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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Previdenza professionale: aggiornamento degli importi limite e calcolo del salario mensile assicurato secondo la LPP (13.11.2023) / Dal 1° gennaio 2023, i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale si applicheranno anche alle missioni in aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici (le disposizioni inerenti ai salari e alla durata di lavoro dei CCL dichiarati d’obbligatorietà generale, dei CCL elencati all'Appendice 1 e dei CNL che stabiliscono salari minimi vincolanti prevalgono). Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2023: CHF 24.–/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 con diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Si applica a tutta la Svizzera.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Si applica a tutte le aziende e unità operativa di aziende
- titolari di un autorizzazione federale o cantonale per l'attività di collocamento di personale conformemente alla Legge sul collocamento (LC) e
- la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.
Le aziende che non rientrano nel presente campo di applicazione sono libere di aderire al CCL per il settore del prestito di personale. In tal caso la disdetta è solo possibile alla scadenza del CCL per il settore del prestito di personale, conformemente all’art. 43 del presente contratto.
Aziende con altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Alla scadenza di uno o più CCL dichiarati d’obbligatorietà generale o di un CCL giusta l’Appendice 1, come parimenti in caso di disdetta o abrogazione di uno di questi CCL, le disposizioni di tali CCL concernenti il salario e la durata del lavoro, così come eventuali disposizioni sul pensionamento flessibile del CCL in questione, rimangono applicabili durante il periodo dei negoziati, fino a che non interviene l’abbandono dei negoziati oppure la conclusione definitiva della la procedura di dichiarazione d’obbligatorietà. I particolari sono stabiliti dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale CPSPP.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 2 e 3
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i lavoratori impiegati come lavoratori a prestito in aziende ai sensi dell'articolo 2.
Eccezioni
I lavoratori il cui salario supera il guadagno massimo assicurato SUVA non sottostanno al presente CCL per il settore del prestito di personale.
I singoli datori di lavoro che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale sono liberi di aderire al CCL per il settore del prestito del personale.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
La dichiarazione d’obbligatorietà generale è valida per tutto il territorio della Svizzera.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
La dichiarazione d’obbligatorietà è valida per tutte le aziende
- che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale conformemente alle Legge federale sul collocamento e
- la cui attività principale è costituita dal prestito di personale
Aziende con altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL dichiarate d’obbligatorietà generale dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL indicata dalla Commissione paritetica. I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 3, capovrso 1 vengono pure pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2; CCL per il settore del prestito di personale: articolo 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
La dichiarazione d’obbligatorietà generale vale per i lavoratori che vengono prestati dalle aziende conformemente alla cifra 2. Sono esclusi i lavoratori con salari al di sopra del guadagno massimo assicurato in base alla SUVA. Sono anche esclusi lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esempio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell’azienda o a situazioni di ingente lavoro).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il presente CCL per il settore del prestito di personale entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale da parte del Consiglio Federale, al più presto al 1° gennaio 2024, e vale fino al 31 dicembre 2027.
Articolo 43.1
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Salari / salari minimi
Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti nella banca dati elettronica CCL «tempdata» costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Dal 1° gennaio 2023, i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale si applicheranno anche alle missioni in aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici.
Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore.
La base di calcolo per il salario e per tutte le prestazioni e deduzioni è costituita in principio dal luogo in cui si trova l’azienda acquisitrice.
Sono considerate zone a salario elevato l’agglomerazione di Berna, l’Arco del Lemano, ed i Cantoni BS, BL, ZH e GE. Per i lavoratori non qualificati, a Ginevra, si applica il salario per i lavoratori non quali-ficati di Ginevra in conformità con l'Appendice 2. Le zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano sono definite all’Appendice 3.
Devono essere rispettati i seguenti salari minimi1, 2 soggetti all’AVS (in CHF) secondo le tabelle dell'Appendice 2:
Salari minimi a partire dal 1° marzo 2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024)
Zona | Classi salariali | Salario annuele | Salario mensile | Salario orario (salario di base) |
---|---|---|---|---|
Salari normali | Non qualificato | CHF 48'683.– | CHF 3'744.86 x 13 | CHF 20.55 |
Formato | CHF 52'181.– | CHF 4'013.90 x 13 | CHF 22.02 | |
Qualificato | CHF 59'296.– | CHF 4'561.24 x 13 | CHF 25.03 | |
Ticino | Non qualificato | CHF 43'745.– | CHF 3'365.– x 13 | CHF 18.46 |
Formato | CHF 48'510.– | CHF 3'731.57 x 13 | CHF 20.47 | |
Qualificato | CHF 55'125.– | CHF 4'240.42 x 13 | CHF 23.27 | |
Ginevra | Non qualificato | CHF 53'196.– | CHF 4'092.– x 13 | CHF 22.45 |
Zona a salario elevato | Non qualificato | CHF 51'366.– | CHF 3'951.26 x 13 | CHF 21.68 |
Formato | CHF 55'723.– | CHF 4'286.34 x 13 | CHF 23.52 | |
Qualificato | CHF 63'321.– | CHF 4'870.84 x 13 |
CHF 26.73 |
Il calcolo dei salari lordi per i lavoratori non qualificati, qualificati e formati è determinato in base a quanto indicato all’appendice 2.
