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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.08.2020 fino al 31.05.2021
Ultime modifiche
Campo d'applicazione geografico
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
il presente CCL fa stato per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie.
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
- i quadri dirigenti;
- il personale amministrativo;
- il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3 e 1.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio si soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivesti con lastre cementizie.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) - indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Salari / salari minimi
Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2022)
Qualifica | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
Capo | CHF 31.10 | CHF 5'483.– |
Gessatore con qualifica AFC | CHF 29.60 | CHF 5'166.– |
Gessatore senza qualifica | CHF 28.60 | CHF 4'992.– |
Intonacatore o plafonatore senza qualifica | CHF 27.10 | CHF 4'779.– |
Lavoratore con esperienza professionale / CFP | CHF 25.40 | CHF 4'420.– |
Manovale | CHF 24.60 | CHF 4'296.– |
Salari minimi giovani lavoratori AFC
Descrizione | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 25.40 | CHF 4'419.60 |
il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 26.40 | CHF 4'593.60 |
il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 27.40 | CHF 4'767.60 |
il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 28.60 | CHF 4'976.40 |
Per l’anno post-formativo 2016-2017, restano in vigore i salari precedentemente negoziati.
Salari minimi giovani lavoratori CFP
Descrizione | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.– | CHF 3'828.– |
il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 23.– | CHF 4'002.– |
il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 24.– | CHF 4'176.– |
Salari minimi apprendisti
Qualifica | Descrizione | Salario mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | 1. anno di tirocinio | CHF 975.– |
2. anno di tirocinio | CHF 1'355.– | |
3. anno di tirocinio | CHF 1'940.– | |
Apprendisti CFP | 1. anno di tirocinio | CHF 700.– |
2. anno di tirocinio | CHF 1'000.– |
AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica
Salari mensili
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 174.
Appendice 2
Categorie salariali
Per il presente CCL sono valide le seguenti classi salariali:
Categorie salariali | Descrizione |
---|---|
Capo |
Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Gessatore con qualifica AFC1 |
Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Gessatore senza qualifica |
Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria |
Intonacatore o plafonatore senza qualifica |
Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria |
Lavoratore con esperienza professionale / CFP1 |
Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in Svizzera. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale «manovale». Lavoratore che ha ottenuto il certificato federale di formazione pratica (CFP). In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria. Per i manovali già in forza alle ditte prima dell’entrata in vigore del CCL e con 24 mesi d’esperienza, il passaggio è previsto al 1° gennaio 2018. |
Manovale |
Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale |
Giovani lavoratori AFC1 |
Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità. |
Giovani lavoratori CFP1 |
Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento certificato federale di formazione pratica |
1 Per AFC si intende «attestato federale di capacità» e CFP corrisponde a «certificato federale di formazione pratica».
Articolo 18
Aumento salariale
Aumento salari reali (…) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)
il salario lordo (salario reale) di tutti i dipendenti deve essere aumentato di CHF 52.– al mese (sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF 0.30 all’ora (sistema salariale orario).
Sono esenti da questo accordo i dipendenti assunti a tra il 1° giugno 2022 e il 31 marzo 2023 e che non hanno mai lavorato nel settore del gesso prima d’ora. Ciò significa che il lavoratore che svolgeva un’attività professionale in un altro settore non beneficia dell’aumento del salario reale.
A gennaio 2024 è previsto un ulteriore aumento dei salari reali di CHF 35.– al mese e di CHF 0.20 all’ora.
In entrambi i casi, gli apprendisti (AFC/CFP) sono esclusi dalla maggiorazione salariale.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.
Appendice 2 Convenzione salariale: articolo 5; Conferimento del carattere obbligatorio generale: II
Tredicesima mensilità
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
- se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
- il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione.
- il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
- se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo:
- il lavoratore riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
Articolo 35.1 – 35.3
Versamento del salario
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.
Articolo 38
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):
Tipo di lavoro | Ore | Supplemento |
---|---|---|
Lavoro notturno | fra le ore 20.00 e le ore 06.00. Resta esplicitamente riservato l’art. 25 lett. c) CCL; | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo | Domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 in estate, rispettivamente 06.00 in inverno del lunedi) | supplemento salariale del 100% |
Giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00) |
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 29 CCL), per le vacanze (art. 28 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 35 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articoli 25b e 25c
Rimborso spese
A norma degli art. 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
Viene introdotta un’indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell’azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso pasto secondo i seguenti parametri:
Tratta semplice di percorso stradale in km | Idennità giornaliera in CHF |
---|---|
0 – 30 km | CHF 15.– |
31 – 40 km | CHF 20.– |
41 – 60 km | CHF 27.– |
Oltre i 60 km | CHF 37.– |
Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.
Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.
In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell’indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.60 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità non verrà corrisposta.
Articoli 26
Altri supplementi
Indennità di intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/oppure impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso, canicola) i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui tecnicamente è possibile.
