Modalità di percezione
Il datore di lavoro deve annunciare l’affiliazione del lavoratore alla Fondazione RESOR al più tardi il giorno che precede l’inizio effettivo dell’impiego. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Fondazione RESOR (art. 21) o dei suoi organi d’incasso della totalità dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Scopo delle prestazioni
Le prestazioni sono accordate con lo scopo di permettere al lavoratore di beneficiare del pensionamento anticipato 3 anni prima dell’età ordinaria del pensionamento AVS e di attenuarne le conseguenze finanziarie.
Genere delle prestazioni
Solo le seguenti prestazioni vengono versate:
- rendite transitorie;
- partecipazione forfetaria alle spese sociali dei pensionati;
- rimborso di contributi per le bonifiche di vecchiaia LPP;
- prestazioni sostitutive nei casi di rigore.
Rendita transitoria
Il lavoratore può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria allorquando soddisfa le condizioni cumulative seguenti:
- si trova a 3 anni, al di più, dall’età ordinaria di pensionamento AVS;
- ha lavorato in una ditta soggetta al campo d’applicazione della CCPA per almeno 20 anni e in maniera ininterrotta nei 10 ultimi anni precedenti il versamento delle prestazioni;
- rinuncia definitivamente, sotto riserva dell’articolo 12, ad ogni attività lucrativa.
Il lavoratore che non soddisfa completamente il criterio d’occupazione (cpv. 1 lett. b del presente articolo) può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria ridotta in modo proporzionale se ha lavorato per almeno 10 anni nel corso degli ultimi 20 anni in una ditta soggetta alla presente CCPA, ma in modo ininterrotto durante i 10 anni precedenti il versamento delle prestazioni.
Attività permesse
Il beneficiario di una rendita ai sensi della CCPA è interdetto dall’esercizio di qualsiasi attività per conto di terzi in una delle professioni soggette al campo d’applicazione della presente CCPA. Egli può esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente con un compenso massimo di CHF 7'200.– annui, senza perdita della prestazione di rendita transitoria. L’assicurato al beneficio di una rendita ridotta o parziale può avere un’attività salariata a condizione che l’insieme dei sui guadagni non ecceda l’importo della rendita transitoria massima maggiorato dell’importo previsto al capoverso 2.
Rendita transitoria completa
La rendita transitoria completa consiste nel: 80% del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie di lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita). La rendita transitoria completa (sarebbe a dire prima dell’eventuale riduzione per anno mancante secondo l’art. 14) non può tuttavia essere inferiore o superiore ai limiti seguenti:
- 80% del salario di base determinante per la rendita ma al minimo CHF 3'800.–al mese;
- 80% del salario di base determinante per la rendita ma al massimo CHF 4'800.– al mese.
Rendita transitoria ridotta
Riceve una rendita transitoria ridotta di 1/20 per anno mancante, colui che soddisfa le condizioni dell’articolo 11 capoverso 2. Per le persone che hanno esercitato per anno un’attività soggetta alla CCPA inferiore al 100% a causa di un impegno stagionale, dell’esercizio di differenti funzioni nella ditta secondo il campo d’applicazione della CCPA o che sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni saranno ridotte. La somma di tutte le prestazioni precedenti, comprese quelle della Fondazione RESOR non possono in ogni caso superare la rendita massima alla quale l’assicurato avrebbe diritto se avesse lavorato al 100%. La Fondazione RESOR è abilitata a ridurre le proprie prestazioni di conseguenza. 3 L’assicurato in malattia o infortunato che beneficia delle prestazioni da parte dell’assicurazione malati perdita di guadagno, dell’AI o dell’assicurazione incidente può pretendere a delle prestazioni di prepensionamento solo per la sua capacità di guadagno residua.
Partecipazione forfetaria alle spese sociali
L’assicurato riceve una partecipazione forfetaria alle spese sociali del pensionato di un importo di CHF 50.– al mese. È versata in aggiunta alla rendita.
Sussidiarietà
Le rendite transitorie possono essere ridotte se esse sono cumulate con altre prestazioni contrattuali o legali. (...)
Compensazione delle bonifiche di vecchiaia LPP
La Fondazione RESOR (art. 21) prende a carico, durante il periodo di versamento della rendita, i contributi all’istituto di previdenza. L’importo non può in alcun caso eccedere il 10% del salario determinante preso in considerazione per fissare la rendita transitoria di pensionamento anticipato.
Continuazione dell’affiliazione all’istituto di previdenza professionale
L’avente diritto deve indicare alla Fondazione RESOR il nome dell’istituto di previ-denza precedente il prepensionamento per permettere alla Fondazione RESOR di versare i contributi fissati all’articolo 17 qui di sopra.
Prestazioni sostitutive in casi di rigore
Il consiglio di Fondazione può concedere prestazioni sostitutive nei casi di rigore ai lavoratori che hanno dovuto interrompere contro la loro volontà, e definitivamente, la loro attività nel settore dei rami affini (per es. fallimento del datore di lavoro, licenziamento, decisione d’incapacità della CNA o dell’assicuratore per perdita di guadagno malattia). Il versamento della prestazione sostitutiva in casi di rigore esclude ogni altra prestazione della Fondazione RESOR.
Procedura per la domanda e controlli
Per ricevere delle prestazioni, l’avente diritto presenta una domanda, rendendo plausibile la propria legittimità. Le prestazioni della Fondazione RESOR versate senza che ci sia stato un diritto secondo la presente convenzione devono essere rimborsate.
Articoli 7 e 9–20; OC: articolo 48c