CCL per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2024
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.07.2023 fino al 31.12.2024
Ultime modifiche
Nuovi salari minimi per il 2023 e 2024, la tredicesima mensilità è dovuta dal 1° giorno di lavoro, indennità per il servizio di picchetto, modifiche del orario di lavoro, ecc. Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2023.
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Campo d'applicazione geografico
12415

Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale
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Il presente CCL ha validità per tutte le imprese o parti di imprese operanti nel Cantone Ticino, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e manutentiva, che comprendono lavori di pulizie di manutenzione, pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all'esterno e all'interno e strutture nonché a mezzi di trasporto.

Articolo 2.1

Campo d'applicazione personale
12415

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutto il personale, compresi gli apprendisti, delle imprese citate nel punto 2.1.

Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12415

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:

  1. alle imprese o parti di impresa (datori di lavoro) che svolgono lavori, all'interno e/o all'esterno di edifici di qualsiasi tipo, di pulizia ordinaria (di manutenzione), di pulizie speciali, di pulizie ospedaliere e di pulizie di mezzi di trasporto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12415

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:

  1. a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionate al punto A, compresi gli apprendisti. Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II

Informazioni organo paritetico
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Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Salari / salari minimi
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I salari minimi sono stabiliti nell'appendice 1A, , e all'appendice B, con riferimento dal 1° gennaio 2024.

Salari minimi dal 1° gennaio 2023  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2023)

Per tutto il personale, le ore settimanali sono 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore

Categoria   Salario orario Salario mensile
Pulizie ordinarie (di manutenzione) Pulizie ordinarie I CHF 17.75 CHF 3'230.50
Pulizie ordinarie II (con formazione) CHF 18.35 CHF 3'339.70
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale 1
Pulizie speciali Pulizie speciali I CHF 18.35 CHF 3'339.70
Pulizie speciali II (con formazione) CHF 19.10 CHF 3'476.20
Caposquadra accordo individuale 1
Pulizie di ospedali Pulizie ospedali I CHF 18.20 CHF 3'312.40
Pulizie ospedali II (con formazione) CHF 19.10 CHF 3'476.20
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale 1
Pulizie di mezzi di trasporto (manutezione/speciale) Pulizie ordinarie I CHF 18.35 CHF 3'339.70
Pulizie ordinarie II (con formazione) CHF 19.10 CHF 3'476.20
Resp. pulizie di mezzi di trasporto / Capo oggetto accordo individuale 1
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva con certificato CFP (2 anni) CHF 19.30 CHF 3'512.60
con attestato AFC (3 anni) CHF 20.50 CHF 3'731.–


Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Decurtazione salario CFP AFC
al 1° anno dopo ottenimento diploma CHF 2'808.65 CHF 2'986.25
al 2° anno dopo ottenimento diploma CHF 2'984.20 CHF 3'172.90
al 3° anno dopo ottenimento diploma CHF 3'159.70 CHF 3'359.50
al 4° anno dopo ottenimento diploma CHF 3'335.25 CHF 3'546.15

Personale amministrativo 
Categoria Salario mensile
Impiegato generico CHF 3'420.–
Impiegato operatico CHF 3'700.–
Supervisore CHF 4'200.–

Apprendisti
Anno di apprendistato Salario mensile
Nel 1° anno di apprendistato CHF 775.–
Nel 2° anno di apprendistato CHF 1'050.–
Nel 3° anno di apprendistato CHF 1'350.–

 

Salari minimi dal 1° gennaio 2024

Per tutto il personale le ore settimanali sono 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore

Categoria   Salario orario Salario mensile
Pulizie ordinarie (di manutenzione) Pulizie ordinarie I CHF 18.05 CHF 3'285.10
Pulizie ordinarie II (con formazione) CHF 18.65 CHF 3'394.30
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale 1
Pulizie speciali Pulizie speciali I CHF 18.65 CHF 3'394.30
Pulizie speciali II (con formazione) CHF 19.35 CHF 3'521.70
Caposquadra accordo individuale 1
Pulizie di ospedali Pulizie ospedali I CHF 18.50 CHF 3'367.–
Pulizie ospedali II (con formazione) CHF 19.35 CHF 3'521.70
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale 1
Pulizie di mezzi di trasporto (manutezione/speciale) Pulizie ordinarie I CHF 18.65 CHF 3'394.30
Pulizie ordinarie II (con formazione) CHF 19.35 CHF 3'521.70
Resp. pulizie di mezzi di trasporto / Capo oggetto accordo individuale 1
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva con certificato CFP (2 anni) CHF 19.60 CHF3'567.20
con attestato AFC (3 anni) CHF 20.80 CHF3'785.60


Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Decurtazione salario CFP AFC
al 1° anno dopo ottenimento diploma CHF 2'850.85 CHF 3'031.40
al 2° anno dopo ottenimento diploma CHF 3'029.05 CHF 3'220.90
al 3° anno dopo ottenimento diploma CHF 3'207.20 CHF 3'410.35
al 4° anno dopo ottenimento diploma CHF 3'385.40 CHF 3'599.80

Personale amministrativo 
Categoria Salario mensile
Impiegato generico CHF 3'420.–
Impiegato operatico CHF 3'700.–
Supervisore CHF 4'200.–

Apprendisti
Anno di apprendistato Salario mensile
Nel 1.o anno di apprendistato CHF 775.–
Nel 2.o anno di apprendistato CHF 1'050.–
Nel 3.o anno di apprendistato CHF 1'350.–


Articolo 5.1; Appendice 1A e 1B

Categorie salariali
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Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)

Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:

Categoria Descrizione
Addetto/a alle pulizie ordinarie I Dipendenti senza formazione riconosciuta dalla CPC a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie.
Addetto/a alle pulizie speciali II Dipendenti che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.8, a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie.
Responsabile / supervisore pulizie immobile / Capo oggetto Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ordinarie II, sono fissati in un contratto individuale.

Categoria pulizie speziali

Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti tecniche applicative e uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:

Categoria Descrizione
Addetto/a alle pulizie speciali I Dipendenti senza formazione riconosciuta dalla CPC a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali.
Addetto/a alle pulizie speciali II Dipendenti che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.8, a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali.
Responsabile / supervisore – Capo squadra Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie speciali II sono fissati in un contratto individuale.

Categoria pulizie ospedaliere

Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.

Categoria Descrizione
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I Dipendenti senza formazione riconosciuta dalla CPC a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere.
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II Dipendenti che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.8, a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere.
Responsabile / supervisore pulizie immobile/Capo oggetto Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale.

 

Categoria pulizie mezzi di trasporto

La categoria della pulizia dei mezzi di trasporto comprende tutto il personale che effettua la manutenzione e la pulizia speciale.

Categoria Descrizione
Addetto alle pulizie di mezzi di trasporto I Dipendenti senza formazione riconosciuta dalla CPC a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie di mezzi di trasporto.
Addetto alle pulizie di mezzi di trasporto II Dipendenti che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.8, a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie di mezzi di trasporto.
Responsabile / supervisore – Capo squadra Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia di mezzi di trasporto e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie di mezzi di trasporto II, sono fissati in un contratto individuale.

 

Certificato federale di formazione pratica (CFP)

Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certificato federale di formazione pratica.

Attestato federale di capacità (AFC)

Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l’Attestato federale di capacità (AFC).

Nuovo inquadramento

Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.4 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione professionale prevista all’articolo 4.8 ultimata.

Personale amministrativo
Categoria Descrizione
Impiegato generico Nella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell’amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro.
Impiegato operativo Nell’amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite. Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi.
Supervisore Nell’amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l’esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell’azienda relativamente ai propri ambiti di competenza.


Articoli 4.1 - 4.7 e 4.9 - 4.11

Tredicesima mensilità
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La tredicesima mensilità è dovuta dal 1° giorno di lavoro. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.

Articolo 5.3

Versamento del salario
12415

Il salario, incluse le necessarie indennità, sarà pagato mensilmente al più tardi entro il 10 del mese successivo in moneta locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente al lavoratore in busta chiusa o tramite mail. È vietato il pagamento del salario in contanti. Eventuali discrepanze nella busta paga devono essere tempestivamente comunicate e saranno liquidate con il prossimo versamento dello stipendio.

Il lavoratore riceve il conteggio stipendio paga con indicate tutte le voci che compongono lo stipendio, il salario comprendente l’indicazione delle ore, eventuali supplementi (festivi / vacanze / indennità varie / 13.ma / ..) e trattenute.

Articolo 5.4

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Il lavoro svolto dalle ore 05.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 viene considerato lavoro serale.

Il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è considerato lavoro notturno.

Le deroghe al «divieto del lavoro notturno» sono soggette ad autorizzazione, vedi art. 17 Legge sul lavoro (LL).

Articolo 6.3

Orario di lavoro
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Lavoro a cottimo

Il lavoro a cottimo è proibito.

