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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.10.2019 fino al 31.05.2023
Ultime modifiche
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30 giugno 2023 (27.04.2022)Campo d'applicazione geografico
Il campo d'applicazione di questo contratto collettivo di lavoro si estende al Cantone Ticino.
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di:
- produzione di piante in vaso e fiori recisi;
- vivai e cespi perenni, piante ornamentali;
- di compostaggio;
- costruzione e manutenzione giardini;
le attività che rientrano nel settore costruzione e manutenzione sono segnatamente:
- Impianti di cantieri e lavori preliminari: misure di protezione, sbarramenti e segnaletica, lavori preliminari relativi alle piante, demolizione, rimozione controllata, trasporti, messa a deposito e smaltimento dei rifiuti;
- Movimento di terra e modellatura del terreno: lavori di sterro, modellatura e spianamento grezzo del terreno;
- Condotte, canalette, pozzetti e drenaggi: scavo di trincee e di fosse, condotte, canalette, pozzi, pozzetti, allacciamenti, coperture e accessori per pozzetti, avvolgimenti, riempimenti, strati drenanti e drenaggi;
- Delimitazioni e pavimentazioni: Strati di fondazione, delimitazioni, pavimentazione in pietra naturale, pavimentazione in blocchetti e lastricati di calcestruzzo, pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni inverdite, pavimentazioni per aree da gioco drenanti e non, pavimentazioni di legno, demarcazioni e rivestimenti colorati;
- Muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): Scavo per fondazioni di muri e di scale, fondazioni, muri, pareti, scale e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
- Assicurazione di scarpate e argini: Scavo per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, consolidamento di scarpate con elementi di calcestruzzo, protezione contro l’erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati;
- Superfici verdi e specchi d’acqua: Strati vegetali, miglioramento e lavorazione del terreno, giardini rocciosi e superfici per piante ruderali, superfici per piante acidofile, specchi d’acqua, Biotopi naturali per fauna, piscine, fontane e vasche d’acqua, impianti balneari e stagni balneabili. Lavoroi di rinnovo e riparazione;
- Piantagione, semina e manutenzione: Fornitura di piante, lavori di piantagione, semina e posa di tappeto erboso in rotoli, manutenzione e misure di protezione, prati estensivi magri e prati fioriti, idrosemina;
- Arredo urbano: Fondazioni, fornitura e posa di elementi di arredo urbano, fornitura e posa di attrezzature da gioco e attrezzature sportive, recinzioni e cancelli, contenitori per rifiuti, impianti di irrigazione automatica per giardini e zone verdi a partire dall’alimentazione dell’acqua all’esterno del giardino;
- Tappeti erbosi, prati, superfici palustri e simili: Posa, manutenzione e cura tappeti erbosi, prati, superfici palustri e canneti, superfici ruderali, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Manutenzione di piantagioni: Alberi, arbusti, piante tappezzanti e acidofile. Piante sarmentose e rampicanti. Siepi e cespugli modellati. Rose, piante perenni, graminacee ornamentali, felci, arbusti da bacche, piante da frutto, piantagioni con piante annuali, piante da mastello, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Piante per inverdimento interno: Trasporto di piante, piante in fioriere mobili e vasche;
- Inverdimento edifici: Giardini pensili, pareti verticali, vasche, rampicanti, tecniche di fissaggio;
- Campi sportivi e da gioco: costruzione, drenaggi, semine per i campi naturali. Costruzione posa di campi sintetici con drenaggi. Sottofondi;
- Pavimentazioni, scale e impianti per lo smaltimento di acque: Selciati e lastricati, pavimentazioni di calcestruzzo, pavimentazioni legate con acqua e pavimentazioni inverdite. Pavimentazioni speciali, scale e gradoni. Lavori di rinnovo e di ripartizione.
