Contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari

Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026
Ultime modifiche
Validità del CNL prorogata fino al 31 dicembre 2026 e aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2024
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Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12885

E applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12885

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività immobiliari.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12885

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività immobiliari.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
12885
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Salari / salari minimi
12885
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Funzione Salario orario minimo di base
personale non qualificato   CHF 20.15
personale qualificato   CHF 22.63
impiegati di commercio impiegato generico CHF 20.65
impiegato operativo CHF 22.32
impiegato responsabile CHF 25.30


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024

Aumento salariale
12885

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacanze
12885

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.65% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
12885

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
12885
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
5.12885 21.12.2023 27.02.2024
5.12795 21.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
4.12080 28.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.11600 29.12.2021 01.01.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11446 25.11.2021 01.12.2021
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.11008 26.11.2020 01.01.2021