L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Il lavoratore ha diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione (LADI).
Durante l’interruzione del lavoro, il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo rappresentante, in modo da poter riprendere il lavoro ad ogni momento. In più, durante l’interruzione del lavoro, il lavoratore deve accettare, dietro disposizione del datore di lavoro o del suo rappresentante, l’esecuzione di ogni altro lavoro che ragionevolmente si può attendere da lui.
Per lavoro che si può ragionevolmente attendere s’intende ogni lavoro che è generalmente usuale nella professione della costruzione e che il lavoratore è in grado di eseguire. Il lavoratore che svolge tale lavoro ha diritto al salario base.
Articolo 27
Orario di lavoro
Orario di lavoro
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2088 ore annuali.
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.
Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37.50 ore e massima di 42.50 ore. Il mancato invio del calendario di lavoro implica l’accettazione del calendario sezionale base senza flessibilità.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
In caso di dimostrata urgenza e necessità si potrà lavorare oltre l’orario normale, al sabato, di notte e nei giorni festivi, previa approvazione della CPC alle condizioni dell’art. 25 CCL.
A complemento di quanto previsto all’art. 21 cpv. 5, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12.00 del venerdì precedente il lavoro.
Flessibilità
In alternativa a quanto previsto dall’art. 22 le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC sulla base dei seguenti criteri:
- il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2088 ore;
- in deroga all’art. 22 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 44.50 ore dal lunedì al venerdì;
- per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC;
- la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 37.50 ore;
- la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore;
- le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 44.50 ore della settimana lavorativa;
- l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
- alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 16:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 22 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali;
- il riporto mensile negativo è vietato.
Effetti della flessibilità
Le ore accumulate al 31.12 possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell’anno successivo previo accordo tra le parti.
Rimborso delle ore flessibili: entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato.
Durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore devono essere riconosciute in ragione del 100%.
Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 22-24
Lavoro straordinario / ore supplementari
Effetti della flessibilità
Le ore accumulate al 31.12 possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell’anno successivo previo accordo tra le parti.
Rimborso delle ore flessibili: entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato.
Durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore devono essere riconosciute in ragione del 100%.
Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Supplementi salariali
I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):
Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 22 del presente CCL sino a decorrenza delle 44.50 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto a tempo parziale;
- È considerato lavoro diurno quello eseguito in estate tra le ore 05.00 e le ore 20.00 e in inverno tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 29 CCL), per le vacanze (art. 28 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 35 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articoli 24 e 25
Contratto di lavoro
Condizioni contrattuali specifiche
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.
Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 38 CCL relative al pagamento del salario.
Articolo 20
Periodo di prova
Periodo di prova
- Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
- Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente (art. 335b, cpv. 3 CO).
- Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di cinque giorni lavorativi.
Articolo 39.1
Vacanze
Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione:
per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | |
---|---|---|
per lavoratori a salario mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per lavoratori a salario orario | 10.64% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 25 giorni lavorativi) | 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 30 giorni lavorativi) |
Articolo 28
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
In applicazione dell’art. 324a e 329 CO i lavoratori sottoposti al presente CCL hanno diritto a un’indennità per le assenze inevitabili sottoelencate, conformemente alla seguente regolamentazione, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato convenuto per più di tre mesi.
Occasione | Giorni compensati | |
---|---|---|
Per la visita di reclutamento |
3 giorni |
|
Per l’ispezione delle armi e dell’equipaggiamento:
|
½ giornata
|
|
Se la distanza tra il luogo dell’ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presentarsi al lavoro il giorno stesso |
1 giorno |
|
per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno | |
Nascita di un figlio | 1 giorno | |
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate | |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate | |
Matrimonio del lavoratore (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito) | 1 giornata | |
Trasloco della propria economia domestica (limitatamente una volta l’anno; se il rapporto di lavoro non è disdetto) | 1 giornata |
Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3,5% le seguenti feste:
S. Giuseppe | SS. Pietro e Paolo |
Lunedì di Pasqua | 1° agosto |
1° maggio | Assunzione |
Lunedì di Pentecoste | Ognissanti |
Corpus Domini |
Articolo 29
Malattia
Assicurazione indennità giornaliera di malattia
I contratti per l’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia dovranno essere stipulati in base alle disposizioni seguenti:
- pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un’indennità giornaliera dell’80% del salario. ;
- versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle seguenti norme:
- inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
- il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
- il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. ;
- il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
- le prestazioni ai sensi dell’art. 324a del CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
Articolo 32
Servizio militare / civile / di protezione civile
Indennità per la visita di reclutamento, per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamente militare
In applicazione dell’art. 324a e 329 CO i lavoratori sottoposti al presente CCL hanno diritto a un’indennità per le assenze inevitabili sottoelencate, conformemente alla seguente regolamentazione, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato convenuto per più di tre mesi.