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Il presente CCL fa stato per tutti i lavoratori (apprendisti esclusi) delle imprese menzionate all'art. 1 cpv 2 indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
- I quadri dirigenti;
- Il personale amministrativo;
- Personale di pulizia;
- Il personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
A. ai datori di lavoro (imprese o parti d’impresa) del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
B. a tutti i lavoratori impiegati dai datori di lavoro menzionati al punto A, indipendentemente dal tipo di retribuzione, a eccezione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo, del personale di pulizia, del personale tecnico non direttamente impiegato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri e degli apprendisti.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il presente contratto ha validità dal 1 ° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.
Le parti firmatarie si dichiarano d'accordo di intraprendere, in ogni momento e di comune accordo, le trattative sulle condizioni del presente contratto.
Il presente contratto si riterrà rinnovato per un altro anno, se non sarà disdetto per scritto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto.
Articolo 58
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Via Cantonale 19
6918 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese
Via S. Balestra 19
6901 Lugano
+41 91 921 15 51
www.ocst.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Jardin Suisse - Sezione Ticino
Via Carvina 4
6807 Taverne
+41 91 968 12 54
info@jardinsuisse-ti.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi 2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
Categoria | Anno dopo l’apprendistato | Costruzione e manutenzione | Vivaista | Produzione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mensile | orario | mensile | orario | mensile | orario | |||
A | Giardiniere EP e Capo giardiniere (due attestati federali superiori) | CHF 5'200.– | CHF 5'200.– | CHF 5'200.– | ||||
B | Capo giardiniere (un attestato federale superiore) | CHF 4'700.– | CHF 4'700.– | CHF 4'700.– | ||||
C | Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno dopo apprendistato | CHF 4'453.– | CHF 25.27 | CHF 4'453.– | CHF 24.66 | CHF 4'295.– | CHF 23.78 | |
D | Giardiniere AFC | Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente | CHF 3'784.– | CHF 21.46 | CHF 3'784.– | CHF 20.96 | CHF 3'784.– | CHF 20.96 |
2° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'008.– | CHF 22.74 | CHF 4'008.– | CHF 22.19 | CHF 4'008.– | CHF 22.19 | ||
3° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'231.– | CHF 24.– | CHF 4'231.– | CHF 23.43 | CHF 4'231.– | CHF 23.43 | ||
E | Art. 33 - attestato AFC | Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente | CHF 4'231.– | CHF 24.– | CHF 4'231.– | CHF 23.43 | CHF 4'231.– | CHF 23.43 |
2° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'453.– | CHF 25.27 | CHF 4'453.– | CHF 24.66 | CHF 4'295.– | CHF 23.78 | ||
F | Giardiniere con CFP 1 | Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente | CHF 2'606.– | CHF 14.78 | CHF 2'606.– | CHF 14.43 | CHF 2'606.– | CHF 14.43 |
2° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'023.– | CHF 17.14 | CHF 3'023.– | CHF 16.73 | CHF 3'023.– | CHF 16.73 | ||
3° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'439.– | CHF 19.51 | CHF 3'439.– | CHF 19.04 | CHF 3'439.– | CHF 19.04 | ||
4° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'013.– | CHF 22.77 | CHF 3'961.– | CHF 21.93 | CHF 3'961.– | CHF 21.93 | ||
G | Aiuto giardiniere con esperienza | CHF 3'976.– | CHF 22.55 | CHF 3'950.– | CHF 21.87 | CHF 3'950.– | CHF 21.87 | |
H | Aiuto giardiniere | CHF 3'711.– | CHF 21.05 | CHF 3'711.– | CHF 20.55 | CHF 3'711.– | CHF 20.55 | |
I | Aiuto temporaneo | CHF 19.50 | CHF 19.50 |
1 in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.
Personale con capacità lavorative ridotte
La determinazione della retribuzione di lavoratori con capacità lavorativa ridotta deve essere sottoposta “per approvazione” alla CPC.