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2023
Non qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 3'744.86/mese | Salario elevato CHF 3'951.26/mese | TI CHF 3'365.–/mese | GE CHF 4'092.–/mese |
---|---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 19.92 | CHF 21.02 | CHF 18.00 | CHF 22.45 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.64 | CHF 0.67 | CHF 0.58 | CHF 0.72 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.71 | CHF 1.81 | CHF 1.55 | CHF 1.93 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 1.85 | CHF 1.96 | CHF 1.68 | CHF 2.09 |
Salario lordo/ora | CHF 24.12 | CHF 25.46 | CHF 21.81 | CHF 27.19 |
Non qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 3'744.86/mese | Salario elevato CHF 3'951.26/mese | TI CHF 3'365.–/mese | GE CHF 4'092.–/mese |
---|---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 20.55 | CHF 21.68 | CHF 18.46 | CHF 22.45 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.66 | CHF 0.69 | CHF 0.59 | CHF 0.72 |
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.25 | CHF 2.37 | CHF 2.02 | CHF 2.46 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.95 | CHF 2.06 | CHF 1.76 | CHF 2.13 |
Salario lordo / ora | CHF 25.41 | CHF 26.80 | CHF 22.83 | CHF 27.76 |
Qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 4'561.24/mese | Salario elevato CHF 4'870.84/mese | TI CHF 4'240.42/mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 25.03 | CHF 26.73 | CHF 23.27 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.80 | CHF 0.86 | CHF 0.74 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.15 | CHF 2.30 | CHF 2.00 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza | CHF 2.33 | CHF 2.49 | CHF 2.17 |
Salario lordo / ora | CHF 30.31 | CHF 32.38 | CHF 28.18 |
Qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 4'561.24/mese | Salario elevato CHF 4'870.84/mese | TI CHF 4'240.42/mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 24.25 | CHF 25.90 | CHF 22.55 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.78 | CHF 0.83 | CHF 0.72 |
Indennità di vacanza (10,6% % della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.65 | CHF 2.83 | CHF 2.47 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 2.31 | CHF 2.46 | CHF 2.14 |
Salario lordo / ora | CHF 29.99 | CHF 32.02 | CHF 27.88 |
Formato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 4'013.89/mese | Salario elevato CHF 4'286.34/mese | TI CHF 3'731.57/mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 21.34 | CHF 22.79 | CHF 19.85 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.68 | CHF 0.73 | CHF 0.64 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.83 | CHF 1.96 | CHF 1.71 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.99 | CHF 2.12 | CHF 1.85 |
Salario lordo / ora | CHF 25.84 | CHF 27.60 | CHF 24.05 |
Formato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 4'013.89/mese | Salario elevato CHF 4'286.34/mese | TI CHF 3'731.57/mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 22.02 | CHF 23.52 | CHF 20.47 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.70 | CHF 0.75 | CHF 0.66 |
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.41 | CHF 2.57 | CHF 2.24 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 2.09 | CHF 2.24 | CHF 1.95 |
Salario lordo / ora | CHF 27.22 | CHF 29.08 | CHF 25.32 |
Nel primo anno dopo l'apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%.
Casi particolari
Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) può - con il consenso della commissione professionale paritetica competente - autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d'età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l'anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.
1 Cantone di Neuchâtel
Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti ... sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014). (Canton de Neuchâtel – Mémento sur le salaire minimum)
2 Cantone di Ginevra
Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti ... sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.3, 18.1, 20, 21 e 22; appendici 2 e 3
Categorie salariali
Assegnazione alle classi salariali
Il datore di lavoro ha il compito di assegnare ogni lavoratore alla classe salariale che gli corrisponde e di riportare tale assegnazione nel contratto di impiego del lavoratore. Durante il periodo di prova è possibile correggere una volta l’assegnazione.
Sono considerati lavoratori qualificati quelli in possesso di
- un attestato federale di capacità (AFC) del settore, oppure
- una formazione professionale di base conclusa, della durata di almeno tre anni, idonea per l’attività in questione, oppure
- un certificato federale di formazione pratica (CFP) nel settore in questione e con almeno tre anni di esperienza nell’attività in questione.
