutive.
Di principio è vietato il lavoro su chiamata (il lavoro effettuato per tramite delle agenzie interinali è ritenuto tale) ed è consentito solo in casi particolari e dopo approvazione della Commissione Paritetica.
Articoli 8, 12.1, 12.2, 14.1 e 14.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore straordinarie danno diritto ai seguenti supplementi da retribuire in denaro o in congedo pagato (per es.: 8 ore di lavoro straordinario domenicale o festivo, equivarranno a 16 ore di recupero):
Categoria | Supplemento |
---|---|
Ore straordinarie diurne (ore 06.00-20.00) | Supplemento di 25% |
Ore straordinarie notturne (ore 20.00-06.00) | 50% |
Ore straordinarie domenicali e festive, che eccendono la durata du lavoro prevista all'art. 12 e 14 | 100% |
Articolo 13
Vacanze
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Indennità |
---|---|---|
giovani e gli apprendisti sino ai 20 anni di età | 5 settimane | 10.64% |
dal 20° anno di servizio in FoxTown | 6 settimane 1 | 13.04% |
dal compimento dei 50 anni di età | 6 settimane 1 | 13.04% |
gli altri | 5 settimane | 10.64% |
Articolo 15.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
morte del coniuge, di figli propri, del padre o della madre 1 | 3 giorni |
morte di altri membri della famiglia non menzionati alla lettera a), viventi in comunione domestica con il dipendente | 3 giorni |
morte del nonno o della nonna, del suocero o della suocera, di un fratello o di una sorella | 2 giorni |
morte di un cognato/a | 1 giorno |
matrimonio | 5 giorni |
per i papà: nascita di un figlio o adozione | 3 giorni |
trasloco della propria economia domestica (massimo 1 volta all’anno) | 1 giorno |
visita di reclutamento | 2 giorni |
ispezione delle armi e dell'equipaggiamento, proscioglimenti | 1 giorno |
corsi professionali | 2 giorni |
congedo per delegati sindacali FoxTown | 2 giorni |
1 una comunanza affettiva stabile parificata al matrimonio
Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
I giorni festivi riconosciuti (pagati) e non recuperabili sono: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale è Santo Stefano. Se il dipendente dovesse lavorare durante uno dei suddetti giorni avrà diritto, oltre al normale indennizzo del 50% o all’eventuale compensazione in tempo libero, ad un giorno di congedo supplementare (2 giorni di riposo settimanale + 1 giorno di congedo pagato).
Se durante i giorni festivi riconosciuti il dipendente dovesse già trovarsi a casa di libero, questa giornata non dev’essere considerata come giorno di libero, bensì come festivo. Vale a dire che, durante quella settimana il dipendente sarà a casa e godrà del suo festivo, ma manterrà comunque i suoi ulteriori due giorni di libero settimanali.
Giorni festivi non riconosciuti: San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, Immacolata Concezione. Se durante uno di questi giorni il dipendente lavora, ha diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro o in congedo pagato (vedi art. 14.2).
Durante i giorni ufficiali in cui il Centro FoxTown resta chiuso (vedi art. 32) i dipendenti rimangono a casa e godono del giorno festivo pagato. Anche in questo caso i giorni di chiusura del Centro non devono essere conteggiati come giorni di libero, bensì come festivi pagati; pertanto il dipendente beneficerà comunque degli ulteriori due giorni di libero previsti dal CCL (vedi art. 12.1). Unica eccezione è la Domenica di Pasqua, la quale, non essendo un festivo riconosciuto (pagato) va considerata come un normale giorno di riposo settimanale.
I giorni festivi infrasettimanali riconosciuti, previsti dall’art. 17 del CCL (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano) che cadono durante le vacanze danno diritto a un equivalente congedo supplementare.
Articoli 15.4 e 17
Congedo di formazione
Articolo 31
Malattia
E’ facoltà del datore di lavoro stipulare un’assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni; tuttavia, in tale evenienza, esso dovrà prendere a suo carico l’80% del salario perso durante i 30 giorni di differimento.
La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni, entro un periodo di 900 giorni consecutivi.
Il relativo premio è suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendente.