Articolo 20; Appendice 2 - Regolamentazione salari minimi 2024
Categorie salariali
Categorie salariali | Descrizione | |
---|---|---|
A | Giardiniere EP e Capo giardiniere (due attestati federali superiori) | Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile. |
B | Capo giardiniere (un attestato federale superiore) | Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile. |
C | Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno | Sono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l’apprendistato devono essere inseriti in questa categoria. |
D | Giardiniere AFC | Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento dell'attestato AFC. |
E | Art. 33 - attestato AFC | Sono considerati Art. 33 - attestato AFC tutti quei lavoratori che hanno concluso e ottenuto l'Attestato federale di capacità AFC secondo l'art. 32 Ordinanza federale sulla formazione professionale OFPr. |
F | Giardiniere CFP |
Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP. In questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale. |
G | Aiuto giardiniere con esperienza | Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività comprovata nella professione in Svizzera o all'estero. |
H | Aiuto giardiniere | Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell’esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie. |
I | Aiuto temporaneo | Questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. |
Appendice 2
Aumento salariale
Adeguamento salari reali (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
Ai dipendenti, attivi al 31.12.2023, va riconosciuto un adeguamento al rincaro sui salari reali del 1.7%
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 del ontratto collettivo di lavoro
Appendice 2; ; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo III
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.
Articolo 17.2
Versamento del salario
Pagamento salario
Il salario, incluse le necessarie indennità, sarà pagato mensilmente al più tardi entro il 5 del mese successivo in moneta locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente al lavoratore in busta chiusa. È vietato il pagamento del salario in contanti. Eventuali discrepanze nella busta paga devono essere tempestivamente comunicate e saranno liquidate con il prossimo versamento dello stipendio.
In caso di pagamento di supplementi (tredicesima / supplemento lavoro straordinario/ vacanze / festivi) devono figurare in modo visibile e separato sul conteggio stipendio.
Articolo 21.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Servizio di fine settimana
Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio di fine settimana sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 18.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.
In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 50%.
Articolo 13
Rimborso spese
Rimborsi
Il datore di lavoro deve rifondere al lavoratore tutte le spese comprovate risultanti dallo svolgimento del lavoro.
Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 15.– al giorno a titolo di rimborso indennità pranzo se il tragitto (tratta semplice) corrispondente supera i 10 km di distanza dal luogo di lavoro.
In deroga a quanto sopra può essere applicato un importo forfettario di CHF 150.– al mese per 12 mensilità, quale riconoscimento rimborso pranzo a condizione che nel computo annuo questo importo copra le spese sostenute dal collaboratore.
L’importo deve figurare separatamente in busta paga.
Se il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, utilizza un proprio mezzo di trasporto, egli ha diritto al seguente rimborso chilometrico:
Automobile | Motocicletta | Motorino |
---|---|---|
CHF 0.70/km | CHF 0.40/km | CHF 0.30/km |
Il pagamento di rimborsi e spese deve essere effettuato ogni mese congiuntamente al salario.
Vitto e alloggio
Il lavoratore non può essere costretto a consumare il vitto ed a prendere alloggio presso il datore di lavoro.
Articoli 27 e 28
Altri supplementi
Intemperie
Le ore perse per intemperie, non annunciate o non riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione, se non recuperate devono essere pagate al 100%.
Le ore perse per intemperie, riconosciute dalla cassa disoccupazione, vanno computate come da art. 10.3 e pagate all'80%.
Le ore minime da effettuare per dipendente, con un impiego a tempo pieno, devono corrispondere almeno alle 2115 ore annue per i settori costruzione e manutenzione giardini mentre i settori produzione e vivaio le ore minime annue corrispondono a 2'167, le ore perse e non fatte recuperare rimangono a carico del datore di lavoro.
Articolo 12
Orario di lavoro
Durata del lavoro in generale
Nell’orario lavorativo annuale sono comprese vacanze, giorni festivi infrasettimanali, servizio militare, protezione civile, nonché assenze per malattia, infortunio e assenze inevitabili.
Ore | Ore flessibili | |
---|---|---|
L’orario lavorativo annuale nel settore costruzione e manutenzione giardini è di | 2115 | +69 |
Per il settore produzione e vivaio l’orario annuale sarà di | 2167 | +30 |
Ogni datore di lavoro può ripartire individualmente l'orario di lavoro effettivo sull'arco dell'anno in base alle proprie esigenze stagionali. Questo orario deve essere affisso in azienda, all'inizio di ogni anno. Copia dello stesso è da inviare, per approvazione, alla Commissione paritetica.
