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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.04.2023 bis 31.03.2024
Letzte Änderungen
Nuovo CCL: Aumento dei salari minimi, disdetta, durate del lavoro, classificazione del personale, ecc. Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2023.Örtlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.
Articolo 3.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Al contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli, officine di elettrauto).
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
Articolo 3.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13.
Articolo 3.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse che comprende:
a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
e) le officine di elettrauto;
f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
Kontakt paritätische Organe
Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2021 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2021)
Categoria di collaboratori | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico | 1 accordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 5'041.-- | |
Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico | 1 accordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 5'041.-- | |
Consulente servizio clienti von AFP, Ricezionista | 2 accordo individuale, lo stipendio non può essere inferiore a CHF 3'682.-- | |
Meccanico diagnostico con AFP | 1 accordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 5'041.-- | |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli tutti con AFC (...) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'533.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'120.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'392.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'432.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 5'041.-- | |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili, tutti con AFC (...) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'287.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'923.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'138.-- | |
Assistente di manutenzione per automobili con CFP (...) | CHF 3'200.-- | |
Aiuto meccanico | 1° anno | CHF 3'651.-- |
2° anno | CHF 3'682.-- | |
Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, riparazione e sostituzione pneumatici | CHF 3'647.-- | |
Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di vendita pezzi di ricambio | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'370.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'657.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'819.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'155.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'399.-- | |
Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere | 1° anno | CHF 3'200.-- |
2° anno | CHF 3'657.-- | |
3° anno | CHF 3'989.-- | |
Addetto alla vendita di carburanti | 1° anno | CHF 3'724.-- |
2° anno | CHF 3'915.-- |
1 Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico - Coordinatore d'officina - Capo meccanico - Meccanico diagnostico: per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato "Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli".
2 Consulente servizio, Ricezionista: l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’ "Aiuto meccanico" del 2° anno.
Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41.5 ore;
- 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47.5 ore.
Stipendi per giovani lavoratori
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | |
---|---|
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Condizioni di lavoro degli apprendisti
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 536.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 666.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 867.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'136.-- |
Questi salari sono da riconsocere ad inizio anno indipendetemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.
Formazione supplementare
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo alfine di ottenere l'attestato federale di capacità quale meccatronico. A dipindenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguene scala salariale:
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 918.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'071.-- | |
3° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 1'203.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'427.-- | |
4° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 1'427.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'732.-- |
Articolo 16.1; Appendice 1 Salari minimi e Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Lohnkategorien
I lavoratori si suddividono nelle seguenti categorie professionali, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:
Categoria di collaboratori | Classificazione del personale |
---|---|
Diplomato in economia aziendale nel settore dell'automobile EPS | Meccanico con l’attestato federale di maestria |
Maestro meccanico | |
Coordinatore d'officina nel ramo dell'automobile AFP | Meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l’officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro |
Capo meccanico | |
Consulente del servizio clienti nel ramo dell'automobile AFP | Chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un attestato federale di capacità quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio |
Ricezionista | |
Meccanico diagnostico d'automobile AFP | Specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale professionale |
Meccatronico d’automobili AFC | Lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità nel rispettivo ramo (…) |
Meccanico d’automobili | |
Elettricista elettronico per autoveicoli | |
Meccanico di manutenzione per automobili AFC | Lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità (…) |
Riparatore d'automobili | |
Assistente di manutenzione per automobili CFP | Lavoratore in possesso del certificato federale di formazione pratica quale assistente di manutenzione per automobili (…) |
Impiegato del commercio al dettaglio AFC | Parti di ricambio e logistica, ambito specifico consulenza e/o gestione, commesso di vendita pezzi di ricambio: lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità o con attestato federale di capacità di impiegato di commercio e pratica nel ramo |
Assistente del commercio al dettaglio CFP | Parti di ricambio e logistica con certificato federale di formazione pratica, magazziniere comune, addetto al magazzino senza certificato; |
Aiuto meccanico | Lavoratore con formazione pratica nel ramo |
Addetto al lavaggio | Pulizia e preparazione estetica dei veicoli, riparazione e sostituzione pneumatici |
Addetto alla vendita carburanti | Personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio |
Giovani lavoratori | Unicamente per assistente di manutenzione per automobili con CFP e assistente del commercio al dettaglio con CFP con meno di 19 anni di età (vedi art. 16); |
Apprendisti | Giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico d’automobili o veicoli pesanti, meccanico di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, assistente di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, impiegato del commercio al dettaglio o assistente del commercio al dettaglio nel ramo dell’automobile o dei veicoli pesanti (…) |
AFP | Attestato federale professionale |
AFC | Attestato federale di capacità |
CFP | Certificato federale di formazione pratica |
EPS | Esami professionali superiori |
Per dubbi circa l’interpretazione delle categorie e l’assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per decisione. (…).
