Merken
Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2024 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Aumento dei salari minimi per le categorie di personale non qualificato, personale qualificato con CFP e personale qualificato con AFC a partire dal 1° gennaio 2024.Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria | Salario orario minimo di base |
---|---|
personale non qualificato | CHF 19.75 |
personale qualificato con CFP | CHF 21.00 |
personale qualificato con AFC | CHF 22.00 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024
Lohnerhöhung
Adeguamento al rincaro dei salari minimi
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.
I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6 % per 9 giorni festivi.
Articolo 2.3
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/
Ähnliche Verträge
Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) TICCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio
Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI
CCL-N del gruppo Migros
Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI
Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL Coop Società Cooperativa
CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera
Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera
CCL per l'artigianato svizzero della macelleria