Basi di calcolo
Per il calcolo relativo alle indennità (vacanze, gg. festivi infrasettimanali, malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, adempimento di obbligo legale e altre assenze inevitabili) si deve considerare, nel settore costruzione e manutenzione giardini, un orario giornaliero di ore 8.20, nel settore produzione un orario giornaliero di ore 8.40.
Per far fronte ad eccedenza di lavoro, rispettivamente per recuperare ore perse, l'orario giornaliero può essere aumentato fino a un massimo di 11 ore lavorative fino a un massimo di 50 ore settimanali.
Le ore flessibili annuali, come previste all'art. 10.1 cpv 1, devono essere compensate in tempo libero o retribuite entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo a quello di conteggio. Ore rimanenti dovranno essere pagate con le stesse modalità previste per le ore straordinarie, entro e non oltre il mese di settembre dell'anno successivo a quello di conteggio.
Settimana lavorativa
Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), ad eccezione delle settimane in cui cade un festivo infrasettimanale, vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse.
È da tenere in considerazione la regolamentazione dei giorni festivi, secondo l'Art.30.
Per il pasto di mezzogiorno il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno:
- ¼ ora se la durata del lavoro supera le 5 ore e mezza;
- ½ ora se la durata del lavoro supera le 7 ore;
- 1 ora se la durata del lavoro supera le 9 ore.
Questa interruzione non è considerata tempo di lavoro.
Lavoro su chiamata e lavoro a tempo parziale
Il lavoro su chiamata, ovvero senza un minimo garantito di ore di lavoro, è proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell'ordine:
- grado d'occupazione;
- giorni della settimana d'impiego;
- fascia oraria d'impiego prevista.
I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno essere approvati dalla CPC.
Articoli 10, 11 e 15
Registrazione dell’orario di lavoro
Registrazione tempo di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte.
Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 21 CCL relative al pagamento del salario.
Articolo 16
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore straordinarie
Le ore straordinarie (derivanti dalla differenza tra le ore effettivamente lavorate e l'orario previsto, secondo l'Art. 10.1) vengono per principio compensate, entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo, con tempo libero della stessa durata.
Qualora le ore straordinarie non possono essere compensate, sono da indennizzare con un supplemento del 25% del salario base normale entro e non oltre la fine del mese di settembre dell'anno successivo.
In caso di entrata o uscita durante l'anno, le ore straordinarie o perse sono da calcolare proporzionalmente all'orario annuale previsto. Le ore non lavorate ed imputabili al datore di lavoro che non possono essere compensate a seguito di un licenziamento notificato dal datore di lavoro, non vengono dedotte.
Articolo 14
Periodo di prova
Periodo di prova
All'entrata in azienda al lavoratore viene confermata la mansione e il relativo salario.
I primi 3 mesi sono considerati tempo di prova, e il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni.
Articolo 3
Vacanze
Vacanze
I lavoratori hanno diritto nel corso dell'anno civile (applicazione dal mese seguente il compimento del/dei requisiti) alle seguenti vacanze pagate:
lavoratori dal compimento dei 50 anni di età con 5 o più anni di servizio o lavoratori con almeno 20 anni di servizio (apprendistato incluso) | 5 settimane |
Per i lavoratori che sono retribuiti con salario orario si aggiungono le seguenti indennità:
8.33% | per lavoratori al beneficio di 20 giorni di vacanza |
10.64% | per lavoratori al beneficio di 25 giorni di vacanze |
8.33% | tredicesima mensilità. |
Le vacanze non possono subire riduzioni per assenze sino a 3 mesi causa servizio militare, malattia o infortunio.
Per assenze di durata superiore a 3 mesi il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.
