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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2022 fino al 30.11.2024
Ultime modifiche
Nuovo: nel cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per il settore «Altre industrie manifatturiere» (NOGA 32) è di CHF 20.00 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.46 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ginevra: Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Indennità per giorni festivi del 3,33% più il 1° agosto: Nel caso sia stato necessario lavorare il 1° agosto, tale lavoro viene effettivamente retribuito. (23.11.2023) / Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2023: CHF 24.– /ora, rispettivamente CHF 22.15 /ora con tredicesima mensilità. Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2023 a CHF 20.77 /ora, rispettivamente CHF 19.17 /ora con tredicesima mensilità. (23.12.2022) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2022: nuovo CCL. Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2022: CHF 23.27/ora, rispettivamente CHF 21.48/ora con tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2022 a CHF 20.08/ora, rispettivamente CHF 18.54/ora con tredicesima mensilità. Ticino: In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019. A partire dal 1° dicembre 2021 entra in vigore il salario minimo legale compreso tra CHF 19.00 e CHF 19.50/ora a seconda del settore economico e rispettivamente tra CHF 17.54 e CHF 18.00/ora con tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende (datori di lavoro) che eseguono lavori odontotecnici.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno d’età, e occupate/i presso un’azienda ai sensi dell’capoverso 2.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Salari / salari minimi
L’appendice I al presente CCL riporta i salari minimi, che corrispondono a un grado d’occupazione del 100% giusta l’articolo 6.1 del presente CCL. In caso di durata del lavoro ridotta, le aliquote minime devono essere calcolate in base al rispettivo grado d’occupazione. Nel caso di lavoratrici e lavoratori che stanno per iniziare o stanno seguendo una formazione professionale oppure che vengono collocate da enti pubblici nell’ambito dell’integrazione professionale e completano un tirocinio non più lungo di sei mesi, il salario può essere concordato individualmente per iscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice / il lavoratore in deroga ai salari minimi dell’allegato I. Richieste per tali tirocini devono essere presentate alla CP Odontotecnica indicando il salario e il grado di occupazione. La CP Odontotecnica approva la deroga alle disposizioni sui salari minimi del CCL.
Salari minimii dall 1° gennaio 2022 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2022):
Categoria di collaboratori | Salario mensile | Salario annuale |
---|---|---|
Odontotecniche e gli odontotecnici con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente | CHF 4'000.— | CHF 52'000.— |
Esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) | CHF 5'000.— | CHF 65'000.— |
Per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni in possesso di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale competente,1 | CHF 3'200.— | CHF 41'600.— |
1 vale a dire l’80% di quello di una odontotecnica qualificata o odontotecnico qualificato ai sensi del capoverso 1)
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue
Il salario mensile minimo per impiegate e impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corri-sposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Cantone di Neuchâtel
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone Ticino
In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2024, il salario minimo legale per il settore «Altre industrie manifatturiere» (NOGA 32) è di CHF 20.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.92 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.
Articoli 4.1.2; Appendice 1
Tredicesima mensilità
Se viene concordato un salario annuo, il datore di lavoro è tenuto a segnalare per iscritto alla lavoratrice / al lavoratore nel contratto individuale di lavoro che esso è comprensivo della tredicesima mensilità. Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato tredici volte.
Le lavoratrici e i lavoratori con salario orario ricevono la 13a mensilità a cadenza mensile o annuale.
Articolo 4.2
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Versamento del salario
Il salario è versato mensilmente per la fine di ogni mese civile. L’importo del salario si orienta di principio al lavoro svolto, al grado di formazione e all’esperienza professionale. Esso viene concordato tra il datore di lavoro e la lavoratrice / il lavoratore sotto forma di salario annuo, mensile od orario.
Articolo 4.1.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Tipo di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (22:00-06:00) | 50% sul salario effettivo |
Lavoro domenicale | 100% sul salario effet-tivo |
Le giovani e i giovani al di sotto dei 20 anni non possono essere chiamate/i a svolgere lavoro notturno.
Articolo 6.3
Orario di lavoro
La durata del lavoro annua è di 2184 ore al massimo per le lavoratrici e i lavoratori impiegate/i a tempo pieno (52 x 42 ore), senza le eventuali ore ricuperate anticipatamente.
