Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 11.08.2020 bis 30.11.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 11.08.2020 bis 30.11.2021
Letzte Änderungen
Rimessa in vigore e aumento dei salari minimi a partire dal 11 agosto 2020
Get As PDF
Kurzinfo Geltungsbereich
12772

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12772

È applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12772

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12772

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
12772
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Löhne / Mindestlöhne
12772
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 20.00
Personale qualificato   CHF 22.48
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.65
Impiegato operativo CHF 22.32
Impiegato responsabile CHF 25.30


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024

Lohnerhöhung
12772

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Ferien
12772

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
12772

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
12772
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.12772 19.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.11934 21.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.11887 23.11.2022 01.12.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.11598 29.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11445 25.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.10774 11.08.2020 26.08.2020