Articolo 29
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Assenze giustificate
A tutti i lavoratori vengono retribuite le seguenti assenze, pagate al 100% (giorni lavorativi):
Occasione | Giorni retribuiti |
---|---|
per il proprio matrimonio | 2 giorni |
per nascita figli (art. 329g CO) | 10 giorni |
per morte del coniuge, convivente annunciata/o o dei figli | 3 giorni |
per morte dei genitori | 2 giorni |
per morte di suoceri, fratelli | 1 giorno |
per ispezione militare | 1 giorno |
per trasloco (all’anno) | 1 giorno |
in caso di reclutamento | fino a 3 giorni |
formazione professionale (concordata con datore di lavoro), come art. 49 CCL | 2 giorni |
Articolo 31
Giorni festivi retribuiti
Giorni Festivi
Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali (Capodanno, Epifania, lunedì dell'Angelo, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano).
Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale.
Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all'inizio dell'anno, i giorni festivi che vengono indennizzati.
Per i lavoratori retribuiti con salario orario il diritto al pagamento dei nove giorni festivi corrisponde al 3.58 % del salario lordo annuo.
Articolo 30
Congedo di formazione
Perfezionamento e aggiornamento professionale
- Previo accordo con il datore di lavoro, sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
- 2 giornate all'anno di formazione
- Il datore di lavoro può inoltre accordare congedi di formazione non pagati se corrispondono alle seguenti esigenze:
- corso preparatorio per qualifiche professionali come agli art. 32 e seguenti della Legge Federale sulla formazione professionale (LFPr) – 1 giorno alla settimana;
- il lavoratore che ha svolto dei corsi di formazione continua inerenti la professione può chiedere alla CPC una partecipazione alla tassa di iscrizione.
Articolo 32
Malattia
Indennità perdita salario (malattia - maternità)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti, per la perdita di salario in caso di malattia (Appendice 4).
Condizioni base:
- Prestazioni d'indennità malattia all'80% del salario lordo dal terzo giorno di inabilità e il 90% del salario lordo a partire dal 91° giorno di inabilità per 730 indennità giornaliere per caso. Il datore di lavoro non si assume i costi del salario per i primi due giorni di carenza.
- Il datore di lavoro può concordare con l'assicurazione un periodo d'attesa (differimento) fino a un massimo di 30 giorni. In questo periodo il datore di lavoro prende a carico i costi del salario in ragione di almeno l'80% dello stipendio.
- I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità sono paritetici e quindi vanno sostenuti al 50% dal datore di lavoro e al 50% dal dipendente.
- nel caso in cui le parti contrattuali (datore di lavoro e assicuratore) decidessero di prevedere nel contratto una partecipazione agli utili, il datore di lavoro deve far beneficiare i dipendenti di un eventuale ristorno nella misura del 50% dello stesso.
In caso di assenza per malattia, il datore di lavoro può ordinare, a sue spese, una visita di controllo presso un medico di sua fiducia.
Responsabilità del datore di lavoro per collaboratori non assicurati: retribuzione secondo l'art. 324a CO per i lavoratori che non possono essere assicurati con copertura completa. Il datore di lavoro non risponde nei casi in cui l'assicuratore rifiuti prestazioni per violazioni delle condizioni assicurative ascrivibili al lavoratore, sempre che dimostri che nessuna colpa gli è imputabile.
Lavoratori a tempo determinato
I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, impediti senza loro colpa di lavorare causa malattia hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane. Se il rapporto di lavoro dovesse risultare di durata superiore, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare questi lavoratori alla propria assicurazione indennità malattia per la perdita di salario.
Articoli 26.1 – 26.3
Infortunio
Indennità perdita salario (infortunio)
La perdita di salario per i primi 2 giorni d'infortunio, non coperti dall'assicurazione infortuni, sono a carico del datore di lavoro. I giorni di carenza sono da retribuire all'80%.
Articolo 25
Congedo maternità / paternità / parentale
Per nascita figli (art. 329g CO): 10 giorni
Maternità
In caso di parto viene versata, per sedici settimane, un'indennità giornaliera equivalente all'80% del salario assicurato, inclusa l'indennità di fine anno.