Articolo 13
13. Monatslohn
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis. La 13.ma corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l'anno.
Articolo 19
Lohnauszahlung
l salario, incluse le necessarie indennità, sarà pagato mensilmente al più tardi entro la fine del mese in moneta locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente al lavoratore in busta chiusa. È vietato il pagamento del salario in contanti. Eventuali discrepanze nella busta paga devono essere tempestivamente comunicate e saranno liquidati con il prossimo versamento dello stipendio.
A richiesta il datore di lavoro verserà un acconto pari a metà del salario mensile, al 15 del mese. Ogni lavoratore ha diritto a un conteggio separato comprendente l’indicazione delle ore, di eventuali supplementi e delle trattenute.
Articolo 17.1
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per il personale d'officina e tra le 22.00 risp le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori) | 50% |
Per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio) | 100% |
Articolo 11
Spesenentschädigung
Indennità di trasferta
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km.
Articolo 21
weitere Zuschläge
Abiti da lavoro
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Articolo 22
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di:
– 41.5 ore per il personale di officina;
– 47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.
In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al diplomato / diplomata in economia aziendale, al maestro meccanico, al coordinatore / coordinatrice d’officina, al capo meccanico, al consulente del servizio clienti, al ricezionista e al meccanico diagnostico / meccanica diagnostica possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere:
– 9 ore per il personale d’officina;
– 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
Per il pasto di mezziogirono il lavoro va interrotto per almeno un'ora, di regola un'ora e mezza. Questa interruzione non é considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore é consentito di lasciare il posto di lavoro.
Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00.
Chiusura delle officine
Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 12.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Non cadono sotto questo divieto il servizio gomme e batterie e il cambio olio.
Riposo settimanale e festivo
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Per gli addetti:
b) il riposo compensativo per il lavoro domenicale dovrà comunque cadere in domenica o in un giorno festivo legale almeno una volta ogni 2 settimane;
Articoli 9, 10 e 12
Überstunden / Überzeit
Articolo 11
Probezeit
Il primo meso è considerato tempo di prova. In casi particolari, il periodo di prova può essere prolungato fino a 3 mesi con accordo scritto. Trascorso il periodo di prova, il contratto di lavoro è considerato concluso per un periodo indeterminato, salvo diversa pattuizione individuale scritta. Il datore di lavoro conferma l'assunzione inserendo il lavoratore nella categoria corrispondente ai suoi requisti e qualifiche professionali (vedi art. 13) e definendo la data precisa di entrata in servizio.
Articolo 5
Ferien
Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
b) 5 settimane all'anno dopo 50 anni di età.
Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.
Una volta ogni due anni le vacanze cadranno nel periodo estivo.
Se un lavoratore si trova in vacanza in un periodo nel quale l'azienda rimane chiusa a seguito di un giorno festivo infrasettimanale parificato alle domeniche (vedi la lista dei giorni festivi), il datore di lavoro deve accordargli un giorno di congedo supplementare.