Occasione | Giorni compensati | |
---|---|---|
per la visita di reclutamento | massimo 3 giorni | |
per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento | 1/2 giornata | |
Se la distanza tra il luogo dell’ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presentarsi al lavoro il giorno stesso | 1 giornata | |
per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile
Per servizio militare, servizio civile o per servizio di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono accordate le seguenti indennità basate sulla paga oraria o mensile:
Occasione | celibi | sposati o celibi con persona a carico |
---|---|---|
Durante l'intera scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (durante 4 settimane per tutti i militi) | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (dalla 5a settimana in avanti) | 50% | 80% |
Si ha diritto all’indennità in corrispondenza all’art. 31 cpv. 1 CCL solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.
Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini dell’art. 31 cpv. 1 CCL, queste spettano al lavoratore.
Articoli 30 e 31
Pensionamento anticipato
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
Chi | Montante |
---|---|
per tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL | il 5 ‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese |
Chi | Fondo di applicazione | Fondo per la formazione e il perfezionamento professionali | Totale | |
---|---|---|---|---|
per i lavoratori (apprendisti compresi): | Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL | 0.7%1 | ||
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7%1 | 0.7%1 |
1 del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico e a riversarlo alla CPC
L’introito totale della CPC verrà utilizzato per:
- l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli;
- il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
Articolo 11.1 - 11.4 e 11.4
Apprendisti
Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.
Vacanze fino al compimento del 20° anno di età:
Per lavoratori al salario mensile | Per i lavoratori a salario orario |
---|---|
30 giorni | 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali (pari a 30 giorni lavorativi) |
Salari minimi apprendisti
Qualifica | Descrizione | Salario mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | 1. anno di tirocinio | CHF 975.– |
2. anno di tirocinio | CHF 1'355.– | |
3. anno di tirocinio | CHF 1'940.– | |
Apprendisti CFP | 1. anno di tirocinio | CHF 700.– |
2. anno di tirocinio | CHF 1'000.– |
AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica
Articoli 1.3, 15.4, 28.1; Appendice 2
Giovani dipendenti
Salari minimi giovani lavoratori AFC
Descrizione | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 25.40 | CHF 4'419.60 |
il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 26.40 | CHF 4'593.60 |
il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 27.40 | CHF 4'767.60 |
il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 28.60 | CHF 4'976.40 |
Per l’anno post-formativo 2016-2017, restano in vigore i salari precedentemente negoziati.
Salari minimi giovani lavoratori CFP
Descrizione | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.– | CHF 3'828.– |
il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 23.– | CHF 4'002.– |
il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 24.– | CHF 4'176.– |
AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica
Appendice 2
Termini di disdetta
Disdetta del rapporto definitivo di lavoro
Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, osservando i seguenti termini:
Anni di servizio | Preavviso di disdetta |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo: 3 mesi) | in ogni momento, con un preavviso di 5 giorni lavorativi |
nel primo anno di servizio | un mese, per la fine del mese |
nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso | due mesi, per la fine del mese |
dal decimo anno di servizio | tre mesi, per la fine del mese |
Articolo 39.1 e 39.2
Protezione contro il licenziamento
Protezione contro la disdetta:
- Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 39 cpv. 3 lett. b) e c) del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità;
- Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 CO. In alternativa a quanto previsto dall’art. 39 cpv 3 lett. a), a meno che non si tratti di una patologia preesistente conosciuta (ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta»), la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese).
- Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera;
-
Articolo 39.3
Rappresentanza dei lavoratori
il Sindacatao Unia
Organizzazione Cristiano-Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Rappresentanza dei datori di lavoro
l’Associazione Ticinese dei Mastri Gessatori e Plafonatori – ATMG&P
Cauzione
Cauzione
Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di CHF 10’000.– o CHF 20’000.– (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese operanti nei settori che appaiono nel campo d’applicazione del presente CCL definito nel decreto d’obbligatorietà generale. L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Si rinvia inoltre all’Appendice 1 relativa alla cauzione.
Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.–, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.
Principi
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
- cauzione di CHF 10’000.– per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.–1
- cauzione di CHF 20’000.– per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.–1
1L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.
Utilizzo
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
- ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
- ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Accesso
In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:
- qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro, e
- qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso:
- abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e procedurali e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
- non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzione e dei costi di controllo e procedurali e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
- a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.
Procedura
Diritto di valersi della cauzione. In presenza delle premesse di cui all’art. 3, la CPC ha senz’altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca o assicurazione) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e procedurali o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo dalla cauzione versata in contanti
Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo. Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata, come da art. 1 della presente appendice.
Svincolo della cauzione
La cauzione viene svincolata quanto il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino; in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino a condizione che:
- siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
- la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.
Articolo 12; Appendice 1 (cauzione)
Compiti organi paritetici
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
Articolo 5
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Sentenze
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.–;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.–.
Articolo 8
Controlli
Controlli aziendali e sui cantieri
Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 5 CCL, alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito e di accedere ai cantieri.
Articolo 7
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