Per lavoro a cottimo si intende qualsiasi attività dipendente dal lavoro svolto o dalla sua qualità. Nel lavoro a cottimo rientrano tutte quelle forme di lavoro per cui la retribuzione è stabilita in base al rendimento, alla qualità, al pezzo o a tempo. Inoltre rientrano nel divieto di lavoro a cottimo tutte le forme simili, di premi, compensi o indennizzi forfettari, nella misura in cui rappresentano uno spostamento del rischio dall’imprenditore al lavoratore.

Lavoro su chiamata o a tempo parziale

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito. Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell’ordine:

  • il grado di occupazione,
  • i giorni della settimana d’impiego
  • la fascia oraria d’impiego prevista.
Orario di lavoro

L'orario di lavoro, per tutto il personale assoggettato, relativo ad un'attività lavorativa a tempo pieno è fissata a 42 ore settimanali (media mensile ore 182).

Il tempo di viaggio tra due luoghi di lavoro consecutivi conta come tempo di lavoro. Il tempo di viaggio tra il domicilio e il luogo di lavoro abituale non conta come tempo di lavoro.

Articoli 2.3, 2.4, 6.1, 6.2 e 6.4

Registrazione dell’orario di lavoro
12415

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese, se non effettuata tramite timbratura elettronica.

Articolo 2.6

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale.

Per il personale amministrativo il lavoro straordinario viene considerato dalla 46. esima ora lavorativa settimanale mentre che per il personale operativo dalla 51. esima ora settimanale lavorativa. Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo. Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articoli 7.1 7.4

Contratto di lavoro
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Lavoro su chiamata o a tempo parziale

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito. Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell’ordine:

  • il grado di occupazione,
  • i giorni della settimana d’impiego
  • la fascia oraria d’impiego prevista.
Contratto individuale di lavoro

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro e il dipendente sottoscrivono un contratto individuale di lavoro contenente almeno i seguenti dati:

  • il luogo di lavoro,
  • la data d’inizio del rapporto di lavoro,
  • la categoria professionale,
  • le normali ore di lavoro settimanali medie (su base mensile)
  • il salario.

Articoli 2.4 e 3

Vacanze
12415

II diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:

Età Ferie Dipendenti a salario orario
dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età 5 settimane  10.64%


L’indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. Il versamento pro rata dell’indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articoli 16.1, 16.2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12415

I collaboratori hanno diritto ai seguenti congedi pagati al 100%: 

Congedi pagati Giorni
per decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio 3 giorni
per decesso di fratelli/sorelle o suoceri 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
per proprio matrimonio 5 giorni
per nascita di un/a figlio/a 10 giorni 1
per reclutamento in Svizzera (max 3 giorni) a seconda dei giorni di servizio
per una propria ispezione militare in Svizzera 1 giorno
per trasloco 1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno


1 I 10 giorni di congedo sono pagati al 100% dal datore di lavoro. Le indennità IPG previste dalla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) versate dalla cassa di compensazione sono acquisite dal datore di lavoro”.

Articolo 9

Giorni festivi retribuiti
12415

I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell’attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festivi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un’indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il personale amministrativo.

Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35%.

Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati): S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8

Malattia
12415

II datore di lavoro assicura contro un'eventuale perdita di salario in caso di malattia tutti i dipendenti indipendentemente dal grado di occupazione.

I premi per tale assicurazione vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il dipendente.

Tutti i dipendenti hanno diritto in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi) per la durata prevista dalle condizioni assicurative stipulate (720 nell’arco di 900 giorni condizioni LAMal oppure 730 giorni condizioni LCA) per ogni caso di malattia.

Articolo 14.1 e 14.3

Congedo maternità / paternità / parentale
12415
Congedo di maternità

Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta ad almeno l'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi). Le dipendenti che non hanno diritto alle prestazioni secondo I'IPG ricevono per almeno 8 settimane il pagamento del salario all'80%. Sono fatti salvi altri diritti di cui all'art. 324a del CO.

Articolo 14.2

Servizio militare / civile / di protezione civile
12415

Per i giorni nei quali il dipendente non può recarsi al lavoro, poiché obbligato a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali:

    Celibi senza obblighi di sostentamento Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri   60% 75%
Altri servizi militari fino a 4 settimane per ogni anno civile 100% 100%
  oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)1 100% 100%


qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Le indennità IPG, versate dalla cassa di compensazione, sono acquisite dal datore di lavoro.

Articolo 11

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12415

Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL, dall'attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti. Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi paritetici.

Contributo dei lavoratori

Ogni dipendente, persone a beneficio di una rendita AVS incluse, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito (0.4 % a favore dell’applicazione e 0.2 % a favore della formazione professionale continua). L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma.

Contributo apprendisti

Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1 % dei salari lordi versati (0.05 % a favore dell’applicazione e 0.05 % a favore della formazione professionale continua).

