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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2020
bis 31.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.04.2020 bis 30.04.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.04.2020 bis 30.04.2021
Örtlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Örtlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli).
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
Articolo 3.2
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
Articolo 3.2
Betrieblicher Geltungsbereich
Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli).
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
Articolo 3.2
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
Articolo 3.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse che comprende:
a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
e) le officine di elettrauto;
f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
e) le officine di elettrauto;
f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse che comprende:
a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
e) le officine di elettrauto;
f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
e) le officine di elettrauto;
f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 4 e 5
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 4 e 5
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 4 e 5
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 4 e 5
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente contratto è prolungato fino al 31 dicembre 2020. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2019. Se non verrà disdetto con almeno sei mesi di anticipo, si riterrà rinnovato per un altro anno e così di seguito. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto.
Articolo 40
Articolo 40
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente contratto è prolungato fino al 31 dicembre 2020. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2019. Se non verrà disdetto con almeno sei mesi di anticipo, si riterrà rinnovato per un altro anno e così di seguito. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto.
Articolo 40
Articolo 40
Kontakt paritätische Organe
Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Unia Ticino:
Vincenzo Cicero
091 611 17 19
vincenzo.cicero@unia.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Unia Ticino:
Vincenzo Cicero
091 611 17 19
vincenzo.cicero@unia.ch
Kontakt paritätische Organe
Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Unia Ticino:
Vincenzo Cicero
091 611 17 19
vincenzo.cicero@unia.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Unia Ticino:
Vincenzo Cicero
091 611 17 19
vincenzo.cicero@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Kontakt Arbeitgebervertretung
Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Unia Ticino:
Vincenzo Cicero
091 611 17 19
vincenzo.cicero@unia.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Unia Ticino:
Vincenzo Cicero
091 611 17 19
vincenzo.cicero@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
(*1) Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnostico: per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato "Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli".
(*2) Ricezionista: l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’ "Aiuto meccanico" del 2° anno.
Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41 ore ½;
- 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore ½.
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Articoli 13.2, 14 e 16; appendice 1: salari minimi; appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Categoria di collaboratori | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnostico | accordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 5'035.-- (*1) | |
Ricezionista | accordo individuale, lo stipendio non può essere inferiore a CHF 3'678.-- (*2) | |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'529.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'115.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'387.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'427.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 5'035.-- | |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili (con un tirocinio di 3 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'283.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'919.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'133.-- | |
Assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni) «fino al 19.mo anno di età si applica art. 16 stipendio per giovani lavoratori» | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 2'587.-- |
Aiuto meccanico | 1° anno | CHF 3'647.-- |
2° anno | CHF 3'678.-- | |
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | CHF 3'643.-- | |
Commesso di vendita pezzi di ricambio | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'366.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'653.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'815.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'150.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'394.-- | |
Magazziniere | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'111.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'653.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'985.-- | |
Addetto alla vendita di carburanti | 1° anno | CHF 3'720.-- |
2° anno | CHF 3'911.-- |
(*2) Ricezionista: l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’ "Aiuto meccanico" del 2° anno.
Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41 ore ½;
- 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore ½.
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
---|---|
16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria |
17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria |
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- |
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | |
3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | |
4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- |
Articoli 13.2, 14 e 16; appendice 1: salari minimi; appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
(*1) Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnostico: per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato "Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli".
(*2) Ricezionista: l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’ "Aiuto meccanico" del 2° anno.
Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41 ore ½;
- 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore ½.
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Articoli 13.2, 14 e 16; appendice 1: salari minimi; appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Categoria di collaboratori | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnostico | accordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 5'035.-- (*1) | |
Ricezionista | accordo individuale, lo stipendio non può essere inferiore a CHF 3'678.-- (*2) | |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'529.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'115.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'387.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'427.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 5'035.-- | |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili (con un tirocinio di 3 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'283.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'919.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'133.-- | |
Assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni) «fino al 19.mo anno di età si applica art. 16 stipendio per giovani lavoratori» | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 2'587.-- |
Aiuto meccanico | 1° anno | CHF 3'647.-- |
2° anno | CHF 3'678.-- | |
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | CHF 3'643.-- | |
Commesso di vendita pezzi di ricambio | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'366.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'653.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'815.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'150.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'394.-- | |
Magazziniere | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'111.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'653.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'985.-- | |
Addetto alla vendita di carburanti | 1° anno | CHF 3'720.-- |
2° anno | CHF 3'911.-- |
(*2) Ricezionista: l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’ "Aiuto meccanico" del 2° anno.
Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41 ore ½;
- 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore ½.
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
---|---|
16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria |
17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria |
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- |
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | |
3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | |
4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- |
Articoli 13.2, 14 e 16; appendice 1: salari minimi; appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Lohnkategorien
I lavoratori si suddividono nelle seguenti categorie, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:
Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione.
Articolo 13
Maestro meccanico | Meccanico con l'attestato federale di maestria |
---|---|
Capo meccanico | Meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro |
Ricezionista | Chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio |
Meccanico diagnostico | Specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale di capacità |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio |
Assistente di manutenzione per automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili |
Commesso di vendita pezzi di ricambio | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d’impiegato di commercio e pratica nel ramo |
Magazziniere comune | Addetto al magazzino senza certificato |
Aiuto meccanico d’auto | Lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo |
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | |
Addetto alla vendita di carburanti | Personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio |
Giovani lavoratori | Aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16) |
Apprendisti | Giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico, meccanico d’automobili, elettricista elettronico per autoveicoli, meccanico di manutenzione, riparatore di automobili, assistente di manutenzione per automobili, commesso di vendita pezzi di ricambio (vedi appendice 2) |
Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione.
Articolo 13
Lohnkategorien
I lavoratori si suddividono nelle seguenti categorie, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:
Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione.
Articolo 13
Maestro meccanico | Meccanico con l'attestato federale di maestria |
---|---|
Capo meccanico | Meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro |
Ricezionista | Chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio |
Meccanico diagnostico | Specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale di capacità |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio |
Assistente di manutenzione per automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili |
Commesso di vendita pezzi di ricambio | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d’impiegato di commercio e pratica nel ramo |
Magazziniere comune | Addetto al magazzino senza certificato |
Aiuto meccanico d’auto | Lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo |
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | |
Addetto alla vendita di carburanti | Personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio |
Giovani lavoratori | Aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16) |
Apprendisti | Giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico, meccanico d’automobili, elettricista elettronico per autoveicoli, meccanico di manutenzione, riparatore di automobili, assistente di manutenzione per automobili, commesso di vendita pezzi di ricambio (vedi appendice 2) |
Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione.
Articolo 13
13. Monatslohn
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis.
Articolo 19
Articolo 19
13. Monatslohn
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis.
Articolo 19
Articolo 19
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis.
Articolo 19
Articolo 19
Dienstaltersgeschenke
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis.
Articolo 19
Articolo 19
Lohnauszahlung
Il pagamento avverrà al più tardi alla fine del mese. Ogni lavoratore ha diritto a un conteggio separato comprendente l’indicazione delle ore, di eventuali supplementi e delle trattenute.
Articolo 17.1
Articolo 17.1
Lohnauszahlung
Il pagamento avverrà al più tardi alla fine del mese. Ogni lavoratore ha diritto a un conteggio separato comprendente l’indicazione delle ore, di eventuali supplementi e delle trattenute.
Articolo 17.1
Articolo 17.1
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per il personale d'officina e tra le 22.00 risp le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori) | 50% |
Per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio) | 100% |
Articolo 11.1
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per il personale d'officina e tra le 22.00 risp le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori) | 50% |
Per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio) | 100% |
Articolo 11.1
Schichtarbeit
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Articolo 12.1
Articolo 12.1
Schichtarbeit
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Articolo 12.1
Articolo 12.1
Pikettdienst
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Articolo 12.1
Articolo 12.1
Pikettdienst
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Articolo 12.1
Articolo 12.1
Spesenentschädigung
Indennità di trasferta:
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km.
Articolo 21
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km.
Articolo 21
Spesenentschädigung
Indennità di trasferta:
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km.
Articolo 21
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km.
Articolo 21
weitere Zuschläge
Abiti da lavoro
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Articolo 22
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Articolo 22
weitere Zuschläge
Abiti da lavoro
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Articolo 22
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Articolo 22
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di:
– 41.5 ore per il personale di officina;
– 47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.
In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro meccanico, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere:
– 9 ore per il personale d’officina;
– 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00. Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 12.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Non cadono sotto questo divieto il servizio gomme e batterie e il cambio olio.
Articoli 9 e 10
– 41.5 ore per il personale di officina;
– 47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.