Riduzione delle vacanze
Per interruzioni dovute a servizio militare obbligatorio, servizio di protezione civile, infortunio o malattia, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno, non vi sarà alcuna riduzione delle vacanze. Se le assenze superano i due mesi, il periodo di vacanza potrà essere ridotto di 1/12 per ogni ulteriore mese di assenza. Rimane comunque fermo il principio del diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se il lavoratore ha lavorato almeno tre mesi durante l'anno.
Articoli 23 e 24
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 settimana |
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a | 1 giorno |
Nascita di un figlio/a | 1 giorno |
In caso di trasloco, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Ispezione militare | 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata) |
Articolo 26
Bezahlte Feiertage
Bildungsurlaub
c) Previo accordo con il datore di lavoro, sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
- 2 giornate all'anno di formazione per i diplomati in economia aziendale, i maestri meccanici, i coordinatori d'officina, i capi meccanici, i meccanici diagnostici, i consulenti del servizio clienti e i ricezionisti;
- 1 giornata all'anno per meccatronici, meccanici d'automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli;
- corso preparatorio all'art. 33 e seguenti della LFPr (un giorno alla settimana);
- corso preparatorio all'esame professionale superiore di diplomato / diplomata in economia aziendale (un giorno alla settimana).
Krankheit
a) Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere almeno all’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
b) Fino ad un differimento di 29 giorni (assumendosi la copertura del salario per questo periodo almeno all’80%), il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo stipulato, con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio effettivo totale; in caso contrario il datore di lavoro prenderà a suo carico la differenza.
c) Il datore di lavoro che stipula un’assicurazione con un differimento di 30 giorni (assumendosi la copertura del salario per questo periodo almeno all’80%), può suddividere il premio effettivo al 50% (50% datore di lavoro / 50% lavoratore).
d) Il differimento non può essere superiore a 30 giorni.
Articolo 29
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno in caso di maternità per 16 settimane.
Articolo 29
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Ogni lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di 3 mesi, ha diritto alle seguenti indennità per i corsi di ripetizione o corsi di complemento o di protezione civile, al massimo per una durata di quattro settimane sempre che il lavoro venga ripreso regolarmente dopo il servizio:
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 100% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 80% |
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al:
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 80% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 70% |
Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero
Articolo 27
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi del lavoratore
Contributi del datore di lavoro
- l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli sopprerire gli oneri derivanti dall'Arbitro Unico;
- il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento
Lernende
Stipendi per giovani lavoratori
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | |
---|---|
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Condizioni di lavoro degli apprendisti
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 536.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 666.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 867.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'136.-- |
Questi salari sono da riconsocere ad inizio anno indipendetemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.
Formazione supplementare
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo alfine di ottenere l'attestato federale di capacità quale meccatronico. A dipindenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguene scala salariale:
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 918.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'071.-- | |
3° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 1'203.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'427.-- | |
4° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 1'427.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'732.-- |
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Junge Arbeitnehmende
Stipendi per giovani lavoratori
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | |
---|---|
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Condizioni di lavoro degli apprendisti
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 536.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 666.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 867.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'136.-- |
Questi salari sono da riconsocere ad inizio anno indipendetemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.
Formazione supplementare
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo alfine di ottenere l'attestato federale di capacità quale meccatronico. A dipindenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguene scala salariale:
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 918.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'071.-- | |
3° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 1'203.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'427.-- | |
4° | al mese se completa la maturità professionale | CHF 1'427.-- |
al mese se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'732.-- |
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese: può essere prolungato fino a 3 mesi) | 1 settimana |
nel 1° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 1 mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 2 mesi |
a partire dal 10° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi |
Articoli 5 e 6
Kündigungsschutz
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese.
Articolo 6
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitgebervertretung
Unione Professionale Svizzera dell’Automobile Sezione Ticino (UPSA)
Paritätische Organe
Le parti contraenti nominano una Commissione paritetica cantonale. La CPC è composta di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza dell'UPSA, Sezione Ticino, e di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie. I supplenti partecipano alle riunioni solo in assenza del membro.