Il periodo di calcolo di 12 mesi può differire dall’anno civile. Per realizzare la durata del lavoro annua occorrerà elaborare le relative condizioni quadro e i rispettivi regolamenti. Senza l’emanazione di un regolamento aziendale, vige automaticamente la durata di lavoro settimanale di 42 ore. La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni. In caso di vacanza, di giorni festivi che cadono in un giorno lavorativo e di assenze pagate, per giornata di lavoro vengono computate 8,4 ore, più le eventuali ore ricupe-rate anticipatamente. La vigilia di giorni festivi legali, il lavoro dovrà terminare al più tardi alle 17.00.
Il datore di lavoro è obbligato a tenere un controllo della durata del lavoro per ogni lavoratrice / lavoratore.
Articolo 6.1
Lavoro straordinario / ore supplementari
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 dicembre dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Articolo 6.2
Contratto di lavoro
Il datore di lavoro stipula un Contratto Individuale di Lavoro scritto (CIL) con ogni lavoratrice e lavoratore sottoposta/o al campo d’applicazione del presente CCL. Alla stipulazione del CIL, la lavoratrice / il lavoratore riceve un esemplare del CCL con le relative appendici e conferma la ricezione con la propria firma.
Articolo 2.1.1
Periodo di prova
Il periodo di prova dura 3 mesi. Nel Contratto Individuale di Lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1.2
Vacanze
La lavoratrice / Il lavoratore ha diritto a vacanze pagate, segnatamente:
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
---|---|
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
Proprio matrimonio | 2 giorni |
Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Per preparare ed effettuare un esame federale la lavoratrice / il lavoratore ha diritto a 3 giornate di assenza rimunerate supplementari, in aggiunta a quelle di cui al capoverso 1.
Articoli 6.5 e 6.6.2
Giorni festivi retribuiti
Per ogni anno civile vengono pagati 8 giorni festivi cantonali più il 1° agosto alle lavoratrici e ai lavoratori che avrebbero dovuto lavorare in tali giorni. Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel Contratto Individuale di Lavoro.
I giorni festivi che cadono durante le vacanze non sono considerati giorni di ferie. I giorni festivi che cadono durante altre assenze non potranno essere ricuperati.
Articolo 6.4
Congedo di formazione
D’intesa con la lavoratrice / il lavoratore, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati all’anno per la formazione o il perfezionamento professionali. Se la lavoratrice / il lavoratore scioglie il rapporto d’impiego, il datore di lavoro può dedurle/gli dal salario i giorni di lavoro concessi per i corsi nei sei mesi precedenti la disdetta ed esigere il rimborso delle eventuali spese di corso sostenute.
Per preparare ed effettuare un esame federale la lavoratrice / il lavoratore ha diritto a 3 giornate di assenza rimunerate supplementari, in aggiunta a quelle di cui al capoverso 1.
Articolo 6.6
Malattia
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare le lavoratrici / i lavoratori assicurabili con un’indennità giornaliera in caso di malattia. L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia deve prevedere le seguenti prestazioni e condizioni minime:
- un’indennità giornaliera minima dell’80% del salario; nonché
- il versamento delle prestazioni durante 730 giorni per caso di malattia.
Per la durata di un eventuale periodo di differimento il pagamento continuato del salario, pari all’80 %, è a carico del datore di lavoro dal 1° giorno di malattia. Le lavoratrici e i lavoratori partecipano al premio dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia in ragione del 50%. Se la lavoratrice / il lavoratore non è assicurabile, il salario è versato in virtù della legge (art. 324a CO).
Certificato medico in caso d’impedimento al lavoro
Se è inabile al lavoro per malattia o infortunio per un periodo superiore a 3 giorni, la lavoratrice / il lavoratore dovrà immediatamente far pervenire al datore di lavoro un certificato medico indicante la data d’inizio e la probabile durata dell’incapacità di lavoro. Su richiesta del datore di lavoro e a sue spese, la lavoratrice / il lavoratore deve lasciarsi visitare da un medico di fiducia.