Sono considerati lavoratori formati coloro che possono vantare almeno quatttro anni di esperienza professionale nell’attività in questione, sempre che per l’attività esista una formazione professionale, e che hanno svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile.
Il salario minimo per i lavoratori formati corrisponde all’88% del salario minimo dei lavoratori qualificati.
Nel primo anno dopo l'apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%.
Casi particolari
Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) può - con il consenso della commissione professionale paritetica competente - autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d'età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l'anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 19, 20.4 – 20.6 et 21
Tredicesima mensilità
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno temporaneo, prestate dalle 23 alle 6, o i turni di lavoro notturno temporaneo (prestate dalle 23 alle 6, risp. dalle 22 alle 5 o dalle 00 alle 7) sono indennizzate con un supplemento del 25%. Sono fatte salve le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.
Lavoro domenicale
Il lavoro domenicale è indennizzato con un supplemento del 50% (salario di base + parte 13a mensilità).
I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12.3, 24 e 25
Lavoro a turni
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25
Rimborso spese
Pasti fuori sede
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un'indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27
Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale normale ammonta a 42 ore.
Le ore di lavoro prestate in più – dalla 43a alla 45a ora settimanale – sono considerate ore supplementari senza supplemento o compensabili in tempo libero di pari durata.
Le ore di lavoro prestate in più – a partire dalla 9.5a ora di lavoro giornaliero, nonché a partire dalla 45a ora di lavoro settimanale – sono considerate ore di lavoro straordinario giornaliero, rispettivamente settimanale, e sono indennizzate con un supplemento del 25% (salario di base + parte 13a mensilità) per i giorni settimanali. I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa stato quella categoria di lavoro straordinario con il maggior numero di ore per settimana.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
Numero ore | Supplemento | |
---|---|---|
Orario normale | 42 ore la settimana | |
Ore supplementari | 43a (> 42 ore) - 45a ora settimanale | Pagamento senza supplemento, risp. compensazione 1:1 |
Lavoro straordinario | 46a (> 45 ore) ora settimanale o 10a ora e mezza (> 9 ore e 30 min.) ora giornaliera | supplemento del 25% (salario di base + parte 13e mensilità) per i giorni settimanali e del 50% (salario di base + parte 13e mensilità) per le domeniche |
I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa state quella categoria di lavoro straordinario con i maggior numero di ore per settimana. Per i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12 e 24
Vacanze
Categoria d'età | Giorni di vacanze | Indennità |
---|---|---|
Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% |
A partire dal 20° anno di età | 20 giorni lavorativi | 8.33% |
A partire dal 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% |
Fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50° anno di età il lavoratore ha diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza (10,6%). Tutti gli altri lavoratori hanno diritto a 20 giorni lavorativi (8,33%) di vacanza (per il conteggio fa stato l’Appendice 2).
Per rapporti di lavoro di durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanze.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 13 e appendice 2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Dopo il periodo di prova i lavoratori hanno diritto a un’indennità per la perdita di guadagno dovuta alle loro assenze inevitabili nei casi seguenti:
Occasione | Giorni remunerati |
---|---|
Matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) del lavoratore | 3 giorni |
Decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente | 3 giorni |
Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri | 1 giorno |
Nascita o matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) di un/a figlio/a | 1 giorno |
Proprio trasloco | 1 giorno |
Ispezione militare | 1/2 giorno |
Cura dei propri figli malati, o di quelli che vivono nella stessa economia domestica: al massimo, per ogni caso di malattia | 3 giorni |
Adempimento di obblighi legali | Le ore necessarie |
L'indennità è calcolata in base all'orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 15
Giorni festivi retribuiti
Trascorse 13 settimane, il lavoratore ha diritto all'indennità per la perdita di guadagno per tutti i giorni festivi ufficiali equiparabili alla domenica che cadono su un giorno lavorativo. II datore di lavoro è libero di indennizzare il giorno festivo con un supplemento forfettario pari al 3,2% (per le modalità di conteggio fa state l'Appendice 2). Il lavoratore ha diritto sin dal primo giorno di lavoro all'indennità per la perdita di guadagno per il 1° agosto, ammesso che esso cada su un giorno lavorativo.
Le missioni di lavoro compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda di prestito di personale vengono addizionate. Quale base di calcolo viene considerato l’orario di lavoro normale stipulato per contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 14, appendice 2
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
- la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
- il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
- il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
- in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.75 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) | CHF 14.– |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'100.– |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.4% di salario |
Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Rappresentanza dei datori di lavoro
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Organi paritetici
Le parti contraenti
affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
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Contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1’200’000.--) TI
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