Articoli 31.1, let. b, 26.4
Servizio militare / civile / di protezione civile
Durante il servizio militare svizzero, il servizio civile o il servizio di protezione civile obbligatori il lavoratore ha diritto alle seguenti indennità:
Celibi senza obbligo di sostentamento | Celibi con obbligo di sostentamento e coniugati | |
---|---|---|
Durante la SR come recluta e in caso di servizio militare continuato | 60% | 80% |
Durante il pagamento di gradi o corsi quadri | 60% | 100% |
Durante CR, CI, servizio protezione civile e servizio femminile | 80% | 100% |
Le prestazioni secondo la legge federale sull'ordinamento circa le indennità di perdita di guadagno per gli obblighi di servizio militare e protezione civile (SR 834.1) sono a favore del datore nella misura in cui non superano le quote indicate al cpv. 1.
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici
I datori di lavoro e i dipendenti (apprendisti esclusi) pagano un contributo paritetico.
I lavoratori a beneficio dell' AVS sono assoggettati al presente CCL.
Al personale inabile al lavoro causa malattia o infortunio di lunga durata, se l'assenza super i due mesi, dal terzo mese non viene dedotto il contributo paritetico.
Lavoratori |
Tutti i lavoratori (apprendisti esclusi) versano un contributo paritetico per coprire i costi derivanti dall'applicazione del CCL pari allo 0.5% del salario AVS percepito (0.3 % a favore dell'applicazione e 0.2 % a favore della formazione continua e del perfezionamento professionale). La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
|
Datori di lavoro | Tutti i datori di lavoro devono versare un contributo paritetico per coprire i costi derivanti dall'applicazione del CCL pari allo 0.5% dei salari AVS versati (0.3% a favore dell'applicazione e 0.2% a favore del perfezionamento professionale). |
I contributi professionali vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni.
Articolo 49
Termini di disdetta
Periodo di prova
I primi 3 mesi sono considerati tempo di prova, e il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni.
Disdetta
Il rapporto di lavoro può essere disdetto da ambo le parti per la fine di un mese (CO 335c):
Anni di servizio | Preavvsio |
---|---|
nel primo anno di servizio | preavviso di un mese |
dal secondo al nono anno di servizio incluso | preavviso di due mesi |
dal decimo anno di servizio e in seguito | preavviso di tre mesi |
Articoli 3, 33
Rappresentanza dei lavoratori
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Rappresentanza dei datori di lavoro
Jardin Suisse Ticino
Cauzione
Cauzione
Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e di esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione. I dettagli relativi all'obbligo di prestare cauzione sono regolamentati nell'appendice n. 1, parte integrante del presente CCL.
Principi
Ai fini di assicurare i contributi, prima dell’inizio dell’attività lavorativa ogni datore
di lavoro deposita, presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
- cauzione di CHF 10'000.– per lavori di entità inferiore o uguale a CHF 15'000.–1
- cauzione di CHF 20'000.– per lavori di entità superiore a CHF 15'000.–1
1 L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto
d’appalto controfirmato dal committente.
La cauzione può essere depositata in contanti o mediante una garanzia irrevocabile di un istituto bancario sottoposto all’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), oppure un’assicurazione sottoposta alla FINMA. L’autorizzazione d’accesso alla cauzione a favore della CPC deve essere regolata con la banca e la garanzia bancaria e/o assicurativa deve inoltre indicarne lo scopo. La dichiarazione deve sottostare al diritto svizzero. Il foro competente è in ogni caso quello del luogo di applicazione della sede della CPC. La cauzione depositata in contanti viene versata dalla CPC su un conto bloccato ed è remunerata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi. Sul territorio elvetico, la cauzione deve essere costituita una sola volta. La cauzione va scalata da eventuali cauzioni prescritte da altri contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.
Utilizzo
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati
dalla CPC:
- ai fini della copertura delle pene convenzionali, delle spese di controllo e di procedura;
- ai fini del pagamento del contributo ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento.
Accesso
In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere
ad ogni forma di garanzia:
- qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro, e
- qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso
- abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
- non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
- a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.
Procedura
Diritto di valersi della cauzione
In presenza delle premesse di cui all’art. 3, la CPC ha senz’altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo della cauzione versata in contanti.
Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo
Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata (vedi art. 1 appendice 1).