Articoli 35.1 a 35.5
Aufgaben paritätische Organe
La CPC ha i seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b) procedere di propria iniziativa, su segnalazione o su richiesta, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c) fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale impiegato;
d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;
f) risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
h) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
i) statuire sull'inquadramento salariale del personale assoggettato al presente CCL (..)
Articolo 35.7
Folge bei Vertragsverletzung
Infrazioni
a) infrazioni da portare del datore di lavoro
(...) La CPC potrà sanzionare i datori di lavoro secondo qaunto stabilito nell'art. 36.4.
(..) In singoli casi, la CPC può decidere che i lavoratori per i quali sussistonno pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo aziendale concluso siano infromati in merito. Gli importi delle sanzioni contrattuali e el relative spese di procedura e di controlo, comminate dalla CPC, devono essere saldati entro 30 gionri dalla ricezione della decisione.
L'azienda può dimostrate l'avvenuto pagamento dei reintegri e degli arretrati ai dipendenti fornendone prova in forma scritta.
b) Infrazioni da parte del lavatore
I lavoratori che contravvengono alle disposizioni del CCL possono essere condamnati al pagamento di una sanzione contrattuale. Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione.
Sanzioni contrattuali
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritennese necessatio la CPC si riserva il diritto di convocare il richdienten, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso. La CPC ha il diritto di applicare le seguenti sanzioni contrattuali:
Sanzioni contro il datore di lavoro
a) la diffida scritta;
b) multa fino a CHF 50'000.--. Il valora massimo della multa, se la pretesa e/o la violazione è di ordine finanziario per un importo superiore ai CHF 50'000.--, potrà essere aumentata sino al valore dell'infrazione;
La sanzione e/o multa vanno fissate in modo da dissuadere il datore di lavoro dal contravvenire in futuro al CCL e terranno contro dei seguenti principi, non esaustivi, in modo culumativo:
1. enitità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
2. violazione delle disposizioni non monetarie del CCL e delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
3. il fatto che il datore di lavoro, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
4. violazione delle singole disposizioni del CCL unica o ripetuta e sua gravità;
5. conformità dell'applicazione delle norme relative alla registrazione del tempo di lavoro;
6. dimensione dell'azienda;
7. eventuale reintegro salariale avvenuto.
In caso di recidiva, il valore delle multe potranno essere proporzionalmente aumentate e superare il tetto massimo di CHF 50'000.--.
Sanzioni contro il lavoratore
a) la diffida scritta;
b) la multa, a dipendenza della gravità dell'infrazione, potrà arrivare al massimo all'importo della tredicesima mensilità.
(...) In caso di recidiva le multe potranno essere proporzionalmente aumentate e superare l'importo della tredicesima mensilità.
Spese di procedura
La CPC riscuote dal contravventore le spese procedurali; esse possono ammontare fino ad un massimo di CHF 1'000.--, in aggiunta alle spese di controllo di cui all'art. 36.2 CCL.
Articoli 36.3 e 36.4
Kontrollen
Controlli aziendali
I datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo. Dovranno mettere a disposizione della CPC tutta la documentazione richiesta, in particolare i registri paga, la documentazione riguardante gli orari di lavoro e il controllo degli orari di lavoro, le polizze assicurative inerente al personale, ecc. (...). In caso di infrazione al contratto collettivo di lavoro, la CPC può comminare sanzioni, (...).
Spese di controllo
Se dal controllo effettuato emergono una o più infrazioni al CCL, le spese di controllo saranno a carico del datore di lavoro che ha commesso l'infrazione. Le spese di un controllo effettuato su richiesta di un datore di lavoro verranno poste a carico del richiedente. Le spese di controllo ammontano ad un massimo di CHF 500.--.
Articoli 36.1 e 36.2
Friedenspflicht
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme del contratto. Essi si impegnano, nella leale applicazione del presente contratto, a collaborare per il miglioramento delle condizioni del mestiere, segnatamente a combattere la concorrenza.
Articolo 34
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