Contributo dei datori di lavoro
Lavoratori Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari allo 0.6 % dei salari lordi versati (0.4 % a favore dell’applicazione e 0.2 % a favore della formazione professionale continua).
Apprendisti Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari allo 0.1 % dei salari lordi versati (0.05 % a favore dell’applicazione e 0.05 % a favore della formazione professionale continua).

 

Proventi e destinazioni

La segreteria della CPC provvede all’incasso dei contributi paritetici. L'introito totale della CPC, verrà utilizzato per:

  1. l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli,
  2. il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale ai sensi dell’art. 10 cpv 2;

Articolo 24

Termini di disdetta
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Rappresentanza dei lavoratori
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Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercio (SIC Ticino)

Rappresentanza dei datori di lavoro
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Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)

Organi paritetici
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Commissione Paritetica Cantonale (CPC)

Le parti contraenti, nominano una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Articoli 20.1 -

Compiti organi paritetici
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La CPC ha i seguenti compiti

  1. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
  2. procedere di propria iniziativa, su segnalazione o su richiesta, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
  3. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale impiegato;
  4. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
  5. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale
  6. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
  7. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
  8. statuire sull’inquadramento salariale del personale assoggettato al presente CCL
  9. stabilire eventuali sanzioni e la ripartizione delle spese di controllo secondo gli articoli che seguono

Articolo 20.6

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
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Infrazioni da parte del datore di lavoro

La CPC potrà inoltre:

  • sanzionare i datori di lavoro secondo quanto stabilito nell’art. 20.7, lettera e)

Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura e di controllo, comminate dalla CPC, devono essere versati entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione. L’azienda può dimostrare l’avvenuto pagamento dei reintegri e degli arretrati ai dipendenti fornendone prova in forma scritta.

Infrazioni da parte del lavoratore

I lavoratori che contravvengono alle disposizioni del CCL possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale. Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione cresciuta in giudicato.

Sanzioni contrattuali

La CPC ha il diritto di applicare le seguenti sanzioni contrattuali:

Sanzioni contro il datore di lavoro
  1. la diffida scritta;
  2. multa fino a CHF 10'000.–. Il valore massimo della multa, se la pretesa e/o la violazione è di ordine finanziario per un importo superiore ai CHF 10'000.– potrà essere aumentata sino al valore dell’infrazione;

La sanzione e/o multa convenzionale vanno fissate in funzione della colpevolezza e della gravità della violazione. L’ammontare della stessa dovrà altresì essere atta a dissuadere il datore di lavoro dal contravvenire in futuro al CCL e terranno conto dei seguenti principi, non esaustivi, in modo cumulativo:

  1. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
  2. violazione delle disposizioni non monetarie del CCL e delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
  3. il fatto che il datore di lavoro, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
  4. violazione delle singole disposizioni del CCL unica o ripetuta e sua gravità;
  5. conformità dell’applicazione delle norme relative alla registrazione del tempo di lavoro;
  6. dimensione dell’azienda;
  7. eventuale reintegro salariale avvenuto.

In caso di recidiva, il valore delle multe potrà essere proporzionalmente aumentato e superare il tetto massimo di CHF 10'000.–.

Sanzioni contro il lavoratore
  1. la diffida scritta;
  2. la multa, a dipendenza della gravità dell’infrazione, potrà arrivare al massimo all’importo della tredicesima mensilità.

La sanzione (multa) vanno fissate in funzione della colpevolezza e della gravità della violazione. L’ammontare della stessa dovrà altresì essere atta in modo da dissuadere il lavoratore dal contravvenire in futuro al CCL

In caso di recidiva le multe potranno essere proporzionalmente aumentate e superare l’importo della tredicesima mensilità.

Articolo 20.7 lettere c) – f)

Controlli
12415
Controlli aziendali

I datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo. Dovranno mettere a disposizione della CPC tutta la documentazione richiesta, in particolare i registri paga, la documentazione riguardante gli orari di lavoro e il controllo degli orari di lavoro, le polizze assicurative inerente al personale. In caso di infrazione al contratto collettivo di lavoro, la CPC può comminare sanzioni;

Spese di controllo

Se dal controllo effettuato emergono una o più infrazioni al CCL, le spese di controllo saranno a carico del datore di lavoro che ha commesso l’infrazione. Le spese di un controllo effettuato su richiesta di un datore di lavoro verranno poste a carico del richiedente. Le spese di controllo ammontano ad un massimo di CHF 500.–.

Articolo 20.7 a) e b)

Nessuna informazione disponibile
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