In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro meccanico, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere:
– 9 ore per il personale d’officina;
– 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00. Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 12.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Non cadono sotto questo divieto il servizio gomme e batterie e il cambio olio.
Articoli 9 e 10
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di:
– 41.5 ore per il personale di officina;
– 47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.
In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro meccanico, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere:
– 9 ore per il personale d’officina;
– 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00. Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 12.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Non cadono sotto questo divieto il servizio gomme e batterie e il cambio olio.
Articoli 9 e 10
– 41.5 ore per il personale di officina;
– 47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.
In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro meccanico, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere:
– 9 ore per il personale d’officina;
– 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00. Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 12.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Non cadono sotto questo divieto il servizio gomme e batterie e il cambio olio.
Articoli 9 e 10
Überstunden / Überzeit
Per ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata normale del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi: 25% per le ore straordinarie diurne
Articolo 11.1
Articolo 11.1
Überstunden / Überzeit
Per ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata normale del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi: 25% per le ore straordinarie diurne
Articolo 11.1
Articolo 11.1
Ferien
Dopo 50 anni di età: 5 settimane all'anno
Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.
Articolo 23
Ferien
Dopo 50 anni di età: 5 settimane all'anno
Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.
Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 settimana |
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a | 1 giorno |
Nascita di un figlio/a | 1 giorno |
Ispezione militare | 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata) |
Articolo 26
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 settimana |
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a | 1 giorno |
Nascita di un figlio/a | 1 giorno |
Ispezione militare | 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata) |
Articolo 26
Bezahlte Feiertage
Il lavoratore ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili.
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.
Articolo 25
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.
Articolo 25
Bezahlte Feiertage
Il lavoratore ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili.
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.
Articolo 25
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.
Articolo 25
Bildungsurlaub
2 giornate all’anno di formazione per i maestri meccanici, capi meccanici, meccanici diagnostici e ricezionisti;
1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli.
Articolo 32
1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli.
Articolo 32
Bildungsurlaub
2 giornate all’anno di formazione per i maestri meccanici, capi meccanici, meccanici diagnostici e ricezionisti;
1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli.
Articolo 32
1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli.
Articolo 32
Krankheit
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza. Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.
Articoli 28 e 29
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza. Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.
Articoli 28 e 29
Krankheit
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza. Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.
Articolo 29
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza. Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.
Articolo 29
Unfall
Malattia:
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza. Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.
Articoli 28 e 29
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza. Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti.
Articoli 28 e 29
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno in caso di maternità per 16 settimane.
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a.
Articoli 26 e 29
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a.
Articoli 26 e 29
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno in caso di maternità per 16 settimane.
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a.
Articoli 26 e 29
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a.
Articoli 26 e 29
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Ogni lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di 3 mesi, ha diritto alle seguenti indennità per i corsi di ripetizione o corsi di complemento o di protezione civile, al massimo per una durata di quattro settimane sempre che il lavoro venga ripreso regolarmente dopo il servizio:
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al
Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero
Articolo 27
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 100% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 80% |
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 80% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 70% |
Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero
Articolo 27
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Ogni lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di 3 mesi, ha diritto alle seguenti indennità per i corsi di ripetizione o corsi di complemento o di protezione civile, al massimo per una durata di quattro settimane sempre che il lavoro venga ripreso regolarmente dopo il servizio:
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al
Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero
Articolo 27
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 100% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 80% |
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 80% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 70% |
Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero
Articolo 27
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale, nonché all’aiuto sociale.
Contributi del lavoratore
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
Contributi del datore di lavoro
Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di CHF 12.50. Per le aziende che iniziano l’attività nel corso dell’anno, la quota sarà pro rata. Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di CHF 2.-- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL. Questo importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 37.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavori (art. 37.3).
La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici. Gli Importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa e a coprire le spese inerenti all'organizzazione dei corsi di formazione continua e perfezionamento profeessionali.
Articolo 36 e 37
Contributi del lavoratore
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
Contributi del datore di lavoro
Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di CHF 12.50. Per le aziende che iniziano l’attività nel corso dell’anno, la quota sarà pro rata. Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di CHF 2.-- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL. Questo importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 37.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavori (art. 37.3).
La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici. Gli Importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa e a coprire le spese inerenti all'organizzazione dei corsi di formazione continua e perfezionamento profeessionali.
Articolo 36 e 37
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale, nonché all’aiuto sociale.