Articoli 5.3 e 5.5
Infortunio
Articolo 5.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale, vengono pagati:
- il 100 % del salario mensile lordo alla lavoratrice / al lavoratore coniugata/o o con obblighi di sostentamento;
- l’80 % del salario mensile lordo alla lavoratrice nubile / al lavoratore celibe e senza obblighi di sostentamento.
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente:
- lavoratrici nubili / lavoratori celibi (senza obblighi di sostentamento) 50%, ma almeno le prestazioni ai sensi dell’art. 324a e b CO;
- lavoratrici / lavoratori coniugate/i e lavoratrici nubili / lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Se entro 6 mesi dal termine della scuola reclute, del servizio civile, della ferma continuata o della formazione come sottufficiale o ufficiale la lavoratrice / il lavoratore rescinde il rapporto di lavoro (data della dichiarazione di disdetta), ella / egli è obbligata/o a restituire al datore di lavoro l’importo che il datore stesso ha versato per lei / lui e che supera le prestazioni indicate all’art. 324a e b CO.
Articolo 5.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposte/i al CCL impiegate/i per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.— al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegate/i per 21 ore settimanali o meno il contributo è di CHF 6.— al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.— al mese per ogni lavoratrice / lavoratore impiegata/o per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegate/i per 21 ore settimanali o meno.
Il datore di lavoro può dedurre mensilmente dal salario il contributo della lavoratrice / del lavoratore. Su richiesta il datore di lavoro è tenuto a presentare mensilmente ogni sei mesi un rendiconto scritto (versando contemporaneamente il relativo importo) relativo ai contributi calcolati nel semestre precedente alla CP Odontotecnica.
Il datore di lavoro può far pervenire alla CP Odontotecnica una copia firmata del conteggio AVS del rispettivo anno civile oppure compilare il modulo messo a disposizione dalla CP Odontotecnica per il conteggio. Le lavoratrici e i lavoratori soggette/i all’obbligo di contribuzione devono essere indicate/i nominalmente nel conteggio, con l’indicazione della durata di assunzione e del grado d’occupazione (a tempo pieno o a tempo parziale, 21 ore di lavoro o meno alla settimana) nell’anno civile in questione.
Utilizzo dei contributi alle spese di esecuzione
I contributi riscossi vengono utilizzati per i seguenti scopi:
- copertura delle spese di esecuzione del CCL (segretariato, incasso, ecc. inclusi);
- promozione della formazione e del perfezionamento professionali;
- sostegno di misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.
Appendice 2: Articoli 2.1 — 2.3 e 3
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Termini di disdetta
Il rapporto di lavoro deve essere disdetto per iscritto. Il termine di disdetta è di:
Anno di servizio | Termine di disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
durante il primo anno di servizio nella stessa azienda | 1 mese per la fine del mese |
dal 2° anno di servizio nella stessa azienda | 2 mesi per la fine del mese |
dal 10° anno di servizio nella stessa azienda | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articoli 2.1.2 2.13
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei datori di lavoro
Organi paritetici
È costituita una commissione paritetica (CP Odontotecnica) incaricata di sorvegliare l’esecuzione del Contratto Collettivo di Lavoro. La CP Odontotecnica controlla il rispetto delle disposizioni del CCL nelle aziende.
La CP Odontotecnica è la sola competente per i compiti inerenti alla riscossione dei contributi alle spese di esecuzione.
Articolo 7.2.5 e 7.5.6; Appendice 2: article 4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
In prima linea, l’ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o la lavoratrice / il lavoratore da future irregolarità rispetto alle disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un’ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l’eliminazione delle irregolarità constatate nell’ambito di un controllo dalla CP Odontotecnica. In caso di irregolarità rispetto alle disposizioni normative del CCL, l’ammenda massima pronunciabile sarà di CHF 20'000.—.
Articoli 7.2.7 e 7.2.8
Controlli
La CP Odontotecnica controlla il rispetto delle disposizioni del CCL nelle aziende.
La CP Odontotecnica può infliggere un’ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e alle lavoratrici / ai lavoratori che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l’importo dell’ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione.
Articoli 7.2.6 e 7.2.7