Svincolo della cauzione
La cauzione viene svincolata
- quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa;
- in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarto in Cantone Ticino a condizione che
- siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
- la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.
Articolo 51; Appendice 1
Organi paritetici
Composizione commissione paritetica Cantonale
È istituita una CPC (Commissione paritetica cantonale)
La CPC può istituire degli organi di controllo per vigilare sull'osservanza e sull'effettiva attuazione delle norme del CCL.
Articoli 44.1,44.4
Compiti organi paritetici
Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
- procedere di propria iniziativa, su segnalazione o su richiesta, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
- fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale impiegato;
- incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;
- risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
- applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
- statuire sull'inquadramento salariale del personale assoggettato al presente CCL;
- applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 50'000.–;
Proventi e destinazioni
L'introito totale della CPC verrà utilizzato:
- l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli;
- il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
Articoli 44.6e 50
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla CPC potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della commissione stessa con una multa sino ad un massimo di CHF 50’000.– secondo la gravità dell’infrazione.
L’incasso della sanzione è di competenza della segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.
Infrazioni
infrazioni da parte del datore di lavoro
La CPC potrà sanzionare i datori di lavoro secondo quanto stabilito nell'art. 45.5.1.
In singoli casi, la CPC può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo aziendale concluso siano informati in merito.
Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura e di controllo, comminate dalla CPC, devono essere saldati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione.
L'azienda può dimostrare l'avvenuto pagamento dei reintegri e degli arretrati ai dipendenti fornendone prova in forma scritta.
Infrazioni da parte del lavoratore
I lavoratori che contravvengono alle disposizioni del CCL possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale. Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione.
Sanzioni contrattuali
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso.
La CPC ha il diritto di applicare le seguenti sanzioni contrattuali:
Sanzioni contro il datore di lavoro
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 50'000.–. Il valore massimo della multa, se la pretesa e/o la violazione è di ordine finanziario per un importo superiore ai CHF 50'000.00, potrà essere aumentata sino al valore dell'infrazione.
La sanzione e/o multa vanno fissate in modo da dissuadere il datore di lavoro dal contravvenire in futuro al CCL e terranno conto dei seguenti principi, non esaustivi, in modo cumulativo:
- entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
- violazione delle disposizioni non monetarie del CCL e delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
- il fatto che il datore di lavoro, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
- violazione delle singole disposizioni del CCL unica o ripetuta e sua gravità;
- conformità dell'applicazione delle norme relative alla registrazione del tempo di lavoro;
- dimensione dell'azienda;
- eventuale reintegro salariale avvenuto.
In caso di recidiva, il valore delle multe potrà essere proporzionalmente aumentato e superare il tetto massimo di CHF 50'000.00.
Sanzioni contro il lavoratore
- la diffida scritta;
- la multa, a dipendenza della gravità dell'infrazione, potrà arrivare al massimo all'importo della tredicesima mensilità.
In caso di recidiva le multe potranno essere proporzionalmente aumentate e superare l'importo della tredicesima mensilità.
Spese di procedura
La CPC riscuote dal contravventore le spese procedurali; esse possono ammontare fino ad un massimo di CHF 500.00, in aggiunta alle spese di controllo di cui all'art. 45.3 CCL.
Articoli 45.1, 45.4 – 45.6, 46
Controlli
Controlli aziendali
I datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo. Dovranno mettere a disposizione della CPC tutta la documentazione richiesta, in particolare i registri paga, la documentazione riguardante gli orari di lavoro e il controllo degli orari di lavoro, le polizze assicurative inerente al personale, ecc. In caso di infrazione al contratto collettivo di lavoro, la CPC può comminare sanzioni, ;
Spese di controllo
Se dal controllo effettuato emergono una o più infrazioni al CCL, le spese di controllo saranno a carico del datore di lavoro che ha commesso l'infrazione. Le spese di un controllo effettuato su richiesta di un datore di lavoro verranno poste a carico del richiedente. Le spese di controllo ammontano ad un massimo di CHF 500.–.
Articoli 45.2 e 45.3