Contributi del lavoratore
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
Contributi del datore di lavoro
Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di CHF 12.50. Per le aziende che iniziano l’attività nel corso dell’anno, la quota sarà pro rata. Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di CHF 2.-- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL. Questo importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 37.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavori (art. 37.3).
La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici. Gli Importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa e a coprire le spese inerenti all'organizzazione dei corsi di formazione continua e perfezionamento profeessionali.
Articolo 36 e 37
Contributi del lavoratore
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
Contributi del datore di lavoro
Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di CHF 12.50. Per le aziende che iniziano l’attività nel corso dell’anno, la quota sarà pro rata. Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di CHF 2.-- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL. Questo importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 37.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavori (art. 37.3).
La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici. Gli Importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa e a coprire le spese inerenti all'organizzazione dei corsi di formazione continua e perfezionamento profeessionali.
Articolo 36 e 37
Lernende
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
---|---|
16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria |
17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria |
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- |
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | |
3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | |
4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- |
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Lernende
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
---|---|
16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria |
17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria |
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- |
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | |
3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | |
4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- |
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Junge Arbeitnehmende
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
---|---|
16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria |
17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria |
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- |
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | |
3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | |
4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- |
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Junge Arbeitnehmende
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
---|---|
16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria |
17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria |
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- |
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | |
3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | |
4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- |
Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- |
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 mese: può essere prolungato fino a 3 mesi) | 1 settimana |
nel 1° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 1 mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 2 mesi |
a partire dal 10° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi |
Articoli 5 e 6
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 mese: può essere prolungato fino a 3 mesi) | 1 settimana |
nel 1° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 1 mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 2 mesi |
a partire dal 10° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi |
Articoli 5 e 6
Kündigungsschutz
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Articolo 6.2
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Articolo 6.2
Kündigungsschutz
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Articolo 6.2
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Articolo 6.2
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitgebervertretung
Unione Professionale Svizzera dell’Automobile Sezione Ticino (UPSA)
Arbeitgebervertretung
Unione Professionale Svizzera dell’Automobile Sezione Ticino (UPSA)
Aufgaben paritätische Organe
Le parti contraenti nominano una Commissione paritetica cantonale. La CPC è composta di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza dell’UPSA, Sezione Ticino, e di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie. I supplenti partecipano alle riunioni solo in assenza del membro.
La Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) ha i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c) funge da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
f) risolver eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
g) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
h) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;
Articolo 35
La Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) ha i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c) funge da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
f) risolver eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
g) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
h) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;
Articolo 35
Aufgaben paritätische Organe
Le parti contraenti nominano una Commissione paritetica cantonale. La CPC è composta di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza dell’UPSA, Sezione Ticino, e di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie. I supplenti partecipano alle riunioni solo in assenza del membro.
La Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) ha i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c) funge da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
f) risolver eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
g) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
h) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;
Articolo 35
La Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) ha i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c) funge da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
f) risolver eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
g) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
h) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;
Articolo 35
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
– la diffida scritta;
– multa fino a CHF 10'000.-- secondo la gravità dell’infrazione per i datori di lavoro e fino a CHF 250.-- per infrazioni commesse dal lavoratore. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso. Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario.
Articolo 35.8
– la diffida scritta;
– multa fino a CHF 10'000.-- secondo la gravità dell’infrazione per i datori di lavoro e fino a CHF 250.-- per infrazioni commesse dal lavoratore. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso. Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario.
Articolo 35.8
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
– la diffida scritta;
– multa fino a CHF 10'000.-- secondo la gravità dell’infrazione per i datori di lavoro e fino a CHF 250.-- per infrazioni commesse dal lavoratore. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso. Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario.
Articolo 35.8
– la diffida scritta;
– multa fino a CHF 10'000.-- secondo la gravità dell’infrazione per i datori di lavoro e fino a CHF 250.-- per infrazioni commesse dal lavoratore. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso. Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario.
Articolo 35.8
Friedenspflicht
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme del contratto. Essi si impegnano, nella leale applicazione del presente contratto, a collaborare per il miglioramento delle condizioni del mestiere, segnatamente a combattere la concorrenza.
Articolo 34
Articolo 34
Friedenspflicht
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme del contratto. Essi si impegnano, nella leale applicazione del presente contratto, a collaborare per il miglioramento delle condizioni del mestiere, segnatamente a combattere la concorrenza.
Articolo 34
Articolo 34
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