Il dipendente è tenuto a comprovare la sua inabilità lavorativa, al più tardi il terzo giorno di malattia, mediante certificato medico.
Nel caso di inabilità per malattia del figlio (fino a 15 anni, Art. 36 Legge sul Lavoro), è necessario presentare un certificato medico già dal primo giorno e l’assenza non deve prolungarsi oltre 3 giorni.
Articolo 22
Infortunio
Articolo 24
Congedo maternità / paternità / parentale
Alla dipendente che ne fa richiesta, dopo le 16 settimane di congedo, il datore di lavoro dovrà concedere fino a 6 settimane di congedo non pagato. La richiesta dovrà pervenire entro l’ottava settimana di congedo maternità.
Anche al padre che ne fa richiesta, il datore di lavoro dovrà concedere fino a 6 settimane di congedo non pagato. Il collaboratore dovrà chiedere al datore di lavoro il periodo di congedo non pagato con due mesi di anticipo. Il periodo di congedo dovrà comunque essere usufruito entro il primo anno di vita del figlio.
Articolo 23
Servizio militare / civile / di protezione civile
Tipo di servizio | % del salario | |
---|---|---|
Scuola reclute | celibi senza obblighi di assistenza | 60% del salario |
ai coniugati e ai celibi con obblighi di assistenza | 80% del salario | |
Altri corsi | fino a 4 settimane | 100% dello stipendio |
Articolo 25
Previdenza professionale LPP
Il dipendente è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in applicazione della LPP.
Articolo 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
-Le persone che sono occupati fino ad un massimo del 50% delle ore normali contrattuali (20 ore settimanali): CHF 9.-- mensili
Articolo 6.1
Apprendisti
Categoria | anno di tirocinio | retribuzione mensile |
---|---|---|
Venditore | nel 1° anno di tirocinio | CHF 661.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 872.-- | |
Impiegati di vendita | nel 1° anno di tirocinio | CHF 661.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 872.-- | |
nel 3° anno di tirocinio | CHF1'156.-- |
Gli apprendisti hanno diritto alla 13a mensilità, conformemente all’art. 20 del CCL.
Gli apprendisti non sono soggetti al contributo di solidarietà.
Allegato 1
Termini di disdetta
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova 1 | 7 giorni, per la fine di una settimana |
nel primo anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese |
dal secondo al nono anno di servizio incluso | 2 mesi, per la fine di un mese |
dal decimo anno in poi | 3 mesi, per la fine di un mese |
1 I primi tre mesi sono considerati tempo di prova. Trascorsi questi tre mesi, il rapporto di lavoro è considerato concluso per un periodo indeterminato.
Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato con lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese.
Articoli 7 e 9.1
Protezione contro il licenziamento
Articolo 9.4
Rappresentanza dei lavoratori
Sindicato Unia
SIC Ticino – Società degli impiegati del commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
La presidenza della Commissione Paritetica viene assunta da un rappresentante sindacale membro della Commissione Paritetica, mentre la Segreteria, viene gestita dai rappresentanti dei negozianti (Tarchini FoxTown SA).
Alla C.P.F. in particolare incombono i seguenti compiti:
-vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL
-procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL
-fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra i negozi firmatari e il rispettivo personale (assegnazione di classi salariali ecc.)
-incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale pertinenti l’attività lavorativa svolta al FoxTown
-risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL
-applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un minimo di CHF 500.-- ed un massimo di CHF 5'000.--
-costituire il Collegio Arbitrale di cui agli artt. 3.3, 5.1 e 5.2 del CCL.
Articolo 3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
L’incasso della sanzione è di competenza della Segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.
Contro le sanzioni emanate dalla C.P.F. è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio Arbitrale, il quale deciderà inappellabilmente entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Articolo 4
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 11
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Durante il periodo nel quale il dipendente è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
I delegati sindacali, conformemente all’art. 336 CO, non possono essere licenziati a seguito della loro attività sindacale.
Articoli 9.4 e 16
contratti simili
Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) TICCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio
Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI
CCL-N del gruppo Migros
Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI
Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL Coop Società Cooperativa
CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera
CCL per l'artigianato svizzero della macelleria
Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera